Sentenza 4 aprile 2001
Massime • 1
Il giudice adito, qualora una delle parti eccepisca l'esistenza di un rapporto agrario soggetto alla normativa speciale in materia, può escludere la competenza della sezione specializzata agraria e ritenere la propria competenza, solo nell'ipotesi in cui alla stregua delle stesse allegazioni delle parti, senza necessità di altre indagini, debba escludersi "ictu oculi" la configurabilità di detto rapporto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2001, n. 4969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4969 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso per
REGOLAMENTO DI COMPETENZA
proposto da:
AS IO, elettivamente domiciliato in Roma, via B. Ammannati n. 3, presso l'avv. Lydia Santoro Ruo, difeso dall'avv. IO Manenti nonché, successivamente, dall'avv. Salvatore La Rosa, giusta deleghe in o atti;
- ricorrente -
contro
AR EN, elettivamente domiciliato in Roma, via Forte Trionfale n. 75, presso l'avv. Elena Provenzani, difeso dall'avv. Salvatore Campanella, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza del tribunale di Modica n. 263/99 del 27 - 30 settembre 1999 (R.G. 537/97). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la declaratoria di competenza del tribunale di Modica, sezione specializzata agraria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 16 ottobre 1997 AS IO conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Modica, AR EN. Esponeva l'attore che con testamento pubblicato il 24 marzo 1994 LL RA gli aveva legato un fondo rustico detenuto dal convenuto AR EN, con obbligo, a carico di quest'ultimo, di lasciarne il possesso dopo l'annata agraria successiva a quella di apertura del testamento e, pertanto, per il 10 novembre 1995. Poiché, per contro, il AR era venuto meno a detto obbligo - proseguiva l'attore - si rendeva necessario il presente giudizio, diretto a conseguire la condanna del convenuto sia al rilascio del fondo, sia al risarcimento dei danni conseguenti al mancato adempimento.
Costituitosi in giudizio il AR eccepiva l'incompetenza per materia dell'adito tribunale, sussistendo la competenza della sezione specializzata agraria, presso il tribunale di Modica, atteso che esso concludente deteneva il fondo, oggetto di controversia, in forza di contratto stipulato nel 1966 con LL RA, tacitamente prorogato alla scadenza di legge del maggio 1995, ai sensi dell'art. 4, della l. 3 maggio 1982, n. 203, avendo il IR accettato il pagamento in natura del canone relativo a due annate agrarie.
Preso atto di quanto sopra, con sentenza 27 - 30 settembre 1999 il tribunale di Modica dichiarava la propria incompetenza per materia a conoscere della controversia, per essere competente la sezione specializzata agraria presso lo stesso tribunale di Modica. Avverso tale pronunzia ha proposto ricorso per regolamento di competenza, AS IO. AR EN ha presentato memoria difensiva.
Successivamente, con atto depositato il 12 settembre 2000, il AS rinunziava al ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza a quanto deciso dal tribunale di Modica e chiedendo, pertanto, fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di questa fase tra le parti private. Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso con declaratoria di competenza della sezione specializzata agraria presso il tribunale di Modica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Rileva, in limine, la Corte che la rinunzia al ricorso, da parte del AS, è priva di effetti.
In conformità ad un indirizzo giurisprudenziale decisamente maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, deve ribadirsi - specie alla luce della nuova formulazione dell'art. 111, comma 2, cost. [secondo cui, in particolare, "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale"] - che nel procedimento instaurato dall'istanza di regolamento di competenza - il quale, affinché l'individuazione del giudice competente avvenga nel minor tempo possibile, è retto da una particolare disciplina informata a criteri di speditezza, a semplicità di forme ed a rigorosi termini - l'attuazione del contraddittorio si esaurisce allo scadere del termine (venti giorni dalla notifica del ricorso) previsto dall'art. 47, ultimo comma, c.p.c., per contraddire, mediante deposito di scritture difensive e documenti, all'istanza di regolamento, sicché è irrilevante una rinuncia al ricorso per regolamento intervenuta dopo il deposito delle conclusioni del pubblico ministero, quando, cioè, esauritosi il contraddittorio e non trovando applicazione l'art. 390, comma 1, c.p.c. in relazione all'art. 375, ultimo comma, dello stesso codice, la Corte di cassazione ha solo l'obbligo di decidere la questione di competenza (Cass., 11 febbraio 1992, n. 1511; Cass., 15 aprile 1991, n. 4030; Cass., 27 aprile 1982 n. 2627;
Cass., 6 giugno 1981, n. 3672, tra le tantissime). Pacifico quanto sopra e non controverso che nella specie la rinunzia al ricorso è stata depositata il 12 settembre 2000, allorché il P.G. aveva già depositato (il 31 luglio 2000) le proprie conclusioni, è palese l'irrilevanza al fine del decidere, del ricordato atto di rinunzia.
2. Precisato quanto sopra, osserva la Corte che l'istanza non può trovare accoglimento.
2.1. Per radicare la competenza funzionale della sezione specializzata agraria - da ultimo prevista, in via generale, dalla l. n. 29 del 1990 - come noto, è necessario e sufficiente che la controversia implichi la necessità dell'accertamento, positivo o negativo, di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che - disciplinano i contratti agrari (Cfr., Cass., 11 aprile 2000, n. 4595). Al riguardo questa Corte è fermissima nell'affermare che perché sorga la competenza per materia della sezione specializzata agraria è sufficiente che una delle parti deduca l'esistenza di un rapporto astrattamente qualificabile come agrario, senza che sia data la prova che un simile rapporto esiste realmente e che tale competenza può escludersi solo nell'ipotesi in cui, alla stregua delle stesse allegazioni delle parti e senza necessità di altre indagini, debba escludersi ictu oculi la configurabilità di tale rapporto (Cass., 11 febbraio 1999, n. 1169).
2.2. Pacifico quanto sopra e non controverso - come accennato in parte espositiva - che nella specie il convenuto, evocato in giudizio per la consegna di un fondo rustico da lui detenuto, ha opposto l'esistenza di un rapporto di affitto agrario, è palese che esattamente il tribunale di Modica in composizione ordinaria ha declinato la propria competenza per materia a conoscere della controversia, per essere la stessa di competenza della sezione specializzata agraria, presso lo stesso tribunale di Modica. Nè è rilevante, al fine del decidere e di pervenire all'affermazione che la controversia è di competenza del tribunale in composizione ordinaria, il rinvio a tutte le prove scritte prodotte dall'attore - a dimostrazione della sua qualità di proprietario del fondo in contestazione - e la circostanza che "manca ogni prova dell'assunto rapporto di affitto che il AR assume intervenuto con il .. AS, assumendo che lo stesso sia stato labialmente contratto nel periodo in cui dopo l'apertura del testamento .. non il AS, ma il AR aveva il possesso del fondo", per cui "mancando ogni prova il giudice non poteva qualificare come affitto il rapporto in questione". Nella specie il giudice a quo lungi dall'affermare che tra le parti esiste un rapporto di affitto agrario si è limitato a precisare (p. 8 della sentenza) "ai soli fini di decidere l'eccezione di incompetenza, la prospettazione del rapporto agrario avanzata dal convenuto non appare pretestuosa o infondata ...".
In realtà, essendo sorta questione se tra le parti esiste, o meno, un rapporto agrario, soggetto alla speciale disciplina di cui alla l. 3 maggio 1982, n. 203 solo la sezione specializzata agraria può compiere - in termini positivi, giusta l'assunto della parte convenuta o in termini negativi, alla luce della prospettazioni e delle difese svolte anche in questa sede dalla parte attrice - un tale accertamento, come esattamente ritenuto dal tribunale di Modica.
2.3. Risultato infondato, il proposto ricorso deve rigettarsi, con dichiarazione della competenza per materia della sezione specializzata agraria presso il tribunale di Modica e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questa fase del giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara la competenza della sezione specializzata agraria, presso il tribunale di Modica;
condanna AS IO al pagamento delle spese di questa fase in favore di AR EN, liquidate in lire 67.200=, oltre lire 1.200.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 11 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2001