Sentenza 20 dicembre 2013
Massime • 2
In tema di "contestazioni a catena", la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. non opera quando siano state eseguite nei confronti di uno stesso soggetto due ordinanze cautelari, una delle quali applichi una misura custodiale, mentre l'altra disponga una misura non detentiva (nel caso di specie, l'obbligo di presentazione alla p.g.).
In tema di riesame, laddove risulti materialmente impossibile soddisfare entro i termini dettati dall'art. 309 cod. proc. pen., la richiesta difensiva di acquisire copia della traccia fonica delle intercettazioni poste a fondamento della misura cautelare, i termini in parola non possono essere dilazionati, ma il difensore può far valere le sue ragioni proponendo, all'esito del successivo ascolto, istanza di revoca della misura ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. ed eventuale appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2013, n. 13886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13886 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 20/12/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 2029
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 36084/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO AN N. IL 14/01/1979;
avverso l'ordinanza n. 1297/2013 TRIB. LIBERTÀ di MILANO, del 26/07/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
sentite le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo, annullamento con rinvio sul motivo (Ndr: testo originale non comprensibile) alle intercettazioni telefoniche.
udito il difensore avv. Nardo Vinicio - Brancia Diego Antonio. RITENUTO IN FATTO
1. NE IA ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano, in data 26-7-13, che ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale della stessa città, il 9-5-13, in ordine a due imputazioni ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capi 25 e 28).
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3 per inosservanza del divieto di "contestazione a catena" e conseguente necessità di procedere a retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare e pertanto di dichiarare la cessazione della misura in atto. Infatti già dal momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare ad opera del Tribunale di Roma, il 4-2-2013, vi era la possibilità, per l'Autorità giudiziaria di Milano, di desumere gli elementi indiziari in ordine al reato ex D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 - 80 dagli atti in suo possesso.
2.1. Con il secondo motivo, si deduce violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità, in relazione all'ingiustificata tardività della consegna alla difesa dei supporti magnetici di trasposizione delle intercettazioni telefoniche, con conseguente inutilizzabilità della prova, poiché, a fronte di una richiesta formulata dal difensore il 1-7-13, il PM ha consegnato il materiale soltanto il 23-7-13 onde inutile è stato il rinvio al 26 luglio dell'udienza fissata per il 24 luglio di fronte al Tribunale del riesame, considerato che si trattava di oltre 200 tra conversazioni telefoniche ed sms, prevalentemente in lingua straniera: ciò che rendeva necessario un termine di almeno 15 giorni. Peraltro i DVD non sono mai stati trasmessi per l'eventuale ascolto e avrebbe perciò dovuto derivarne la declaratoria di inefficacia della misura per violazione del termine di cui all'art. 309 c.p.p., comma 5. 2.2. Non vi è poi prova della conformità all'originale del DVD consegnato alla difesa poiché l'assenza di un verbale relativo alle operazioni di duplicazione del file audio rende nulla l'operazione di duplicazione del supporto magnetico,anche perché il consulente fonico della difesa ha affermato che l'estensione "Wav" con cui si è proceduto alla riproduzione non può essere coincidente con quella originale, tant'è che manca la stringa informatica "Hash - MD 5".
2.2. Il terzo motivo si appunta sulla ravvisabilità della gravità indiziaria e sulla carenza di motivazione in merito ai riscontri estrinseci alla chiamata in correità da parte della RR MO. Anche la somma investita (10-12000 Euro) è inadeguata per un simile quantitativo di stupefacente.
2.3. Il quarto motivo si incentra sull'aggravante dell'ingente quantità poiché, anche aderendo all'ipotesi investigativa che la sostanza lorda sequestrata fosse pari a 23.000 grammi, non vi è alcun dato logico che induca a ritenere estraibile un quantitativo di 5 o 6 kg di stupefacente, per effetto dell'attività di raffinazione.
2.4. Il quinto motivo inerisce alle esigenze cautelari, non essendovi elementi concreti che indichino il pericolo di reiterazione del reato da parte del ricorrente, che ha precedenti assai risalenti nel tempo e potrebbe essere accolto presso l'abitazione della madre in Calabria e dunque in luoghi molto distanti da quelli in cui è stato commesso il reato. Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'art. 297 c.p.p., comma 3, che disciplina la c.d. "contestazione a catena", contempla infatti l'ipotesi di emissione, nei confronti di un imputato, di più ordinanze che dispongono la medesima misura. L'unicità della misura costituisce dunque requisito indefettibile della nozione di contestazione a catena. Al riguardo, si è posto, in giurisprudenza, il problema se, in ordine alla custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari, possa o meno parlarsi di "medesima misura":
problema che non verrà trattato in questa sede, in quanto estraneo alla regiudicanda. Ma rimane fermo, in ogni caso, che l'effetto di retrodatazione può prodursi, ricorrendo le altre condizioni previste dalla norma, soltanto laddove ci si trovi in presenza di una pluralità di titoli di coercizione personale applicativi della stessa misura. Nel caso di specie, ci si trova invece di fronte a due provvedimenti applicativi di misure diverse (custodia in carcere e obbligo di presentazione alla p.g.), onde il concetto di contestazione a catena esula dalla sequenza cautelare in disamina.
4. Nemmeno il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento. Sez. Un 22-4-20 10 n 10, Lasala, ha chiarito che la richiesta di copia della traccia fonica è finalizzata ad esperire il diritto di difesa nel procedimento incidentale de libertate. Ne deriva che essa deve essere rilasciata in tempo utile perché il diritto di difesa possa essere, in quella sede, esercitato. Orbene, lo stesso ricorrente rappresenta che il materiale venne posto a disposizione dal PM il 23 luglio e che l'udienza fissata per il 24 luglio venne appositamente rinviata al 26 luglio, ragion per cui la difesa ha avuto a disposizione tre giorni per esercitare i propri diritti. Tale termine, considerate le ristrette cadenze cronologiche della procedura di riesame, non può considerarsi incongruo. Le Sezioni unite, nella sentenza Lasala, hanno infatti escluso che il difensore possa pretendere o il giudice possa concedere dilazioni dei termini previsti, ove risulti materialmente impossibile rilasciare la copia della traccia fonica entro le rigide cadenze temporali imposte dalla legge. D'altronde, come sottolineato dalla sentenza Lasala, l'esercizio del diritto a far valere ogni eventuale ragione difensiva, all'esito dell'ascolto delle registrazioni, non rimane affatto precluso, potendo essere esperito successivamente, una volta ottenuta la copia della traccia fonica, mediante istanza ex art. 299 c.p.p. ed eventuale successivo appello ex art. 310 c.p.p..
Correttamente poi il giudice a quo ha rilevato che l'obbligo di trasmissione di cui all'art. 309 c.p.p., comma 5 concerne esclusivamente gli atti presentati dal pm al gip, a sostegno delle richieste de libertate. Nel caso in disamina, non sussisteva l'obbligo di trasmettere i supporti al Tribunale, non risultando che essi fossero stati, a suo tempo, depositati presso l'ufficio del Gip, che ha basato le proprie valutazioni esclusiva mente sulle trascrizioni effettuate dalla p.g. e regolarmente inviate al Tribunale.
5. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso poiché la mancanza di un verbale relativo alle operazioni di duplicazione del file audio non induce alcun vizio processuale. Di natura del tutto congetturale è poi l'asserto inerente alla mancanza di conformità all'originale del DVD consegnato alla difesa,che qualifica essa stessa le modifiche qualitative dei parametri audio in termini di mera eventualità.
6. Il quarto motivo di ricorso si colloca al di fuori dell'area della deducibilità nel giudizio di cassazione, ricadendo sul terreno del merito. Le determinazioni adottate dal giudice a quo, in ordine al profilo in disamina, sono quindi insindacabili ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Al riguardo, il giudice a quo ha evidenziato, in merito al capo 28, che il NE, nelle conversazioni di rilievo (tutte mediante sms, scambiati in prevalenza con la RR), usa una utenza che risulterà essere nella sua disponibilità al momento dell'arresto. Inoltre, il soggetto che usa detta utenza viene indicato dagli interlocutori con il nome di IA e l'arresto del febbraio 2011 concerne la detenzione, a fini di cessione a terzi, di sostanza stupefacente che il NE era in procinto di consegnare ad RR MO ovvero proprio a colei con cui è abitualmente in contatto l'utilizzatore della predetta utenza mobile, anche nel corso dei fatti criminosi in contestazione. Di qui l'affermazione del giudice a quo secondo cui l'insieme di tali dati rende certa l'identificazione del NE quale utilizzatore dell'utenza mobile a lui attribuita dalla p.g.. Quanto al ruolo svolto dall'indagato nel contesto dell'iter criminis, il Tribunale evidenzia come dal complesso delle conversazioni emerga chiaramente l'attivarsi del NE, su incarico della RR, al fine di procedere al versamento degli acconti ai fornitori, onde ottenere la consegna di stupefacenti: acconti che i fornitori danno atto di avere ricevuto. E il tenore di queste conversazioni e di questi sms viene accuratamente analizzato dal giudice a quo, che ne riporta le frasi più significative, evidenziandone puntualmente la significazione dimostrativa e ponendo in rilievo come esse comprovino il consapevole concorso del NE, che, di concerto con la RR, provvedeva al finanziamento dell'operazione e coadiuvava la donna in tutta la trattativa con i fornitori, mostrando un personale e diretto coinvolgimento nell'organizzazione dell'illecita attività. Il NE infatti, oltre ad inviare il denaro, si interessa a tutte le fasi della vicenda, incontrandosi più volte con la RR, chiedendole notizie in ordine allo svolgimento dell'operazione, provvedendo perfino a ricaricarle il cellulare onde consentirle di parlare con gli altri soggetti coinvolti e prendendo parte anche al segmento finale, allorché la RR cerca disperatamente di sapere cosa sia accaduto al corriere GH UN, arrestata a Madrid, con un carico di magliette intrise di cocaina liquida per un peso complessivo di 23,5 kg. Anche in relazione al capo 25, il Tribunale pone in rilievo come il soggetto che collaborò al ritiro del pacco sia da identificarsi nel NE.
Ciò si evince dalle conversazioni intercorse tra il chimico che doveva procedere all'estrazione e la RR, la quale,nel contesto delle operazioni di ricerca del materiale chimico necessario per procedere alla lavorazione della sostanza, menziona espressamente "IA". D'altronde, il NE era l'unico soggetto di nome IA che coadiuvasse stabilmente la RR nello svolgimento del traffico di stupefacente sicché l'assoluta identità del ruolo svolto rispetto alla vicenda di cui al capo 28, poc'anzi analizzata;
l'identità dei soggetti coinvolti e perfino dei luoghi ove i predetti si incontrano (piazzale Flaminio, luogo in cui il NE verrà arrestato, proprio nel corso di un incontro con la RR) sono tutti elementi che escludono possa trattarsi di un'altra persona, emersa nel corso delle indagini e anch'essa di nome IA, come ipotizzato dalla difesa, e inducono a ritenere corretta l'identificazione del reo con il ricorrente.
6.1. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico- giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. Esula d'altronde dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e, per il ricorrente, più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (Cass, Sez. un.,30-4-1997, Dessimone, rv. 207941). In particolare, l'interpretazione dei contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate e delle espressioni usate dagli interlocutori è questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità ove le relative valutazioni siano motivate in conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza (Cass, Sez 5, 17-11-2003 n. 47892, Serino, Guida al dir. 2004, n. 10, 98).
7. Analoghe considerazioni ineriscono al quinto motivo di ricorso. Al riguardo, il giudice a quo ha evidenziato che il dato ponderale (5-6 kg di cocaina in polvere) ricavabile dal quantitativo di abiti della tipologia in disamina non costituisce oggetto di una mera illazione degli inquirenti ma si ricava dai commenti relativi all'entità della perdita subita, a seguito dell'arresto, in data, 15-6-10, all'aeroporto di Linate, di TA EV Borisova, nel cui bagaglio erano stati rinvenuti 23 chilogrammi di abiti e suppellettili intrisi di cocaina. In tale contesto, venivano captate conversazioni tra il chimico del gruppo e i destinatari dello stupefacente, che indicavano, per l'appunto, in 5 chilogrammi il quantitativo di droga in polvere ricavabile dalla spedizione e andato perduto. Orbene - soggiunge il Tribunale -, con riferimento alla droga trasportata da GH UN, risulta dagli atti non solo l'identità del canale di rifornimento ma anche del peso e del tipo di suppellettili e indumenti intrisi di cocaina, con una sovrapponibilità piena dell'oggetto delle due importazioni, che consente di ritenere che,anche in questo caso, si trattasse di 5-6- kg di cocaina, quantitativo certamente idoneo a integrare gli estremi dell'aggravante, tanto più che dal contenuto delle numerose conversazioni captate,in merito alle fasi di lavorazione della sostanza, emerge trattarsi di cocaina con un apprezzabile grado di purezza.
7.1.Trattasi, come si vede, di una motivazione precisa, fondata su specifiche risultanze processuali e del tutto idonea a illustrare l'itinerario concettuale esperito dal giudice di merito. D'altronde, Il vizio di manifesta illogicità che, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), legittima il ricorso per cassazione implica che il ricorrente dimostri che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, in tesi egualmente corretti sul terreno della razionalità. Ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez un. 27-9-95, Marinino, rv 202903).La verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e correttezza della motivazione di una sentenza non può infatti essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Nè la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, giacché esso è attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che, come nel caso in disamina, il processo formativo del libero convincimento del giudice non abbia subito il condizionamento derivante da una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Sez. un. 25-11-95, Facchini, rv. 203767). Dedurre infatti vizio di motivazione della sentenza significa dimostrare che essa è manifestamente carente di logica e non già opporre alla ponderata ed argomentata valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto ragionevole (Sez un. 19-6-96, Di Francesco, rv 205621).
8.Nemmeno l'ultimo motivo può essere accolto. La valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. integra infatti un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione (Cass. 2-8-1996, Colucci, Nuovo dir. 1997, 316). In presenza, al riguardo, di adeguato apparato giustificativo, anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Cass. 21-7-92, Gardino, C.E.D. cass. n. 191652; Cass. 26-5-94, Montaperto, C.E.D. Cass. n. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni.
8.1. Al riguardo,il Tribunale ha evidenziato che le modalità dei fatti sono allarmanti, denotando l'inserimento non occasionale del ricorrente in un preoccupante contesto di narcotraffico, nell'ambito del quale il NE effettuava rilevanti attività di approvvigionamento di sostanza, in via non certo episodica, considerato che l'indagato agiva quale stabile collaboratore e socio della RR. A ciò va aggiunto che il ricorrente è gravato da precedenti penali, anche specifici, ed è stato sottoposto a misura di prevenzione personale. Dunque soltanto una forma di eterocontrollo costante può impedire che l'indagato rientri nel circuito del narcotraffico.. Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente alle linee concettuali appena richiamate, in tema di motivazione del provvedimento cautelare, segnatamente in relazione al parametro di cui all'art. 275 c.p.p., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Cass, Sez. 3, 3.12.2003 n 306/04, Scotti, Guida dir. 2004, n. 17, 94) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass 24-5-'96, Aloè, C.E.D. Cass. n. 205306); con esclusione di ogni congettura (Cass. 19-9-95, Lorenzetti, Cass. pen. 1997, 459)) e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28-11-1997, Filippi, C.E.D. Cass. n. 209876; Cass. 9-6-1995, Biancato, C.E.D. Cass. n. 202259).
9. Il ricorso va dunque rigettato, poiché basato su motivi infondati, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Udienza, il 20 dicembre 2013. Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2014