Sentenza 7 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2001, n. 3331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3331 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
LIANA 31/0 1 REPUBBLICA IN NOME DEL POPOL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto contratto di locazione SEZIONE TERZA CIVILE e di mandato: differenze Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17152/98 FIDUCCIA Presidente Dott. Gaetano - Rel. Consigliere Dott. Giovanni Silvio Coco - Cron. 6881 Dott. Michele VARRONE Consigliere Rep. Moo Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Ud. 13/11/00 Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 SRL, in persona del legale il HOTEL VALGENOVA IL CANCELLIERE elettivamente domiciliatarappresentante pro tempore, in ROMA VIA GREGORIO VII 396, presso lo studio EDOARDO CRISTINI, che la difende anchedell'avvocato MARIO CORETTI, giusta disgiuntamente all'avvocato delega in atti;
- ricorrente -
CANCELLERIA
contro
P.M.I. DI PAOLO MIORELLI, corrente in Riva del Garda, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE,2000 1814 difesa dall'avvocato DE LUTTI GIOVANNI con studio in 1 38066 Riva del Garda (TN) VIA BASTIONE 2, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 312/97 del Tribunale di ROVERETO, emessa il 18/06/97 e depositata il 28/07/97 (R.G. 970/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato Edoardo CRISTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo e l'assorbimento degli altri motivi di ricorso. Premesso in fatto che: in data 20.7.1994, il Pretore di Riva del Garda ha ingiunto all'Hotel Valgenova S.I. (Hotel) il pagamento della somma di L.
1.010.330 oltre interessi spese e ac- cessori in favore della P.M.I. per effetto del mandato conferito (dall'ingiunto alla P.M.I.) di eseguire alcu- istallazione ni lavori di istigazione di pubblicità; successivamente, il Pretore di Riva del Garda, ac- cogliendo l'opposizione avanzata dall'Hotel, ha revoca- to il decreto, con sentenza che il Tribunale di Rovere- to ha, accogliendo a sua volta l'appello della P.M.I., 2 riformato, condannando l'Hotel al pagamento di L.952.000 con interessi, con la seguente motivazione. Avendo la P.M.I. fornito in appello la prova di avere adempiuto alla propria obbligazione, si doveva accogliere la richiesta di ottenere il corrispettivo. Anche se il ricorrente si era limitato a chiedere la conferma del decreto ingiuntivo, questa (pur vaga) con- clusione si doveva interpretare come "la volontà di ot- tenere una sentenza idonea a soddisfare l'interesse so- stanziale perseguito". Di tale sentenza la Hotel ha chiesta la cassazione ricorso affidato a tre motivi al quale la P.M.I. con resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE - formulato per omessa, in- 1°) Con il primo motivo sufficiente e contraddittoria motivazione la ricor- rente lamenta che la sentenza impugnata abbia accolto la domanda soltanto motivando, come si è esposto, che "l'appellante aveva dato la prova dell'avvenuto adempi- mento della propria prestazione, a mezzo della produ- zione della documentazione fotografica e amministrati- va", mentre invece, sempre secondo la ricorrente, le prove acquisite avrebbero dovuto portare ad una contra- stante ricostruzione del rapporto. Il motivo è infondato, perché, sotto il dedotto vi- 3 zio di motivazione, avanza una censura di merito inam- missibile in questa sede (più analiticamente, la censu- ra viene svolta attraverso una serie di asserzioni - "la sentenza non si propone una spiegazione"; "è paci- fico, conclamato e fuor di dubbio che Hotel su informator non c'è mai andata;
"mancano completamente le prove" e altre - che neppure criticano specificamen- te la motivazione sulla prova dell'adempimento, la qua- le, pur se sinteticamente formulata, fa corretto rife- rimento, come si è più volte ripetuto, alla documenta- zione fotografica e amministrativa. 2°) Il secondo motivo - formulato “per violazione dell'applicazione degli artt. 1571 e 1703 e sgg. C.C. lamenta che il contratto stipulato tra le parti fosse stato erroneamente inquadrato nella fattispecie di lo- cazione, anzicchè in quella di mandato. Si tratta di un'asserzione formulata con riferimen- to ad un "documento contrattuale" che, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non viene neppure riprodotto e che comunque risulta, nel modo in cui è stata prospettata, del tutto inconferente: infat- ti, la ricorrente qualifica "il mandato conferito alla P.M.I. per il collegamento 0 istallazione di .pubblicità" come un contratto di mandato (quale di- sciplinato dagli artt. 1703 e sgg.c.c.) per erronea 4 suggestione della espressione "mandato" senza valutare che, nello specifico regolamento contrattuale intercor- so tra le parti, questa indicava una obbligazione cer- tamente diversa dal "compimento di uno e più atti giu- ridici" l'obbligazione appunto di eseguire il collega- mento о l'istallazione di pubblicità, la quale, una volta adempiuta, legittimava l'adempiente ad ottenere la condanna della controparte inadempiente al pagamento del corrispettivo. Perciò il motivo deve essere rigettato. Anche il terzo motivo - formulato per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 277 c.p.c. con ri- ferimento alla statuizione sugli interessi viene svolto attraverso una serie di considerazioni e asser- zioni infondate. Il motivo infatti, dopo avere ampiamente discettato sulla corrispondenza tra domanda e decisione, asseri- sce, richiamando la sentenza di primo grado, che la do- manda avanzata dalla P.M.I. si limitava alla conferma del decreto ingiuntivo;
ma tale decreto, come risulta dal ricorso (che ha correttamente riportato il fatto, del tutto omesso nella sentenza impugnata ) ingiungeva il pagamento (anche) degli interessi;
pertanto, anche interpretando la domanda nel senso prospettato dalla ricorrente, la censura risulta infondata, avendo il de- 5 creto ingiuntivo già statuito sugli interessi. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere ri- gettato. Nulla da deliberare sulle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso%; nulla sulle spese. Così deciso in Roma in data 13.11.2000. Seven Rancan Il Consigliere Est. Il Presidente A I CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria hour Oggi, 7 MAR. 2007 280000 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista 1097 129 11 4567 20,55 8067 12,00 161,71 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 9.6.2011 serie 4 al n. 31267 versate € 161,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) : 6