Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2015, n. 31730
CASS
Sentenza 19 maggio 2015

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È illegittima la decisione con cui il tribunale rigetti la richiesta di sospensione per messa alla prova a cagione dell'assenza del programma di trattamento, considerato che, ex art. 464 bis, comma quarto, primo periodo, detta richiesta è ritualmente proposta non solo quando sia accompagnata dal programma di trattamento, ma anche quando, non potutosi predisporre detto programma, ne sia comunque rivolta specifica istanza all'ufficio di esecuzione penale. Non è, invece, consentito, ex art. 464 ter, comma terzo, cod. proc. pen., al giudice decidere sull'istanza di messa alla prova prima di avere visionato il programma di trattamento in questione.

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  • 1Art. 464-quater - Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2015, n. 31730
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31730
Data del deposito : 19 maggio 2015

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