Sentenza 19 maggio 2015
Massime • 1
È illegittima la decisione con cui il tribunale rigetti la richiesta di sospensione per messa alla prova a cagione dell'assenza del programma di trattamento, considerato che, ex art. 464 bis, comma quarto, primo periodo, detta richiesta è ritualmente proposta non solo quando sia accompagnata dal programma di trattamento, ma anche quando, non potutosi predisporre detto programma, ne sia comunque rivolta specifica istanza all'ufficio di esecuzione penale. Non è, invece, consentito, ex art. 464 ter, comma terzo, cod. proc. pen., al giudice decidere sull'istanza di messa alla prova prima di avere visionato il programma di trattamento in questione.
Commentario • 1
- 1. Art. 464-quater - Provvedimento del giudice ed effetti della pronunciahttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2015, n. 31730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31730 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente - del 19/05/2015
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 769
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P.G. - rel. Consigliere - N. 51284/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA DE N. IL 17/05/1970;
avverso l'ordinanza n. 2120/2013 TRIBUNALE di COSENZA, del 29/10/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO.
RITENUTO IN FATTO
1. AM DE propone ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa il 29 ottobre 2014 del tribunale di Cosenza, con la quale è stata rigettata l'istanza relativa alla richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova;
il ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt. 464 bis e quater c.p.p. e art. 168 bis c.p., laddove il giudice ha rigettato la richiesta difensiva per l'assenza del programma di trattamento, senza attendere la predisposizione del predetto programma da parte dell'UEPE di Cosenza.
2. Il procuratore generale presso questa suprema corte, dottor Galli, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. L'art. 464 bis, comma 4, primo periodo, come introdotto dalla L. n. 67 del 2014, prevede testualmente che "All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma"; ciò significa che la domanda è rituale non solo quando è accompagnata dal programma di trattamento, bensì allorché, non potutosi predisporre tale programma, ne sia stata comunque svolta specifica istanza, come nel caso di specie, all'ufficio di esecuzione penale.
2. Non è consentito, invece, al giudice decidere prima di avere visionato tale programma, dal momento che l'art. 464 ter, comma 3, prevede che "La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'art. 133 c.p., reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. A tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell'imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato"; tale disposizione implica necessariamente che il giudice, prima di decidere, abbia preso visione del programma di trattamento.
3. Consegue a quanto esposto l'annullamento del provvedimento impugnato ed il rinvio al tribunale di Cosenza per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al tribunale di Cosenza per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2015