CASS
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2025, n. 39377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39377 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - RA CE UP - 10/09/2025 R.G.N. 17555/2025 MI EL SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 09/12/2024 della Corte d'appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, M. F. Loy, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensoe, Avv. D. Farris, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari ha riformato la condanna di XXXXXXXXXXXXXX pronunciata dal Tribunale in sede in data 6 ottobre 2020, in relazione al reato di tentato omicidio ai danni di XXXXXXXXXXX concedendo all’imputato le circostanze attenuanti generiche e, per l’effetto, rideterminando la pena irrogata in quella di anni sette di reclusione. La Corte territoriale ha, altresì, revocato le statuizioni civili e confermato, nel resto, la pronuncia di primo grado.
1.1. Il primo giudice aveva condannato l’imputato alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione in relazione al reato di tentato omicidio aggravato dai futili motivi di cui al capo a), nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da liquidare in separato giudizio, con la concessione di una provvisionale pari ad euro 30.000,00, pronunciando, inoltre, la declaratoria di estinzione del reato di cui al capo b) per intervenuta prescrizione.
1.2. Le sentenze di merito ricostruiscono l'accaduto in maniera conforme, descrivendo l'accoltellamento della persona offesa secondo il narrato della stessa vittima, del teste oculare XXXXXXXXXXX nonché di altri giovani presenti sul posto la sera del delitto. La persona offesa, secondo le sentenze di merito, ha riferito di essere intervenuto dopo aver notato un gruppo di circa venti persone, tra le quali l'imputato, impegnate in un vivace alterco, ricordando di aver rimproverato XXXXXche conosceva di vista il quale gli aveva risposto di farsi i fatti propri. La vittima ha dichiarato, inoltre, che allontanatasi per andare a bere qualcosa con suoi due amici, aveva improvvisamente avvertito, da dietro, un colpo nel fianco destro che, all'inizio, gli era sembrato un pugno ma che aveva, poi, capito essere stata una coltellata infertagli per aver notato il coltello rimasto nella ferita. Risulta, secondo la ricostruzione recepita dai giudici di merito, che l’imputato era stato Penale Sent. Sez. 1 Num. 39377 Anno 2025 Presidente: AN NZ Relatore: CE RA Data Udienza: 10/09/2025 immediatamente riconosciuto dalla vittima prima che si desse alla fuga e che la stessa persona offesa aveva riferito di avere estratto dalla ferita il coltello, poi consegnato ai Carabinieri dagli amici presenti, di essere stato soccorso e trasportato alla locale guardia medica, nonché di essere stato immediatamente ricoverato perché in coma, condizione che aveva mantenuto per tre giorni, quando era stato sottoposto a intervento chirurgico di urgenza atto a suturare il colon e a ripulire la copiosa emorragia. Secondo le sentenze di merito, il narrato della parte lesa aveva trovato riscontro nella descrizione dell’accaduto resa da un teste oculare e da altri testimoni presenti sul posto la sera dei fatti (cfr. 7 e ss. della sentenza di secondo grado) i quali avevano precisato anche che, dopo l’accoltellamento, diverse persone avevano, a loro volta, aggredito l’imputato perché ritenuto responsabile del ferimento, precisando che l’autore del fatto si era dato alla fuga. Inoltre, le fasi iniziali dell’alterco tra le parti venivano ricostruite nel senso che dopo l’intervento della persona offesa per calmare gli animi, l’imputato gli si era scagliato contro tanto che i due avevano cominciato ad azzuffarsi e che soltanto l’intervento di altre persone aveva evitato che la situazione degenerasse. Inoltre, erano state ritenute quali conferme della deposizione della persona offesa, le risultanze dei rilievi svolti dai RIS dei Carabinieri competenti, quanto alla riferibilità delle macchie ematiche reperite sugli indumenti dell’imputato e sul coltello a serramanico rinvenuto sul posto.
1.3. La sentenza di primo grado ha ritenuto pacifica la natura delle lesioni cagionate alla persona offesa con un coltello a serramanico, della lunghezza complessiva di venti centimetri, di cui nove centimetri di lama, per effetto di una coltellata sferrata in zona ove vi sono organi vitali (addominale), come confermato dalla documentazione sanitaria attestante l’esistenza di una ferita penetrante, ulteriormente lacerata dalla trazione laterale della lama, che aveva interessato un distretto corporeo nel quale sono presenti vasi vitali, peraltro direttamente raggiunti. Il primo giudice ha richiamato giurisprudenza di legittimità circa l’idoneità degli atti in caso di tentato omicidio eseguito mediante una sola coltellata e si è ritenuto integrato il dolo alternativo diretto, visto il mezzo utilizzato, la localizzazione delle lesioni, il comportamento successivo dell'agente, datosi immediatamente alla fuga senza prestare soccorso alla vittima agonizzante. La pronuncia di primo grado aveva, poi, ritenuto senz'altro riferibile all'imputato la condotta, non soltanto sulla base della deposizione della persona offesa, ma anche delle convergenti deposizioni dei testi che avevano assistito personalmente all'accoltellamento e che avevano, peraltro, riferito anche rispetto alla fase della condotta immediatamente precedente, confermando la causale del ferimento. Inoltre, sono state considerate decisive le risultanze delle analisi svolte dai RIS di Cagliari sopra descritte.
1.4. La sentenza impugnata ha confermato la qualificazione giuridica della condotta che, secondo l’appellante, andava rivista ai sensi degli artt. 588, 582 e 583 cod. pen. La Corte territoriale ha ritenuto credibile il narrato della persona offesa, peraltro, ritenuto confortato dalla deposizione degli altri testi, nonché ha condiviso il giudizio di attendibilità della vittima del ferimento. In particolare, la sentenza di secondo grado ha reputato illuminante la deposizione del teste che, al momento del ferimento, era in compagnia della vittima XXXXXXXXXXXXXXX) e quella dell'altro amicoXXXXXXXXXXXXXX cfr. p. 29 e ss.), versione dei fatti reputata idonea a sconfessare la versione dell'imputato. Questi, infatti, avevano precisato il momento in cui era scoppiato il litigio tra contrapposti gruppi, specificando anche la distanza temporale tra questi fatti e il successivo ferimento della vittima, litigio, secondo i due testi indicati, intervenuto come antefatto 2 dell’accoltellamento. Infatti, durante il litigio, le due parti si erano anche azzuffate, precisando però che il ferimento era avvenuto quando ormai i due amici avevano portato via la persona offesa, in un punto più lontano, luogo dove, poi, la vittima era stata accoltellata. La sentenza di primo grado, quindi, è stata riformata soltanto in punto trattamento sanzionatorio per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche e quanto alle statuizioni civili, per l’intervenuta rinuncia alla costituzione, successiva al versamento dell’importo liquidato a titolo di provvisionale.
2. Avverso la sentenza descritta ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidandosi a tre motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc pen. La sentenza di secondo grado ha omesso di rispondere ai motivi di appello in ordine alle doglianze, puntualmente indicate nel gravame, rendendo una motivazione non congrua dal punto di vista dalla logicità. Le tracce ematiche, reperite sul coltello sequestrato, sono risultate appartenere all’imputato e non alla persona offesa e sul coltello non sono state reperite impronte digitali dell'imputato. Entrambe le sentenze hanno attribuito valore decisivo alla deposizione della persona offesa che, però, è risultata contraddittoria e inveritiera, essendosi contraddetta più volte nel corso della sua deposizione, nel narrare l'episodio. Questa ha affermato che l'accoltellamento era avvenuto a sangue freddo, mentre si trovava fermo a bere una birra con due amici, attribuendo il movente a una mera ritorsione per un rimbrotto fatto all’imputato poco prima. Tale ricostruzione, come accoltellamento a freddo, non ha trovato conferma nelle deposizioni degli altri testi dalle quali è emerso che la stessa vittima aveva partecipato a una colluttazione con varie persone, dalla quale si sarebbe allontanata subito dopo aver subito il ferimento. Inoltre, la deposizione appare incompleta perché questa non ha indicato le persone che, a dire della vittima, avrebbero partecipato alla discussione che si era conclusa prima dell'accoltellamento. Si deduce che la vittima ha reso dichiarazioni inattendibili, non confermate dagli altri testimoni. Questa, peraltro, è risultata positiva al controllo ematico per abuso di sostanze stupefacenti, essendo stata riscontrata la presenza nel sangue di oppiacei. Tutti i testimoni hanno ricostruito la vicenda in modo diverso, come risulterebbe, secondo il ricorrente, dagli stralci delle deposizioni dei testi (tra cui quella riportata nel verbale del 21 marzo 2018) indicati nel ricorso. In particolare, si sostiene che la deposizione diXXXXXXXXXX contrasterebbe integralmente con la tesi del ferimento a freddo esposta dalla persona offesa e con la ricostruzione di uno degli altri testimoni, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale che, invece, ravvisa la convergenza delle dichiarazioni. Secondo la tesi difensiva, la persona offesa aveva partecipato a uno scontro fisico in sovrannumero, durato dieci minuti, dal quale era uscita dopo aver subito una coltellata. La parte lesa racconta i fatti come un accoltellamento a freddo e anche l’amico della parte lesa, contraddice quest’ultima descrivendo uno scontro tra diverse persone intervenute, nonché confermando che la vittima era uscita dalla rissa solo dopo essersi accorta della ferita, avendo la Corte territoriale travisato la deposizione laddove la sentenza di secondo grado riporta che il teste XXXXXXavrebbe dichiarato che l’amico era stato attinto 3 dalla coltellata al fianco subito dopo essere uscito dalla colluttazione. XXXXXXXXXXX ha esposto, invece, che il ferito si era solo accorto del sangue dopo la colluttazione ma era stato colpito prima. In definitiva, per il ricorrente, vi è stata una colluttazione tra più soggetti, tra cui la vittima del ferimento, nel corso della quale la persona offesa aveva riportato la ferita al fianco non riferibile senz’altro all’imputato, vista la concitazione del momento e la difficoltà della stessa persona offesa a ricostruire la dinamica. L’indicazione, da parte di più testi, dell’imputato come autore del ferimento deriva dall’affermazione iniziale resa in tal senso dalla parte lesa.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al ritrovamento del coltello inteso dai giudici di merito quale prova della colpevolezza dell’imputato. Sull'arma del delitto non sono state trovate tracce ematiche riferibili alla persona offesa, né queste sono state rinvenute sui vestiti appartenenti all'imputato. Si tratta di risultanze che contrastano con la ricostruzione recepita dalle sentenze di merito, tenuto conto che il coltello che ha perforato il colon sarebbe stato sicuramente intriso di sangue della vittima o, comunque, di sostanze organiche riferibili a questa. Quindi, esclusa la tesi del ferimento a freddo, nonché vista l'assenza di tracce ematiche della vittima sul coltello reperito e sugli abiti dell'imputato, la conclusione cui si deve giungere, a parere del ricorrente, è quella dell'assoluzione dell'imputato. Tanto, a maggior ragione, se si considera che non sono state trovate, sul coltello, impronte dell'imputato.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto la qualificazione giuridica della condotta. Nel caso di specie, ci sono state più persone che hanno partecipato a una colluttazione dalla quale è scaturito il ferimento della persona offesa. Quindi, il ferimento non può essere attribuito senz'altro all'imputato, essendo derivato dallo scontro fisico tra più soggetti inizialmente avversari. Anzi, il ricorrente prospetta la tesi secondo la quale il coltello, effettivamente usato per il ferimento, non sia mai stato rinvenuto. Quanto alla diversa qualificazione giuridica invocata, ai sensi dell’art. 588 cod. pen., nella forma aggravata o, in subordine, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. pen., la Corte territoriale evidenzia che il termine rissa, utilizzato da uno dei testi nel descrivere l’accaduto, sarebbe stato inteso in senso atecnico. Il ricorrente, tuttavia, rimarca che il teste ha letteralmente riferito di più persone che si erano azzuffate. Il che implica un'azione reciproca così come sostenuto nelle sommarie informazioni testimoniali acquisite al dibattimento da parte del dichiarante XXXXXXXXXXXXX, il quale aveva riferito di aver visto quattro-cinque persone che aggredivano l'imputato, poi, successivamente uscire dalla rissa, nonché da altri testi che avevano riferito sempre di una rissa. Infine, si sostiene che il fatto, comunque, potrebbe integrare il reato di lesioni personali aggravate.
3.Il difensore ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione in pubblica udienza partecipata, accordata. All’odierna udienza, le parti presenti hanno concluso nel senso precisato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo è infondato. Va premesso, conformemente al pacifico e costante orientamento ermeneutico formatosi in seno a questa Corte regolatrice che, in tema di valutazione della prova dichiarativa, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una 4 rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 – 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948 - 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 - 01). Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano, dunque, quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e parti lese, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione. Va, poi, precisato che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa le quali possono essere legittimamente poste, da sole, a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto che, peraltro, deve, in tal caso, essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214; Sez. 5, n.51604del19/09/2017, D'Ippedico, Rv. cit.; Sez. 2, n.43278del24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 - 01; Sez. 5, n.1666del08/07/2014 - dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730 - 01; Sez. 2, n.20806del05/05/2011, Tosto, Rv. cit.). Peraltro è stato rilevato da questa Suprema Corte, nella sua composizione più autorevole, che ove la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, ma ciò non configura un vero e proprio obbligo a carico del giudice di merito il quale rimane libero di valutare se la narrazione della persona offesa abbisogni o meno di elementi di riscontro estrinseci, risultando del tutto ragionevole escluderne la necessità, in caso di giudizio positivo sulla credibilità del dichiarante e sull'attendibilità intrinseca delle sue affermazioni, in assenza di elementi di segno opposto. Orbene il Tribunale e, poi, la Corte territoriale, si sono mossi proprio nell’ambito dell’alveo interpretativo tracciato dai menzionati arresti del Supremo Collegio, evidenziando la linearità della deposizione della parte lesa la quale ha ricostruito l’accaduto quale ferimento intervenuto successivamente a un precedente alterco intercorso tra vittima e imputato. Le dichiarazioni della parte lesa, poi, sono state considerate, con ragionamento completo e immune da vizi rilevabili nella presente sede, confermate da quella dei testi oculari. Rispetto a tali dichiarazioni, peraltro, le deduzioni del ricorrente risultano versate in fatto o, comunque, dirette a confrontare tra loro le prove dichiarative - che il ricorso riporta in parte per estratto - non confrontandosi compiutamente con la motivazione e non denunciando adeguatamente il travisamento della prova, trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità. La tesi difensiva, depotenziando del tutto la valenza delle dichiarazioni della vittima, si diffonde sul ferimento e lo descrive come avvenuto in un unico contesto, nel corso della colluttazione tra più persone, tra cui imputato e persona offesa, durante la quale quest’ultima sarebbe stata ferita, forse da un terzo o, comunque, con un altro coltello, diverso da quello a serramanico reperito - perché su questo non sono state trovate tracce ematiche appartenenti alla parte lesa - e che si sarebbe accorta di essere stata ferita solo dopo, una volta uscita dalla rissa. Tuttavia, detta ricostruzione non tiene conto della circostanza, ampiamente descritta dalla sentenza di secondo grado, in risposta ai motivi di gravame, che le dichiarazioni di altri testimoni convergono con quelle della persona offesa nel senso di descrivere 5 l’accoltellamento come avvenuto in un secondo momento, quando i tre (la vittima e suoi due amici), si erano allontanati dal luogo della “zuffa”, avvenuta nella prima fase dell’accaduto. Inoltre, si osserva che, nel suo complesso, il ricorso è reiterativo del motivo di gravame al quale la Corte territoriale ha risposto in modo diffuso, con ragionamento immune da illogicità manifesta e completo (v. p. 27 e ss. della sentenza di secondo grado). La pronuncia impugnata richiama anche la sentenza di primo grado (v. p. 24) e, inoltre, ha reputato adeguato riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, quelle dei militari intervenuti sul luogo del delitto i quali, dopo aver rinvenuto il coltello a serramanico con la collaborazione di un teste presente, avevano anche rintracciato l'imputato che si nascondeva in un vicolo del paese, per sfuggire al linciaggio dei suoi inseguitori i quali lo avevano percosso perché ritenuto responsabile del ferimento. Di qui la ritenuta coerenza del narrato della vittima, anche rispetto al reperimento di tracce ematiche dell’imputato sul coltello. Il mancato rinvenimento, sul medesimo coltello, di tracce ematiche appartenenti alla vittima risulta spiegato dalla sentenza impugnata con ragionamento immune da illogicità manifesta e coerente (v. p. 40 e ss. della sentenza di secondo grado), perché si fa riferimento al consistente lasso di tempo intercorso tra il ferimento e il sopraggiungere, sul posto, dei militari che avevano svolto i primi accertamenti, quindi rispetto al momento del reperimento del coltello proprio lungo la strada percorsa dall’imputato per scappare. Si rileva che, peraltro, a parere dei giudici di secondo grado, tale circostanza non inficia la riferibilità del coltello all’imputato rilevato, anzi, che sull’arma erano state riscontrate, all’esito degli accertamenti biomolecolari dei RIS, tracce riconducibili proprio al ricorrente e non a un terzo. Infine, si osserva che, sebbene la persona offesa sia risulta positiva al THC, come ammesso dalla stessa vittima, non sono stati indicati elementi specifici, da parte del ricorrente, scrutinabili nella presente sede di legittimità, per reputare incompleta o incoerente la conclusione circa la ritenuta attendibilità della deposizione resa successivamente dalla persona offesa e sul ricordo degli accadimenti. Del resto, i giudici di merito hanno escluso rilevanza decisiva all’assenza di tracce ematiche della vittima sul coltello a serramanico trovato sul posto, assumendo con ragionamento privo di illogicità manifesta, l’assenza di sanguinamento immediato, pur avendo riportato, la parte lesa, lesioni di organi interni (in particolare, perforazione del colon) che avevano determinato il coma protratto per tre giorni.
1.2. Il secondo motivo è infondato. La sentenza di primo grado (v. p. 16) e quella di appello (v. p. 19) rendono puntualmente conto degli esiti dell’esame dei RIS, rilevando che le tracce ematiche riscontrate sugli indumenti dell’imputato e sul coltello erano risultate appartenere allo stesso ricorrente. La Corte territoriale rende motivazione non manifestamente illogica segnalando che il reperimento dell’arma era avvenuto in un secondo momento e che, quindi, vi era stato il tempo per rimuovere le impronte dal coltello. Inoltre, anche l’assenza di tracce ematiche della vittima sul coltello reperito sul posto, attribuito all’imputato, è stata non illogicamente spiegata dai giudici di merito. La presenza di tracce di sangue del solo imputato, invero, è stata giustificata, con ragionamento immune da vizi di ogni tipo, con il fatto che questi aveva subìto a sua volta lesioni (essendo stato colpito da alcuni degli astanti, dopo il fatto, perché reputato autore dell’accoltellamento) e, mentre aveva avuto il tempo di ripulire il coltello dalle tracce ematiche e papillari della vittima, non aveva potuto, poi, ripulirlo del suo sangue prima di 6 perderlo o di disfarsene.
1.3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. La diversa qualificazione della condotta, richiesta in via subordinata, quali lesioni personali aggravate, appare soltanto genericamente indicata, senza la specifica indicazione delle ragioni, in fatto e in diritto, che la sorreggono. Sicché questa è inammissibile (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264). La qualificazione del reato in tentato omicidio e non in rissa aggravata dal ferimento di uno dei corrissanti, cui hanno aderito i giudici di merito, appare giustificata da ragionamento in fatto, immune da illogicità manifesta e, in diritto, senza che si ravvisi la denunciata inosservanza o erronea applicazione di legge penale. Invero, secondo la ricostruzione in fatto degli accadimenti di cui rendono conto i convergenti provvedimenti di merito (le motivazioni delle sentenze di merito, in caso di cd. doppia conforme, si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo: Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 215722), non rivedibile in questa sede di legittimità per quanto sin qui esposto, secondo la quale i contatti tra persona offesa e imputato si sono articolati in due momenti distinti, non è possibile qualificare diversamente la condotta. Il reato di rissa, invero, richiede la condotta di due gruppi contrapposti che agiscano con la vicendevole volontà di attentare all'altrui incolumità, presupposto che non è integrato nel caso al vaglio (cfr. Sez. 6, n. 12200 del 04/12/2019, dep. 2020, Pagano, Rv. 278728 – 01, nel senso che la rissa non si configura qualora un gruppo di persone assalga altri soggetti che fuggano dall'azione violenta posta in essere ai loro danni, ma occorre la condotta di gruppi contrapposti con vicendevole intenzione offensiva dell'altrui incolumità personale;
conf. Sez. 1, n. 18788 del 19/01/2015, Garau, Rv. 263567 - 01).
2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, con oscuramento dei dati sensibili in ragione della malattia cagionata alla persona offesa a seguito della condotta di tentato omicidio aggravato che si commenta nel presente provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così è deciso, 10/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RA CE NZ AN IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 7
udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, M. F. Loy, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensoe, Avv. D. Farris, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari ha riformato la condanna di XXXXXXXXXXXXXX pronunciata dal Tribunale in sede in data 6 ottobre 2020, in relazione al reato di tentato omicidio ai danni di XXXXXXXXXXX concedendo all’imputato le circostanze attenuanti generiche e, per l’effetto, rideterminando la pena irrogata in quella di anni sette di reclusione. La Corte territoriale ha, altresì, revocato le statuizioni civili e confermato, nel resto, la pronuncia di primo grado.
1.1. Il primo giudice aveva condannato l’imputato alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione in relazione al reato di tentato omicidio aggravato dai futili motivi di cui al capo a), nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da liquidare in separato giudizio, con la concessione di una provvisionale pari ad euro 30.000,00, pronunciando, inoltre, la declaratoria di estinzione del reato di cui al capo b) per intervenuta prescrizione.
1.2. Le sentenze di merito ricostruiscono l'accaduto in maniera conforme, descrivendo l'accoltellamento della persona offesa secondo il narrato della stessa vittima, del teste oculare XXXXXXXXXXX nonché di altri giovani presenti sul posto la sera del delitto. La persona offesa, secondo le sentenze di merito, ha riferito di essere intervenuto dopo aver notato un gruppo di circa venti persone, tra le quali l'imputato, impegnate in un vivace alterco, ricordando di aver rimproverato XXXXXche conosceva di vista il quale gli aveva risposto di farsi i fatti propri. La vittima ha dichiarato, inoltre, che allontanatasi per andare a bere qualcosa con suoi due amici, aveva improvvisamente avvertito, da dietro, un colpo nel fianco destro che, all'inizio, gli era sembrato un pugno ma che aveva, poi, capito essere stata una coltellata infertagli per aver notato il coltello rimasto nella ferita. Risulta, secondo la ricostruzione recepita dai giudici di merito, che l’imputato era stato Penale Sent. Sez. 1 Num. 39377 Anno 2025 Presidente: AN NZ Relatore: CE RA Data Udienza: 10/09/2025 immediatamente riconosciuto dalla vittima prima che si desse alla fuga e che la stessa persona offesa aveva riferito di avere estratto dalla ferita il coltello, poi consegnato ai Carabinieri dagli amici presenti, di essere stato soccorso e trasportato alla locale guardia medica, nonché di essere stato immediatamente ricoverato perché in coma, condizione che aveva mantenuto per tre giorni, quando era stato sottoposto a intervento chirurgico di urgenza atto a suturare il colon e a ripulire la copiosa emorragia. Secondo le sentenze di merito, il narrato della parte lesa aveva trovato riscontro nella descrizione dell’accaduto resa da un teste oculare e da altri testimoni presenti sul posto la sera dei fatti (cfr. 7 e ss. della sentenza di secondo grado) i quali avevano precisato anche che, dopo l’accoltellamento, diverse persone avevano, a loro volta, aggredito l’imputato perché ritenuto responsabile del ferimento, precisando che l’autore del fatto si era dato alla fuga. Inoltre, le fasi iniziali dell’alterco tra le parti venivano ricostruite nel senso che dopo l’intervento della persona offesa per calmare gli animi, l’imputato gli si era scagliato contro tanto che i due avevano cominciato ad azzuffarsi e che soltanto l’intervento di altre persone aveva evitato che la situazione degenerasse. Inoltre, erano state ritenute quali conferme della deposizione della persona offesa, le risultanze dei rilievi svolti dai RIS dei Carabinieri competenti, quanto alla riferibilità delle macchie ematiche reperite sugli indumenti dell’imputato e sul coltello a serramanico rinvenuto sul posto.
1.3. La sentenza di primo grado ha ritenuto pacifica la natura delle lesioni cagionate alla persona offesa con un coltello a serramanico, della lunghezza complessiva di venti centimetri, di cui nove centimetri di lama, per effetto di una coltellata sferrata in zona ove vi sono organi vitali (addominale), come confermato dalla documentazione sanitaria attestante l’esistenza di una ferita penetrante, ulteriormente lacerata dalla trazione laterale della lama, che aveva interessato un distretto corporeo nel quale sono presenti vasi vitali, peraltro direttamente raggiunti. Il primo giudice ha richiamato giurisprudenza di legittimità circa l’idoneità degli atti in caso di tentato omicidio eseguito mediante una sola coltellata e si è ritenuto integrato il dolo alternativo diretto, visto il mezzo utilizzato, la localizzazione delle lesioni, il comportamento successivo dell'agente, datosi immediatamente alla fuga senza prestare soccorso alla vittima agonizzante. La pronuncia di primo grado aveva, poi, ritenuto senz'altro riferibile all'imputato la condotta, non soltanto sulla base della deposizione della persona offesa, ma anche delle convergenti deposizioni dei testi che avevano assistito personalmente all'accoltellamento e che avevano, peraltro, riferito anche rispetto alla fase della condotta immediatamente precedente, confermando la causale del ferimento. Inoltre, sono state considerate decisive le risultanze delle analisi svolte dai RIS di Cagliari sopra descritte.
1.4. La sentenza impugnata ha confermato la qualificazione giuridica della condotta che, secondo l’appellante, andava rivista ai sensi degli artt. 588, 582 e 583 cod. pen. La Corte territoriale ha ritenuto credibile il narrato della persona offesa, peraltro, ritenuto confortato dalla deposizione degli altri testi, nonché ha condiviso il giudizio di attendibilità della vittima del ferimento. In particolare, la sentenza di secondo grado ha reputato illuminante la deposizione del teste che, al momento del ferimento, era in compagnia della vittima XXXXXXXXXXXXXXX) e quella dell'altro amicoXXXXXXXXXXXXXX cfr. p. 29 e ss.), versione dei fatti reputata idonea a sconfessare la versione dell'imputato. Questi, infatti, avevano precisato il momento in cui era scoppiato il litigio tra contrapposti gruppi, specificando anche la distanza temporale tra questi fatti e il successivo ferimento della vittima, litigio, secondo i due testi indicati, intervenuto come antefatto 2 dell’accoltellamento. Infatti, durante il litigio, le due parti si erano anche azzuffate, precisando però che il ferimento era avvenuto quando ormai i due amici avevano portato via la persona offesa, in un punto più lontano, luogo dove, poi, la vittima era stata accoltellata. La sentenza di primo grado, quindi, è stata riformata soltanto in punto trattamento sanzionatorio per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche e quanto alle statuizioni civili, per l’intervenuta rinuncia alla costituzione, successiva al versamento dell’importo liquidato a titolo di provvisionale.
2. Avverso la sentenza descritta ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidandosi a tre motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc pen. La sentenza di secondo grado ha omesso di rispondere ai motivi di appello in ordine alle doglianze, puntualmente indicate nel gravame, rendendo una motivazione non congrua dal punto di vista dalla logicità. Le tracce ematiche, reperite sul coltello sequestrato, sono risultate appartenere all’imputato e non alla persona offesa e sul coltello non sono state reperite impronte digitali dell'imputato. Entrambe le sentenze hanno attribuito valore decisivo alla deposizione della persona offesa che, però, è risultata contraddittoria e inveritiera, essendosi contraddetta più volte nel corso della sua deposizione, nel narrare l'episodio. Questa ha affermato che l'accoltellamento era avvenuto a sangue freddo, mentre si trovava fermo a bere una birra con due amici, attribuendo il movente a una mera ritorsione per un rimbrotto fatto all’imputato poco prima. Tale ricostruzione, come accoltellamento a freddo, non ha trovato conferma nelle deposizioni degli altri testi dalle quali è emerso che la stessa vittima aveva partecipato a una colluttazione con varie persone, dalla quale si sarebbe allontanata subito dopo aver subito il ferimento. Inoltre, la deposizione appare incompleta perché questa non ha indicato le persone che, a dire della vittima, avrebbero partecipato alla discussione che si era conclusa prima dell'accoltellamento. Si deduce che la vittima ha reso dichiarazioni inattendibili, non confermate dagli altri testimoni. Questa, peraltro, è risultata positiva al controllo ematico per abuso di sostanze stupefacenti, essendo stata riscontrata la presenza nel sangue di oppiacei. Tutti i testimoni hanno ricostruito la vicenda in modo diverso, come risulterebbe, secondo il ricorrente, dagli stralci delle deposizioni dei testi (tra cui quella riportata nel verbale del 21 marzo 2018) indicati nel ricorso. In particolare, si sostiene che la deposizione diXXXXXXXXXX contrasterebbe integralmente con la tesi del ferimento a freddo esposta dalla persona offesa e con la ricostruzione di uno degli altri testimoni, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale che, invece, ravvisa la convergenza delle dichiarazioni. Secondo la tesi difensiva, la persona offesa aveva partecipato a uno scontro fisico in sovrannumero, durato dieci minuti, dal quale era uscita dopo aver subito una coltellata. La parte lesa racconta i fatti come un accoltellamento a freddo e anche l’amico della parte lesa, contraddice quest’ultima descrivendo uno scontro tra diverse persone intervenute, nonché confermando che la vittima era uscita dalla rissa solo dopo essersi accorta della ferita, avendo la Corte territoriale travisato la deposizione laddove la sentenza di secondo grado riporta che il teste XXXXXXavrebbe dichiarato che l’amico era stato attinto 3 dalla coltellata al fianco subito dopo essere uscito dalla colluttazione. XXXXXXXXXXX ha esposto, invece, che il ferito si era solo accorto del sangue dopo la colluttazione ma era stato colpito prima. In definitiva, per il ricorrente, vi è stata una colluttazione tra più soggetti, tra cui la vittima del ferimento, nel corso della quale la persona offesa aveva riportato la ferita al fianco non riferibile senz’altro all’imputato, vista la concitazione del momento e la difficoltà della stessa persona offesa a ricostruire la dinamica. L’indicazione, da parte di più testi, dell’imputato come autore del ferimento deriva dall’affermazione iniziale resa in tal senso dalla parte lesa.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al ritrovamento del coltello inteso dai giudici di merito quale prova della colpevolezza dell’imputato. Sull'arma del delitto non sono state trovate tracce ematiche riferibili alla persona offesa, né queste sono state rinvenute sui vestiti appartenenti all'imputato. Si tratta di risultanze che contrastano con la ricostruzione recepita dalle sentenze di merito, tenuto conto che il coltello che ha perforato il colon sarebbe stato sicuramente intriso di sangue della vittima o, comunque, di sostanze organiche riferibili a questa. Quindi, esclusa la tesi del ferimento a freddo, nonché vista l'assenza di tracce ematiche della vittima sul coltello reperito e sugli abiti dell'imputato, la conclusione cui si deve giungere, a parere del ricorrente, è quella dell'assoluzione dell'imputato. Tanto, a maggior ragione, se si considera che non sono state trovate, sul coltello, impronte dell'imputato.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto la qualificazione giuridica della condotta. Nel caso di specie, ci sono state più persone che hanno partecipato a una colluttazione dalla quale è scaturito il ferimento della persona offesa. Quindi, il ferimento non può essere attribuito senz'altro all'imputato, essendo derivato dallo scontro fisico tra più soggetti inizialmente avversari. Anzi, il ricorrente prospetta la tesi secondo la quale il coltello, effettivamente usato per il ferimento, non sia mai stato rinvenuto. Quanto alla diversa qualificazione giuridica invocata, ai sensi dell’art. 588 cod. pen., nella forma aggravata o, in subordine, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. pen., la Corte territoriale evidenzia che il termine rissa, utilizzato da uno dei testi nel descrivere l’accaduto, sarebbe stato inteso in senso atecnico. Il ricorrente, tuttavia, rimarca che il teste ha letteralmente riferito di più persone che si erano azzuffate. Il che implica un'azione reciproca così come sostenuto nelle sommarie informazioni testimoniali acquisite al dibattimento da parte del dichiarante XXXXXXXXXXXXX, il quale aveva riferito di aver visto quattro-cinque persone che aggredivano l'imputato, poi, successivamente uscire dalla rissa, nonché da altri testi che avevano riferito sempre di una rissa. Infine, si sostiene che il fatto, comunque, potrebbe integrare il reato di lesioni personali aggravate.
3.Il difensore ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione in pubblica udienza partecipata, accordata. All’odierna udienza, le parti presenti hanno concluso nel senso precisato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo è infondato. Va premesso, conformemente al pacifico e costante orientamento ermeneutico formatosi in seno a questa Corte regolatrice che, in tema di valutazione della prova dichiarativa, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una 4 rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 – 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948 - 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 - 01). Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano, dunque, quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e parti lese, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione. Va, poi, precisato che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa le quali possono essere legittimamente poste, da sole, a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto che, peraltro, deve, in tal caso, essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214; Sez. 5, n.51604del19/09/2017, D'Ippedico, Rv. cit.; Sez. 2, n.43278del24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 - 01; Sez. 5, n.1666del08/07/2014 - dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730 - 01; Sez. 2, n.20806del05/05/2011, Tosto, Rv. cit.). Peraltro è stato rilevato da questa Suprema Corte, nella sua composizione più autorevole, che ove la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, ma ciò non configura un vero e proprio obbligo a carico del giudice di merito il quale rimane libero di valutare se la narrazione della persona offesa abbisogni o meno di elementi di riscontro estrinseci, risultando del tutto ragionevole escluderne la necessità, in caso di giudizio positivo sulla credibilità del dichiarante e sull'attendibilità intrinseca delle sue affermazioni, in assenza di elementi di segno opposto. Orbene il Tribunale e, poi, la Corte territoriale, si sono mossi proprio nell’ambito dell’alveo interpretativo tracciato dai menzionati arresti del Supremo Collegio, evidenziando la linearità della deposizione della parte lesa la quale ha ricostruito l’accaduto quale ferimento intervenuto successivamente a un precedente alterco intercorso tra vittima e imputato. Le dichiarazioni della parte lesa, poi, sono state considerate, con ragionamento completo e immune da vizi rilevabili nella presente sede, confermate da quella dei testi oculari. Rispetto a tali dichiarazioni, peraltro, le deduzioni del ricorrente risultano versate in fatto o, comunque, dirette a confrontare tra loro le prove dichiarative - che il ricorso riporta in parte per estratto - non confrontandosi compiutamente con la motivazione e non denunciando adeguatamente il travisamento della prova, trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità. La tesi difensiva, depotenziando del tutto la valenza delle dichiarazioni della vittima, si diffonde sul ferimento e lo descrive come avvenuto in un unico contesto, nel corso della colluttazione tra più persone, tra cui imputato e persona offesa, durante la quale quest’ultima sarebbe stata ferita, forse da un terzo o, comunque, con un altro coltello, diverso da quello a serramanico reperito - perché su questo non sono state trovate tracce ematiche appartenenti alla parte lesa - e che si sarebbe accorta di essere stata ferita solo dopo, una volta uscita dalla rissa. Tuttavia, detta ricostruzione non tiene conto della circostanza, ampiamente descritta dalla sentenza di secondo grado, in risposta ai motivi di gravame, che le dichiarazioni di altri testimoni convergono con quelle della persona offesa nel senso di descrivere 5 l’accoltellamento come avvenuto in un secondo momento, quando i tre (la vittima e suoi due amici), si erano allontanati dal luogo della “zuffa”, avvenuta nella prima fase dell’accaduto. Inoltre, si osserva che, nel suo complesso, il ricorso è reiterativo del motivo di gravame al quale la Corte territoriale ha risposto in modo diffuso, con ragionamento immune da illogicità manifesta e completo (v. p. 27 e ss. della sentenza di secondo grado). La pronuncia impugnata richiama anche la sentenza di primo grado (v. p. 24) e, inoltre, ha reputato adeguato riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, quelle dei militari intervenuti sul luogo del delitto i quali, dopo aver rinvenuto il coltello a serramanico con la collaborazione di un teste presente, avevano anche rintracciato l'imputato che si nascondeva in un vicolo del paese, per sfuggire al linciaggio dei suoi inseguitori i quali lo avevano percosso perché ritenuto responsabile del ferimento. Di qui la ritenuta coerenza del narrato della vittima, anche rispetto al reperimento di tracce ematiche dell’imputato sul coltello. Il mancato rinvenimento, sul medesimo coltello, di tracce ematiche appartenenti alla vittima risulta spiegato dalla sentenza impugnata con ragionamento immune da illogicità manifesta e coerente (v. p. 40 e ss. della sentenza di secondo grado), perché si fa riferimento al consistente lasso di tempo intercorso tra il ferimento e il sopraggiungere, sul posto, dei militari che avevano svolto i primi accertamenti, quindi rispetto al momento del reperimento del coltello proprio lungo la strada percorsa dall’imputato per scappare. Si rileva che, peraltro, a parere dei giudici di secondo grado, tale circostanza non inficia la riferibilità del coltello all’imputato rilevato, anzi, che sull’arma erano state riscontrate, all’esito degli accertamenti biomolecolari dei RIS, tracce riconducibili proprio al ricorrente e non a un terzo. Infine, si osserva che, sebbene la persona offesa sia risulta positiva al THC, come ammesso dalla stessa vittima, non sono stati indicati elementi specifici, da parte del ricorrente, scrutinabili nella presente sede di legittimità, per reputare incompleta o incoerente la conclusione circa la ritenuta attendibilità della deposizione resa successivamente dalla persona offesa e sul ricordo degli accadimenti. Del resto, i giudici di merito hanno escluso rilevanza decisiva all’assenza di tracce ematiche della vittima sul coltello a serramanico trovato sul posto, assumendo con ragionamento privo di illogicità manifesta, l’assenza di sanguinamento immediato, pur avendo riportato, la parte lesa, lesioni di organi interni (in particolare, perforazione del colon) che avevano determinato il coma protratto per tre giorni.
1.2. Il secondo motivo è infondato. La sentenza di primo grado (v. p. 16) e quella di appello (v. p. 19) rendono puntualmente conto degli esiti dell’esame dei RIS, rilevando che le tracce ematiche riscontrate sugli indumenti dell’imputato e sul coltello erano risultate appartenere allo stesso ricorrente. La Corte territoriale rende motivazione non manifestamente illogica segnalando che il reperimento dell’arma era avvenuto in un secondo momento e che, quindi, vi era stato il tempo per rimuovere le impronte dal coltello. Inoltre, anche l’assenza di tracce ematiche della vittima sul coltello reperito sul posto, attribuito all’imputato, è stata non illogicamente spiegata dai giudici di merito. La presenza di tracce di sangue del solo imputato, invero, è stata giustificata, con ragionamento immune da vizi di ogni tipo, con il fatto che questi aveva subìto a sua volta lesioni (essendo stato colpito da alcuni degli astanti, dopo il fatto, perché reputato autore dell’accoltellamento) e, mentre aveva avuto il tempo di ripulire il coltello dalle tracce ematiche e papillari della vittima, non aveva potuto, poi, ripulirlo del suo sangue prima di 6 perderlo o di disfarsene.
1.3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. La diversa qualificazione della condotta, richiesta in via subordinata, quali lesioni personali aggravate, appare soltanto genericamente indicata, senza la specifica indicazione delle ragioni, in fatto e in diritto, che la sorreggono. Sicché questa è inammissibile (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264). La qualificazione del reato in tentato omicidio e non in rissa aggravata dal ferimento di uno dei corrissanti, cui hanno aderito i giudici di merito, appare giustificata da ragionamento in fatto, immune da illogicità manifesta e, in diritto, senza che si ravvisi la denunciata inosservanza o erronea applicazione di legge penale. Invero, secondo la ricostruzione in fatto degli accadimenti di cui rendono conto i convergenti provvedimenti di merito (le motivazioni delle sentenze di merito, in caso di cd. doppia conforme, si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo: Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 215722), non rivedibile in questa sede di legittimità per quanto sin qui esposto, secondo la quale i contatti tra persona offesa e imputato si sono articolati in due momenti distinti, non è possibile qualificare diversamente la condotta. Il reato di rissa, invero, richiede la condotta di due gruppi contrapposti che agiscano con la vicendevole volontà di attentare all'altrui incolumità, presupposto che non è integrato nel caso al vaglio (cfr. Sez. 6, n. 12200 del 04/12/2019, dep. 2020, Pagano, Rv. 278728 – 01, nel senso che la rissa non si configura qualora un gruppo di persone assalga altri soggetti che fuggano dall'azione violenta posta in essere ai loro danni, ma occorre la condotta di gruppi contrapposti con vicendevole intenzione offensiva dell'altrui incolumità personale;
conf. Sez. 1, n. 18788 del 19/01/2015, Garau, Rv. 263567 - 01).
2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, con oscuramento dei dati sensibili in ragione della malattia cagionata alla persona offesa a seguito della condotta di tentato omicidio aggravato che si commenta nel presente provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così è deciso, 10/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RA CE NZ AN IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 7