Sentenza 7 aprile 2003
Massime • 1
La fattispecie di recesso del datore di lavoro, per l'ipotesi di assenze determinate da malattia del lavoratore, tanto nel caso di una sola affezione continuata, quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi (cosiddetta eccessiva morbilità), si inquadra nello schema previsto, ed è soggetta alle regole dettate dall'art. 2110 cod. civ., che prevalgono, per la loro specialità, sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, con la conseguenza che, in dipendenza di tale specialità e del contenuto derogatorio delle suddette regole, il datore di lavoro, da un lato, non può unilateralmente recedere o, comunque, far cessare il rapporto di lavoro prima del superamento del limite di tollerabilità dell'assenza (cosiddetto periodo di comporto), predeterminato per legge, dalla disciplina collettiva o dagli usi, oppure, in difetto di tali fonti, determinato dal giudice in via equitativa, e, dall'altro, che il superamento di quel limite è condizione sufficiente di legittimità del recesso, nel senso che non è all'uopo necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo ne' della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, ne' della correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse, senza che ne risultino violati disposizioni o principi costituzionali. Le assenze del lavoratore per malattia non giustificano, tuttavia, il recesso del datore di lavoro ove l'infermità sia comunque imputabile a responsabilità dello stesso datore di lavoro, in dipendenza della nocività delle mansioni o dell'ambiente di lavoro, che egli abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell'obbligo di sicurezza o di specifiche norme, incombendo, peraltro, sul lavoratore l'onere di provare il collegamento causale fra la malattia e il carattere morbigeno delle mansioni espletate. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in una situazione in cui era incontestato il superamento del periodo di comporto, aveva ritenuto, con motivazione immune da vizi logici, che non risultava provata l'adibizione del lavoratore a lavorazioni morbigene).
Commentari • 9
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2003, n. 5413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5413 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. SIMONESCHI Guglielmo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS DI, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA G. MAZZIMI 8, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO DELLA VALLE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CASA DEL CAFFÈ VERGNANO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIFETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AGOSTINO PACCHIANA PARRAVICINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 344/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 14/08/00 R.G.N. 460/2000;
udita la relazione della causa svolta nello pubblica, udienza del 24/10/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
Udito l'Avvocato DELLA VALLE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Torino - in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede in data 10 marzo 2000 - rigettava le domande proposte da DI OS contro il datore di lavoro, Casa dal caffè Vergnano, per ottenere declaratoria di illegittimità del licenziamento - intimato per superamento del periodo di comporto per malattia - e pronunce consequenziali.
Per quel che ancora interessa, osservava infatti il giudice d'appello:
- il Tribunale ha negato il superamento del periodo di comporto in base al rilievo che i giorni di assenza per malattia (dal 22 marzo al 3 aprile 1997) - dai quali è dipeso il prospettato superamento del limite contrattuale - sarebbero "da ascrivere al comportamento del datore di lavoro che, conoscendo lo stato di salute del lavoratore, ha violato le più elementari regole di prudenza, affidandogli mansioni assolutamente incompatibili con il suo stato di salute, così creando in capo al medesimo le condizioni per una ricaduta nella malattia";
- tuttavia "non risulta (......) che il OS, all'atto della ripresa del lavoro in data 6.3.97, abbia evidenziato o lamentato alcunché circa le proprie condizioni di salute o circa la impossibilità di tenere a lungo la posizione ortostatica, ne' risulta che lo stesso abbia comunicato alcunché al datore di lavoro al momento della ripresa del lavoro (6 marzo) o successivamente, essendosi il lavoratore limitato ad assentarsi dal 21 marzo per generici motivi di salute":
- peraltro "la consapevolezza in capo al datore di lavoro della "nocività" delle mansioni demandate al OS" non può "arguirsi" dal certificato del dottore BA in data 21 agosto 1996 - circa la inopportunità di adibirlo ad attività "in posizione ortostatica" - in quanto, successivamente a tale data, lo stesso lavoratore si era sottoposto ad intervento chirurgico - "circostanza questa che ben poteva ingenerare nel datore di lavoro (......) la convinzione della positiva risoluzione della malattia" - ed, inoltre, alla ripresa del lavoro (6 marzo), non ha fatto alcun riferimento alle proprie condizioni di salute, ne' ha avanzato alcuna richiesta circa le modalità di espletamento dell'attività lavorativa;
- pertanto non si può "ascrivere a comportamento del datore di lavoro - ignaro della reale situazione sanitaria del proprio dipendente - la malattia da questo accusata a decorrere dal 21 marzo";
- peraltro non può ravvisarsi, nella fattispecie, alcuna violazione dell'articolo 2087 ex. da parte del datore di lavoro, non risultando che il lavoratore sia stato adibito a "mansioni oggettivamente morbigene", ma, anzi, poteva "alternare la posizione ortostatica con quella "seduta" e con periodi di deambulazione" (alternanza che, secondo il c.t.u. nominato in primo grado, era indicata perla patologia lamentata dal lavoratore);
- comunque, "nel caso in cui determinate mansioni o condizioni di lavoro, pur non essendo oggettivamente morbigene ed essendo quindi esclusa una violazione degli obblighi gravanti ex art. 2087 c.c. sul datore di lavoro, siano pregiudizievoli per la salute di un determinato lavoratore, determinandone un ricorrente stato di malattia, il datore di lavoro, salva espressa previsione di legge o di contratto, non è tenuto ad adibire il dipendente ad altre mansioni";
- conseguentemente è legittimo il licenziamento dopo il superamento del periodo di comporto per malattia;
- in ogni caso, manca la prova che l'assenza per malattia, a decorrere dal 21 marzo 1997, "sia correlata non solo alle mansioni svolte, ma neppure alla pregressa patologia perla quale ha subito l'intervento chirurgico del novembre 1996" in quanto, da un lato, la c.t.u. ha riferito che non era stato possibile accertare presso l'INPS la malattia del lavoratore, ma ha ritenuta probabile che si trattasse di quella patologia venosa, diagnosticata dal Dott. BA (escusso come teste), e, dall'altro, non risultava, comunque, provato il nesso causale tra fa stessa malattia ed il carattere morbigeno delle mansioni espletate, in quanto queste consentivano, per quanto di è detto, di "alternare la posizione ortostatica con quella 'seduta' e con periodi di deambulazione";
- peraltro, se l'accertamento delle condizioni di salute del lavoratore fosse stato possibile e si fosse concluso con la valutazione di inidoneità allo svolgimento delle sue mansioni, sarebbe stato possibile il licenziamento "per impossibilità della prestazione".
Avverso la sentenza d'appello, il lavoratore soccombente propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.
L'intimata resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione di norme di diritto (art. 1375, 2110 c.c.) - DI OS censura la sentenza impugnata per avere ritenuto legittimo il proprio licenziamento per superamento del periodo di comporto, sebbene le assenze per malattia, che hanno determinato il superamento prospettato, siano dipese dalla incompatibilità tra condizioni di salute e mansioni del lavoratore - incompatibilità conoscibile dal datore di lavoro se, in ossequio al principio di buona fede (art 1375 c.c.) avesse assunto le informazioni ed eseguito le verifiche del caso - e, peraltro, la conseguente impossibilità di svolgere le mansioni attuali non esclude la possibilità dell'ambizione ad altra attività riconduciate - alla stregua dell'interpretazione del contratto secondo lo stesso principio di buona fede - alle stesse mansioni, ad altre equivalenti oppure, se impossibile, a mansioni inferiori, purché l'attività sia utilizzabile nell'impresa secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore (siccome ritento da Cass., sezioni unite, 7 agosto 1998, n. 7755). Con il secondo motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione di norme di diritto (art. 2087 c.c.) - il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere negato, nella specie, l'inadempimento dell'obbligo (imposto dall'art 2087 c.c., cit.), sebbene il datore di lavoro, consapevole dello stato di salute del proprio dipendente, lo ha adibito a mansioni non compatibili, appunto, con il suo stato di salute.
Con il terzo motivo - denunciando vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n 5, c.p.c.) - il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere negato resistenza della prova che l'assenza per malattia, a decorrere dal 21 marzo 1997, "sia correlata non solo alle mansioni svolte, ma neppure alla pregressa patologia per la quale ha subito l'intervento chirurgico del novembre 1996", e poi riconosciuto - contraddittoriamente - che la c.t.u, ha, bensì, riferito che non era stato possibile accertare presso l'INPS la malattia del lavoratore, ma ha ritenuto probabile, tuttavia, che si trattasse di quella patologia venosa, diagnosticata dal Dott. BA (escusso come teste).
Il ricorso non è fondato.
2. Invero la fattispecie del recesso del datore di lavoro - per l'ipotesi di assenze determinate da malattia del lavoratore, tanto nel caso di una sola affezione continuata quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi (c.d. eccessiva morbilità) - si inquadra nello schema previsto ed è soggetta alle regole dettate (dall'art. 2110 c.c.), che prevalgono - per la loro specialità - sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa (art. 1256, comma 2, e 1464 c.c.), sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali (leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970 e successive modifiche) - secondo la giurisprudenza (ora consolidata) di questa Corte (dopo le sentenze delle sezioni unite n, 2072, 2073, 2074/80, vedine, per tutte, le sentenze della sezione lavoro n. 5066/2000, 14065, 13992/99, 5927/96, 6601/95. 3213/87, 3879/86, 5741, 4095, 2806/85, 5968, 1973/ 84, 4068, 3909, 1726/83, 1168/82) - con la conseguenza che, in dipendenza della prospettata specialità e del contenuto derogatorio di dette regole, il datore di lavoro, da un lato, non può unilateralmente recedere or comunque, far cessare il rapporto di lavoro prima del superamento del limite di tollerabilità dell'assenza (c.d. periodo comporto) - predeterminato dalla legge, dalla disciplina collettiva o dagli usi oppure, nel difetto di tali fonti, determinato dal giudice in via equitativa - e, dall'altro, che il superamento di quel limite è condizione sufficiente di legittimità del recesso - nel senso che non è all'uopo necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo (art. 3 della legge n. 604 del 1966), ne' della soppravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa (art. 1256, comma 2, e 1464 c.c.), ne' della correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse (in tal senso è Cass., sez. un. n. 7755 del 1998, invocata dal ricorrente) - senza che ne risultino violati disposizioni o principi costituzionali (vedi Cass. 5927/96, cit.). Le assenze del lavoratore per malattia non giustificano, tuttavia, il recesso del datore di lavoro - in ipotesi di superamento del periodo di comporto - ove l'infermità sia, comunque, imputabile a responsabilità dello stesso datore di lavoro - in dipendenza della nocività delle mansioni o dell'ambiente di lavoro, che abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell'obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.) o di specifiche norme - incombendo, peraltro, al lavoratore l'onere di provare il collegamento causale fra la malattia - che ha determinalo l'assenza (e, segnatamente, il superamento del periodo di comporto) - ed il carattere morbigeno delle mansioni espletate (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. 5066/2000, 11700, 6601/95).
Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata non merita, tuttavia, le censure, che le vengono mosse dal ricorrente, neanche sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.).
3. Invero la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per Cassazione (ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.), non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo delta correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni - svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutatone della fonti del proprio convincimento - con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere - secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 13045/97 delle sezioni unite e n. 3161/2002, 4667/2001, 14858, 9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) - dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di mento, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.
In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360 n. 5 c.p.c.) - non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.
La motivazione in fatto dell'impugnata sentenza, tuttavia, non risulta inficiata da vizi siffatti.
4. Infatti non è controverso che le assenze del lavoratore per malattia abbiano, nella specie, superato il periodo di comporto. E l'accertamento che la malattia del lavoratore - e, segnatamente, quella che ha determinato il superamento del periodo di comporto - non fosse imputabile a responsabilità del datore di lavoro, essenzialmente, riposa - secondo la motivazione della sentenza impugnata - sul rilievo che non risulta provata l'adibizione del lavoratore a mansioni morbigene, in quanto queste gli consentivano di "alternare la posizione ortostatica con quella 'seduta' e con periodi di deambulazione", cioè quell'alternanza che, secondo il c.t.u. nominato in primo grado, era indicata per la patologia dello stesso lavoratore.
Tanto basta per integrare - alla luce dei principi di diritto enunciati - la fattispecie legittimante il recesso del datore di lavoro per superamento del periodo di comporto (ai sensi dell'art. 2110 c.c.). Nè l'accertamento di fatto prospettato risulta dal ricorrente denunciato sotto il profilo del vizio di motivazione, che - per quanto si è detto - sia deducibile in sede di legittimità (ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.). Lungi dal denunciare, specificamente, lacune o logiche contraddizioni - nella motivazione, che sorregge quell'accertamento - il ricorrente, infatti, prospetta - inammissibilmente - una ricostruzione diversa dei medesimi fatti e ne propone un giudizio valutativo, parimenti diverso.
5. Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato. Le spese del presente giudizio di Cassazione seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di Cassazione, che liquida in euro 17,00, oltre euro 1.800 (milleottocento) per onorario. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2003