Sentenza 3 marzo 2015
Massime • 1
Il danno patrimoniale derivante da furto, rapina o ricettazione di carte di credito, in considerazione del valore strumentale di queste, che consentono al titolare di effettuare molteplici atti di acquisto a pagamento differito, non deve essere rapportato al semplice valore venale del documento e non può, pertanto, essere ritenuto modesto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/03/2015, n. 24648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24648 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 03/03/2015
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 492
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 27585/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR AN N. IL 22/05/1968;
avverso la sentenza n. 1363/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 18/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO LUCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'aggravante.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Venezia, riducendo la pena inflitta, confermava in punto di affermazione di responsabilità la sentenza del giudice di primo grado che aveva ritenuto TO EA responsabile del reato di cui all'art. 81 c.p., comma 2, art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 7 e art. 56 c.p., D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9 perché con più azioni ed omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di profitto, s'impossessava del portafogli contenuto in uno zaino lasciato nella sala conferenze aperta al pubblico dell'istituto Centro Diocesano in Belluno, sottraendo contanti, effetti personali e carte di credito intestate a TI CA, proprietario dello zaino, nonché reiteratamente commetteva atti idonei e diretti in modo non equivoco ad utilizzare indebitamente le carte di credito ed il bancomat della persona offesa, effettuando diversi tentativi di prelievo non autorizzato presso gli sportelli bancomat cittadini, evento che non si verificava per cause indipendenti dalla sua volontà.
2. La Corte negava la sussistenza dell'attenuante del danno patrimoniale lieve, sul rilievo che l'imputato con il bancomat avrebbe potuto effettuare prelievo di contante per importi di una certa consistenza.
3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il TO, deducendo erronea applicazione della legge penale per illogicità e contraddittorietà della motivazione come risultante dal testo della medesima e dagli atti processuali, in relazione all'applicabilità dell'attenuante del danno patrimoniale lieve. Rileva che doveva valutarsi a tal fine la condotta dell'imputato nella sua globalità, tenuto conto che egli non era a conoscenza del PIN per l'utilizzo della tessera bancomat, ne' aveva la capacità di venirne a conoscenza come inequivocabilmente emerso dai goffi tentativi di prelievo effettuati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va rigettato. Risulta, infatti, che sono state oggetto di furto, oltre a tessere bancomat, anche carte di credito, le quali, come si legge in ricorso, l'imputato "avrebbe potuto utilizzare ... in qualsiasi esercizio commerciale, per acquistare beni, anche per importi ingenti". Ed allora, posto che, ai fini dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 c.p., n. 4 criterio primario di valutazione è quello che attiene alla consistenza e al valore della cosa in sè, deve escludersi la sussistenza della suddetta attenuante in forza del principio secondo cui "il danno patrimoniale derivante da furto, rapina o ricettazione di carte di credito in considerazione del valore strumentale di queste, che consentono al titolare di effettuare molteplici atti di acquisto a pagamento differito, non deve essere rapportato al semplice valore venale del documento e non può, pertanto, essere ritenuto modesto" (Sez. 2^, Sentenza n. 4320 del 10/10/1995 Rv. 204759).
3.In base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato. Ne discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2015