Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/1999, n. 1077
CASS
Sentenza 8 febbraio 1999

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In materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, attese, da un lato, la generale presunzione di cui all'art. 12, comma primo, della legge n. 153 del 1969 (secondo cui si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro) e, dall'altro, la tassatività dell'elencazione delle voci che, in base al secondo comma dello stesso art. 12, sono parzialmente o totalmente escluse dalla contribuzione, il riparto dell'onere probatorio è che l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui al citato secondo comma. Ne consegue che per i rimborsi a piè di lista - totalmente esclusi se "costituiscono rimborsi di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione di lavoro" - è onere del datore di lavoro di provarne la natura. Tale onere è limitato alla prova della causa del rimborso che può essere fornita con qualsiasi mezzo e che non necessita della produzione della documentazione delle spese presentata dal lavoratore per ottenere il rimborso. (Nella specie la S.C.ha cassato sul punto la sentenza di merito che aveva addossato all'INPS l'onere di provare che le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di versamenti a piè di lista non costituivano rimborsi ai fini dell'esenzione contributiva).

L'art. 12, comma secondo, della legge n. 153 del 1969 nella parte in cui prevede l'esclusione dalla retribuzione imponibile delle somme corrisposte al lavoratore a titolo di "diaria o di indennità di trasferta in cifra fissa limitatamente al 50% del loro ammontare" deve essere interpretato nel senso che in caso di erogazione congiunta di entrambi i suddetti emolumenti (in cifra fissa e in conformità della contrattazione collettiva) ad entrambi si applica la contribuzione ridotta. Tale interpretazione, infatti, è coerente con la ratio della legge che a causa della natura mista (retributiva e risarcitoria) di dette indennità le sottopone a contribuzione solo per la parte retributiva forfettariamente determinata nel 50%. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva disatteso la tesi dell'INPS secondo cui la disposizione indicata, collegando le due suddette voci con la congiunzione "o" avrebbe previsto la riduzione solo per una di esse nell'ipotesi di erogazione congiunta ai cosiddetti trasfertisti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/1999, n. 1077
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1077
    Data del deposito : 8 febbraio 1999

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