Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2013, n. 13886
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Sentenza 20 dicembre 2013

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In tema di "contestazioni a catena", la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. non opera quando siano state eseguite nei confronti di uno stesso soggetto due ordinanze cautelari, una delle quali applichi una misura custodiale, mentre l'altra disponga una misura non detentiva (nel caso di specie, l'obbligo di presentazione alla p.g.).

In tema di riesame, laddove risulti materialmente impossibile soddisfare entro i termini dettati dall'art. 309 cod. proc. pen., la richiesta difensiva di acquisire copia della traccia fonica delle intercettazioni poste a fondamento della misura cautelare, i termini in parola non possono essere dilazionati, ma il difensore può far valere le sue ragioni proponendo, all'esito del successivo ascolto, istanza di revoca della misura ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. ed eventuale appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2013, n. 13886
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13886
    Data del deposito : 20 dicembre 2013

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