Sentenza 3 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3091 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 03 0 9 1 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO - Presidente - R.G.N. 17395/98 Dott. Vincenzo MILEO Rel. Consigliere- Cron. 6483 Consigliere - Dott. Natale CAPITANIO Rep. Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS Ua. 27/10/00 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere - ha pronunciato la seguente 701 SENTENZA sul ricorso proposto da: SE TE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA вет COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato CABIBBO SALVATORE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 2000 POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce * 4474 ver -1- alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 774/98 del Tribunale di BARI, depositata il 03/03/98 R.G.N. 324/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. While -2- th SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 5 marzo 1996 SE Caterina chiedeva al Pretore di Bari il riconoscimento della propria patologia e la condanna dell'I.N.P.S. a corrispondere, alternativamente, la pensione di inabilità, ovvero l'assegno di invalidità, come previsti dalla legge, atteso che tali istanze erano state respinte in sede amministrativa. Resistente l'Istituto, che concludeva per la reiezione delle richieste sul presupposto della infondatezza, il giudice adito, acquisitaloro C.T.U., accoglieva la domanda subordinata, Mile condannando l'I.N.P.S. ad erogare alla ricorrente l'assegno di invalidità con decorrenza 1 maggio 1995. All'esito dell'appello del soccombente, il Tribunale del luogo, con sentenza del 3 marzo 1998, in riforma della decisione pretorile rigettava le istanze dell'assicurata, osservando, in contrasto con il responso dell'ausiliare di prime cure, che il quadro patologico riscontrato nella assicurata, soggetto appena trentenne e bracciante agricolo, ben le consentiva attività meno pesanti e comunque non usuranti allo stato;
e che interventi chirurgici appropriati avrebbero potuto eliminare 3 le accertate menomazioni, con ripristino della piena capacità lavorativa, tenendo conto anche del fatto che il C.T.U. aveva preso in considerazione la pesante attività bracciantile espletata dalla ricorrente, al fine di dedur e la invalidità legalmente utile per la erogazione del beneficio, e dunque la capacità specifica, invece che quella generica, come da normativa pertinente. Avverso tale sentenza la SE ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo ad un unico, articolato motivo;
l'Istituto ha depositato soltanto la procura. Unileo MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1, della legge n. 222/1984, 445, 115 e 116 Cod. Proc. Civile, nonché insufficiente ed illogica motivazione, con riferimento ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 Codice di rito. Articola il ricorso in tre direzioni, evidenziando che il Tribunale, con affermazioni immotivate, a fronte delle precise conclusioni della C.T.U. in senso contrario, erroneamente ha basato la decisione di rigetto della domanda su tre Hes punti, afferenti al fatto che l'ausiliare aveva 4 tilizzato il concetto di capacità specifica, invece che quello di capacità generica;
alla circostanza correlata alla giovanissima età della assicurata, appena trentenne;
al rilievo che le ernie discali riscontrare alla stessa, menomanti la sua capacità di bracciantato agricolo, allo stato le rendevano possibili altre attività meno pesanti e, in prosieguo, con adeguata terapia di supporto a semplici interventi chirurgici, la predetta avrebbe potuto attivarsi normalmente nei lavori in precedenza espletati. Laddove i risultati della C.T.U. avevano puntualizzato la gravità della patologia e la rilevante menomazione della capacità Unile del soggetto a compiere anche attività meno gravose, con corretto riferimento alla capacità attitudinale;
sicchè i giudici di merito, senza ulteriori indagini tecniche, hanno ritenuto il contrario, pervenendo ad apodittiche conclusioni opposte alla stregua di mere illazioni, sfornite di supporto scientifico, non tenendo conto delle conseguenze connesse all'accertato deficit ventilatorio da cisti polmonare e non avvertendo la necessità di procedere eventualmente a più approfonditi accertamenti tecnici, ai sensi D dell'art. 445 C.P.C.. 5 Il motivo infondato in tutte le sue articolazioni. Non è dubbio che al giudice di merito è devoluta la individuazione delle fonti del proprio convincimento e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e e la scelta fra le risultanze concludenza istruttorie di quelle ritenute più idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, previlegiando in via logica e ragionevole taluni mezzi e disattendendo altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio e della rilevante consistenza, con l'unico limite della adeguata IL motivazione del criterio adottato. Sicchè, ai fini di una corretta decisione, egli non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le diverse argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende poggiare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. Occorre, dunque, che l'iter argomentativo risulti nel contesto motivazionale logicamente ed adeguatamente evidenziato, risolvendosi altrimenti la decisione in una apodittica enunciazione di una propria verità, disancorata dalle risultanze fattuali e processuali e non consentita nella concretizzazione di una corretta dialettica del giudizio. Di guisa che, esclusi il riesame e la rivalutazione in fatto di circostanze e situazioni prospettate in sede di merito, gli unici profili di al controllo di legittimitàgravame deducibili attengono alla violazione del principio che precede, ad eventuali errori di diritto, ovvero ad obiettive lacune riscontrabili nella disamina del criterio logico - valutativo - interpretativo che IL ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento, sotto l'aspetto dell'errore in procedendo. Ed in tale ottica il giudice di merito è libero di discostarsi dalle conclusioni raggiunte dall'ausiliare sulla base di accertamenti tecnici, ove la realtà fattuale, ferma restando l'applicazione dei principi esposti in tema di logica motivazione, si configuri in senso diverso e postuli decisioni contrarie. 7 fles Nella specie il Tribunale, lungi dall'incorrere nelle violazioni prospettare nel ricorso in applicazione dei richiamati principi, ha dissentito dalle conclusioni peritali, circa la valenza della invalidità in rapporto alla patologia, non in base a semplici, apodittiche affermazioni probabi- listiche, ma alla stregua di una ragionata, logica analisi delle infermità in rapporto alla .loro obiettiva incidenza sulla capacità lavorativa del evidenziando che il quadro patologicosoggetto, rilevato a carico dell'assicurata in tutte le sue componenti doveva essere considerato inidoneo a determinare una invalidità utile, a termini di legge, per ottenere in alternativa uno dei benefici M iles richiesti, fornendo al riguardo una congrua, adeguata motivazione valutativa, sfuggente in quanto tale al negativo controllo di legittimità invocato. Ed invero i giudici di merito hanno correttamente osservato che detto quadro patologico, pur determinando limitazioni nella esplicazione dell'attività bracciantile della SE, о comunque medio - pesante, appariva complessivamente modesto, anche in considerazione delle risorse fisiche scaturenti dalla giovanissima età della assicurata, ed in ogni caso ben poteva 8 ritenersi compatibile, in particolare, con gli impegni usuali propri di contadina, sia nella attuale situazione sia all'esito di eventuali interventi chirurgici di riduzione delle ernie discali, determinanti in ordine al completo recupero delle proprie capacità lavorative;
ed in generale, rispetto ad altre attività manuali leggere, o medio leggere, specificamente indicate - in sentenza e confacenti alle capacità attitudinali del soggetto sotto il profilo di un impegno proficuo e non usurante. Né, d'altronde, e per una serie di peculiare considerazioni, anche di carattere economico IL sociale, possono prospettarsi remore in ordine ai suggeriti interventi chirurgici ed in tal senso va integrata la motivazione di merito ai sensi in relazione al principio dell'art. 384 C.P.C. - che, ai fini della sussistenza delle infermità e per il conseguente riconoscimento del diritto ai benefici connessi alla invalidità, non rilevano le cause, e quindi neppure gli stati soggettivi, che le hanno determinate. Con il corollario che la esigibilità della terapia chirurgica, ai fini della eliminazione delle infermità invalidanti, va esclusa allorchè detta terapia sia potenzialmente 9 dannosa per la salute del soggetto, tenuto conto, in particolare, che tale trattamento, in mancanza 10 rendano di disposizioni di legge che obbligatorio, non può essere imposto all'interessato, atteso che il diritto alla disponibile soltanto in integrità fisica particolari situazioni - non va soggetto a violazioni nemmeno nel caso in cui lo stesso trattamento (chirurgico) sia diretto e finalizzato a vantaggio del titolare (del menzionato diritto), cui sono riservate la valutazione del rischio e la decisione di consentire la permanente menomazione della propria integrità. IL AC siffatto principio non collide con le prospettazioni contenute nella pronuncia di merito, sia in quanto qualificantisi come mero suggerimento a soluzioni facoltative, non rischiose, né dannose, per risolvere in radice i problemi connessi ad una (quanto meno in prospettiva) di un invalidità soggetto giovanissimo, e per evitargli inutili ed inevitabili sofferenze con accorgimenti ormai comuni, in relazione alle avanzate tecniche moderne in subiecta materia;
sia con riferimento al rilievo che, per le esposte considerazioni, il rispetto del diritto della interessata alla integrità fisica ed 10 alla personale valutazione e decisione circa la opportunità di sottoporsi ad intervento chirurgico, nella ipotesi di rinuncia non avrebbe comportato, nella specie, la configurabilità di una menomazione invalidante utile a fini previdenziali, come emerge dalla circostanza, puntualizzata in sede di merito, patologicache la attuale situazione dell'interessata non ostava né alla continuazione della attività specifica, né ad un impegno attitudinale proficuo in altri settori lavorativi;
sia, in ultimo, in base alla osservazione, non del tutto trascurabile, che il rispetto del cennato diritto alla integrità fisica non può essere Uniles negli dilatato al punto tale da incentivare assicurati la tendenza ad astenersi da qualsiasi accorgimento semplice ed idoneo a rimuovere le cause di invalidità, ove finalizzata al mero scopo diritto a fruire dei di consolidare l'eventuale benefici previdenziali in modo permanente, con le finanzeevidente, enorme aggravio per perennemente in debito degli Enti erogatori, e pertanto anche per questioni di politica economica. I rilievi che precedono, in conseguenza, inducono a ritenere che la sentenza impugnata non Ibs sia inficiata dalle violazione di legge e dai vizi 11 di motivazione prospettati dalla assicurata;
il ricorso va, pertanto, rigettato. Non si procede ad alcuna statuizione per ciò che concerne le spese del presente giudizio di legittimità, atteso che l'Istituto convenuto ha depositato soltanto la procura, non espletando altresì attività defensionali.
P.Q.M.
La Corte;
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese relative al giudizio di cassazione. II Presidente:Halal wear - Roma - 27 ottobre 2000 - Vincenzo IL II Cons. estensore: IL COLLABORATORE DI CANCE Depositata in Cancelleria 3 MAR. 2001.Oggi, CASSA IL COLLABORATORE I DI CANCELLERIA D A 0 3 , S 1 E T S 3 O . R A 5 L O T T L C R , . O 8 A A N ' B S L I E L 3 P D E 7 S - D A I 8 T I N - S S 1 G O N 1 O E P S A E M I D I G A E A G , D E O O L T E R T T T I S N A I R I E L G S D L E E E R O D 12