Sentenza 8 febbraio 1999
Massime • 2
In materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, attese, da un lato, la generale presunzione di cui all'art. 12, comma primo, della legge n. 153 del 1969 (secondo cui si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro) e, dall'altro, la tassatività dell'elencazione delle voci che, in base al secondo comma dello stesso art. 12, sono parzialmente o totalmente escluse dalla contribuzione, il riparto dell'onere probatorio è che l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui al citato secondo comma. Ne consegue che per i rimborsi a piè di lista - totalmente esclusi se "costituiscono rimborsi di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione di lavoro" - è onere del datore di lavoro di provarne la natura. Tale onere è limitato alla prova della causa del rimborso che può essere fornita con qualsiasi mezzo e che non necessita della produzione della documentazione delle spese presentata dal lavoratore per ottenere il rimborso. (Nella specie la S.C.ha cassato sul punto la sentenza di merito che aveva addossato all'INPS l'onere di provare che le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di versamenti a piè di lista non costituivano rimborsi ai fini dell'esenzione contributiva).
L'art. 12, comma secondo, della legge n. 153 del 1969 nella parte in cui prevede l'esclusione dalla retribuzione imponibile delle somme corrisposte al lavoratore a titolo di "diaria o di indennità di trasferta in cifra fissa limitatamente al 50% del loro ammontare" deve essere interpretato nel senso che in caso di erogazione congiunta di entrambi i suddetti emolumenti (in cifra fissa e in conformità della contrattazione collettiva) ad entrambi si applica la contribuzione ridotta. Tale interpretazione, infatti, è coerente con la ratio della legge che a causa della natura mista (retributiva e risarcitoria) di dette indennità le sottopone a contribuzione solo per la parte retributiva forfettariamente determinata nel 50%. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva disatteso la tesi dell'INPS secondo cui la disposizione indicata, collegando le due suddette voci con la congiunzione "o" avrebbe previsto la riduzione solo per una di esse nell'ipotesi di erogazione congiunta ai cosiddetti trasfertisti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/1999, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente -
Dott. Fernando LUPI - Rel. Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N.17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, LEONARDO LIRONCURTI, RINA SARTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BIELLA SCAVI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA, No 47, presso lo studio dell'avvocato RINALDO GEREMIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENRICO DE LA FOREST, MAURIZIO DE LA FOREST, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 41/96 del Tribunale di BIELLA, depositata il 23/02/96, R.G.N. 1332/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/98 dal Consigliere Dott. Fernando LUPI;
udito l'Avvocato Rinaldo GEREMIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per l'accoglimento del 2^ motivo, rigetto del resto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23.2.1996 il Tribunale di Biella, decidendo sull'appello dell'INPS nei confronti della Biella Scavi s.r.l., avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando la sentenza di primo grado la quale, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva revocato un decreto ingiuntivo in favore dell'INPS per ?.564.142.575 per omesse contribuzioni. Osservava in motivazione che relativamente a parte dei contributi non era contestato da parte dell'INPS l'estinzione della obbligazione mediante il versamento di ?.64.936.000. In ordine ai contributi sulle somme pagate per diarie e trasferte riteneva che andasse confermato l'accertamento del Pretore che aveva ritenuto che le indennità fossero state corrisposte a c.d. trasfertisti in relazione a prestazioni da svolgersi in cantieri sempre diversi in conformità della previsione della contrattazione collettiva. Riteneva, pertanto, che per le indennità di diaria o trasferta corrisposte a detti trasfertisti, in applicazione dell'art.12 della legge n.153 del 1969, 9 ter della legge n.166 del 1991 e 4 quater della legge n.63 del 1993, fossero soggette a contribuzione nella misura del 50% e che, avendo la società corrisposto in detta misura le contribuzioni, non sussisteva il credito dell'INPS per l'altra metà.
In ordine al credito per contributi su rimborsi a piè di lista riteneva che l'Istituto non avesse fornito sin dal primo grado, come era suo onere trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, prova degli importi richiesti a tale titolo e della contraddittorietà della relativa documentazione presente in azienda. Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi l'INPS, resiste con controricorso la Biella Scavi s.r.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art.12 della legge n.153 del 1969 ed il vizio di motivazione (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.) , l'Istituto lamenta che il Tribunale abbia ritenuto applicabile sia alla diaria che alla trasferta la contribuzione ridotta nella misura del 50% mentre la legge collegando le due voci con il disgiuntivo "o" prevede la riduzione solo per una delle due voci. Aggiungeva, inoltre, che in base alla interpretazione dell'accordo collettivo del 1981 la diaria appariva avere natura esclusivamente retributiva e perciò da assoggettarsi integralmente a contribuzione.
Le censure sono infondate. Il secondo comma dell'art.12 citato recita:"Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo: 1) di diaria o d'indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50t del loro ammontare;
". Dalla lettura della norma si palesa che l'espressione diaria o trasferta costituisce una endiade nella quale la congiunzione o non esprime una contrapposizione ma una duplice possibilità. Infatti la affermazione che la congiunzione o nella specie indichi una alternativa contrasta con la ratio della legge che in forza della natura mista di dette indennità le sottopone a contribuzione solo per la parte retributiva forfettariamente determinata nel 50%. Correttamente il Tribunale, avendo accertato che entrambe erano erogate in cifra fissa ed in conformità della contrattazione collettiva che prevede in caso di trasferta l'erogazione congiunta delle due voci, diaria e indennità di trasferta, ha ritenuto che l'obbligazione contributiva fosse adempiuta con il versar-nento dei contributi sul 50% del loro ammontare.
Inammissibile per genericità e perché propone una questione di fatto è il secondo rilievo contenuto nel motivo che la diaria secondo la contrattazione collettiva sarebbe un compenso di natura esclusivamente retributiva. Infatti non viene trascritto il testo dell'accordo collettivo e si propone una diversa interpretazione di esso da quella adottata dal Tribunale, senza peraltro indicare ì vizi logici di questa.
Con il secondo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt.2697c.c. e 12 della legge n.153 del 1969 ed il vizio di motivazione (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.), l'INPS deduce l'erroneità in diritto della sentenza impugnata ove ha ritenuto che fosse l'Istituto onerato della prova che i rimborsi a piè di lista non fossero tali ma retribuzione. Denunzia infine come contraddittoria l'affermazione della natura risarcitoria con la qualifica di trasfertisti dei lavoratori. La censura è fondata. Il primo comma dell'art. 12 della legge n.153 del 1969 stabilisce che ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali si c o n s i d e r a retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro. Nel secondo comma, con elencazione tassativa, sono indicate le voci escluse dalla retribuzione con contribuzione ridotta, n.1, ovvero escluse dalla contribuzione tra le quali al n.2 i rimborsi a piè di lista "che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione di lavoro". Il riparto dell'onere probatorio, attesa la generale presunzione del primo comma, è che l'INPS debba provare che il lavoratore abbia ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre e, onere del datore di lavoro provare che ricorra una delle cause di esclusione di cui al secondo comma. Per i rimborsi a piè di lista - va precisato - la giurisprudenza di questa Corte, cfr.n.5587/1987 e n.7464/1991, ha chiarito che l'onere del datore di lavoro si limita alla causa di rimborso del pagamento e che essa può essere data con qualunque mezzo, mentre non è necessario produrre la documentazione delle spese presentata dal lavoratore per ottenere il rimborso.
Non essendo controverso che la Biella s.r.l. avesse versato ai suoi dipendenti somme attribuite a titolo di versamenti a piè di lista, la sentenza impugnata ha disatteso i principi esposti sull'onere della prova addossando all'INPS l'onere di provare che le somme corrisposte al predetto titolo non costituissero rimborso mentre la prova della natura di rimborso incombeva al datore di lavoro.
L'Istituto ricorrente prospetta infine la illegittimità costituzionle dell'art.4 quater della legge n.93 del 1993 in relazione all'art.3 della Costituzione per la irragionevole disparità di trattamento tra i datori che avevano adempiuto totalmente alla obbligazione contributiva in relazione alle traferte corrisposte ai c.d. trafertisti ed i datori che vi avevano provveduto nella misura della metà, sollecita pertanto la rimessione alla Corte Costituzionale della questione. Va rilevato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 292 del 1997 ha ritenuto la questione infondata.
In accoglimento del secondo motivo la sentenza impugnata va cassata sul punto e la causa va rinviata ad altro Tribunale, che si indica nel dispositivo, che si atterrà ai principi enunciati in motivazione. Allo stesso giudice si demanda anche , ex art.385 terzo comma c.p.c di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P T M
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Asti.
Così deciso in Roma, il 4.11.1998
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 1999.