Sentenza 9 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, è immediatamente esecutiva l'ordinanza emessa a norma dell'art. 322-bis cod. proc. pen. dal tribunale del riesame che, in accoglimento dell'appello del P.M., abbia disposto il sequestro preventivo, in quanto la clausola di compatibilità che regola il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen. esclude l'operatività del terzo comma di tale articolo, ai sensi del quale l'efficacia del provvedimento è differita fino alla definitività dello stesso, trattandosi di previsione riferita esclusivamente alla libertà personale.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 2184 del 25https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 25/01/2022, (ud. 05/10/2021, dep. 25/01/2022), n.2184 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAIMONDI Guido – Presidente – Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere – Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere – Dott. PONTERIO Carla – Consigliere – Dott. LEO Giuseppina – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 23082-2017 proposto da: TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati MARESCA ARTURO, ROMEI ROBERTO, BOCCIA FRANCO RAIMONDO, MORRICO ENZO che la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2016, n. 11204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11204 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2016 |
Testo completo
16 1 1 2 04/ 1 6 DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 17 MAR 2016 IL Il Cancellierè CANCELLIERE Claudia Pianelli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza in camera di consiglio del 9.2.2016 25012016 : Sentenza n. Reg. gen. n. 47684/2015 composta dai signori dott. Piercamillo Davigo Presidente dott.ssa Giovanna Verga Consigliere dott. Marco MA Alma Consigliere F dott. Andrea Pellegrino Consigliere est. dott. Giovanni Ariolli Consigliere ha pronunciato la seguente - SENTENZA . Sui ricorsi proposti rispettivamente da ķ Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto e nell'interesse di IN IC, n. a Massafra il 12.11.1966 IN ZO, n. a Metz (Francia) il 09.01.1965 AS RM MA, n. a Massafra il 31.10.1966 tutti rappresentati e assistiti dall'avv. Antonio Raffo e dall'avv. Gianluca Mongelli, di fiducia avverso l'ordinanza del Tribunale di Taranto, seconda sezione penale, in funzione di giudice dell'appello, n. 61/2015, in data 24.09.2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
1 udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Luigi Birritteri che ha concluso chiedendo di disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 24.09.2015, il Tribunale di Taranto accoglieva l'appello proposto dal pubblico ministero avverso le ordinanze del giudice per le indagini preliminari rispettivamente del 05.08.2015 e del 08.07.2015: la prima, di accoglimento della richiesta avanzata dalla difesa dell'indagato LE PI di revoca del sequestro preventivo per equivalente avente ad oggetto denaro da prelevarsi dal patrimonio personale dello stesso;
la seconda, di accoglimento della richiesta avanzata dalla difesa di IN IC, IN ZO e AS RM MA di revoca del sequestro preventivo avente ad oggetto aerogeneratori e fondamenta di aerogeneratori e, in funzione di equivalenza di denaro, da prelevarsi dal patrimonio personale degli stessi e/o su quello facente capo alle ditte da alcuni fra essi legalmente rappresentate (in specie, AS e IN anche per la società Sicon Power s.r.l. da essi rappresentata), e segnatamente: A) di euro 95.550,93, da eseguirsi sul patrimonio personale di AS RM MA, IN IC, IN ZO e/o sul patrimonio sociale di Sicon Power s.r.l.; B) di euro 209.240,18, da eseguirsi sul patrimonio personale di AS RM MA, IN IC, LE PI, IN ZO e/o sul patrimonio sociale di Sicon Power s.r.l.; C) di euro 26.451,38, da eseguirsi sul patrimonio personale di PU Grazia e LE PI;
D) di euro 18.840,13, da eseguirsi sul patrimonio personale di PU Grazia, LA Filomena, LE PI e sul patrimonio sociale di PU EN Agricole di PU Grazia e LA Filomena s.s.. Sequestro disposto nell'ambito del procedimento in oggetto per varie incolpazioni relative ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 44 lett. b), 44 comma 2 bis d.P.R. n. 380/2001, 181 d.lvo n. 42/2004 in relazione all'art. 44 lett. c) d.P.R. n. 380/2001, 481, 61 n. 2 cod. pen., 110, 640 bis cod. pen.. 2 Nel provvedimento oggetto del presente gravame, il Tribunale disponeva che l'esecuzione della misura rimanesse sospesa in pendenza dei termini per il ricorso per cassazione e, se proposto ricorso, fino all'emissione di decisione di rigetto di quest'ultimo e di conferma del provvedimento de quo.
2. Avverso detto provvedimento, propongono ricorso per cassazione sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto che la difesa di IN IC, IN ZO e AS RM MA.
3. Ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto. Lamenta il ricorrente l'erroneità della sola statuizione in merito alla sospensione dell'esecuzione della misura dal momento che il rinvio operato dall'art. 322 bis cod. proc. pen. all'art. 310 cod. proc. pen. non include il comma 3, giacchè la clausola di compatibilità esclude l'applicazione di un precetto studiato esclusivamente per la materia de libertate e non adattabile al regime delle misure cautelari reali.
4. Ricorso nell'interesse di IN IC, IN ZO e AS RM MA. Lamentano i ricorrenti l'illegittimità del provvedimento impugnato essendo stato lo stesso emesso in violazione delle norme relative ai poteri del giudice d'appello ex art. 322 bis cod. proc. pen. e, oltretutto, per essere lo stesso del tutto abnorme. In particolare, l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari in data 08.07.2015 (impugnata dal pubblico ministero) aveva revocato il sequestro preventivo delle aree di terreno di proprietà della s.r.l. Sicon Power che mai erano state sottoposte a sequestro: il provvedimento, pertanto, risultava essere inesistente oltre che ineseguibile. Di tal che, non si poteva certamente richiedere l'annullamento e/o la revoca di un atto caratterizzato da inesistenza giuridica ed improduttivo di effetti: il Tribunale, pronunciandosi nel merito, aveva pertanto travalicato i propri poteri. Pertanto, la scelta del Tribunale di accogliere l'appello e di procedere al sequestro di beni già sottoposti a vincolo reale, appare del tutto abnorme in quanto frutto di un esercizio interpretativo non . riconosciuto dall'ordinamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il ricorso del Procuratore della Repubblica è fondato e va accolto;
di contro, il ricorso nell'interesse di IN IC, IN ZO e AS RM MA, è manifestamente infondato e, come tale, risulta inammissibile.
2. Con riferimento al ricorso della parte pubblica, rileva il Collegio come, secondo l'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, è immediatamente esecutiva l'ordinanza emessa a norma dell'art. 322 bis cod. proc. pen. dal Tribunale del riesame che, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, abbia disposto il sequestro preventivo, in quanto la clausola di compatibilità che regola il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen. esclude l'operatività del terzo comma di questa disposizione, la quale differisce l'efficacia del provvedimento alla definitività dello stesso, trattandosi di previsione riferita esclusivamente alla libertà personale (cfr., da ultimo, Sez. 3, sent. n. 24967 del 14/05/2015, dep. 16/06/2015, Taurino, Rv. 264097).
2.1. Conosce il Collegio un risalente orientamento di questa Suprema Corte (Sez. 6, sent. n. 2693 del 05/10/1993, Foglia, Rv. 196916) da ritenersi del tutto superato alla luce di successive pronunce del giudice di legittimità, tutte in senso assolutamente contrario. Invero, nella sent. n. 2693/1993 si era sostenuto che l'art. 325 cod. proc. pen., comma 4, nello stabilire che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, non ne sospende l'esecuzione, presuppone che un'esecuzione sia in corso, ovvero che l'ordinanza impugnata sia suscettibile di esecuzione, mentre non può riferirsi a provvedimenti che non abbiano tale attitudine, ne' potrebbe valere implicitamente ad estendere tale attributo ad ordinanze la cui esecutività sia esclusa per esplicita previsione normativa. -2.2. La sentenza in parola richiamando la relazione ministeriale relativa al testo proposto dal Governo del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, che introduceva nel codice di rito l'art. 322 bis, e l'ordinanza n. 324/1994 della Corte Costituzionale, riguardante l'applicazione dell'art. 310 cod. proc. pen., comma 3, ad una misura cautelare personale proponeva una restrittiva lettura del rinvio all'art. 310 - cod. proc. pen., operato dall'art. 322 bis, intendendolo come riferito 4 alle sole disposizioni del menzionato art. 310 cod. proc. pen., "che presuppongono l'applicazione di una misura coercitiva personale ed i presupposti della medesima sotto l'aspetto sia procedimentale che decisorio (es. deduzione di motivi anche di merito che nell'impugnazione della misura cautelare reale non può che avere ridotta latitudine, termine d'impugnazione per l'imputato latitante o per il difensore in caso di deposito del provvedimento coercitivo, etc.)".
2.3. Una successiva pronuncia (Sez. 3, sent. n. 41078 del 20/09/2007, dep. 08/11/2007, Simone e altri, Rv. 238097), dando atto nei termini dianzi indicati - delle conclusioni cui era pervenuta la sentenza n. 2693/1993, richiamava un contrario indirizzo (prospettato da Sez. 3, n. 3788 del 09/11/1995, P.M. in proc. Colonnese ed altro, non massimata) secondo il quale il rinvio che l'art. 322 bis cod. proc. pen., effettua all'art. 310, non include il comma 3, in quanto la clausola di compatibilità esclude l'applicazione di un precetto non adattabile al regime delle misure cautelari reali, perché riferito esclusivamente alla libertà personale, con la conseguenza che, quanto disposto dall'art. 325, ultimo comma, si estende anche alle ordinanze applicative del sequestro preventivo emanate dal Tribunale in accoglimento del ricorso del pubblico ministero avverso la revoca della predetta misura. La sentenza sopra citata (n. 41078/2007), dopo aver richiamato le opposte soluzioni interpretative, dichiara di aderire alla seconda e più recente, ponendo l'accento sulla oggettiva difformità esistente tra le misure cautelari personali e quelle reali, che rinviene nella giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite di questa Corte, richiamata nel dettaglio, non mancando di specificare il contrasto tra i contenuti della relazione ministeriale menzionata nella sentenza n. 2693/1993 e la sistematica e la logica del regime delle misure di cautela reale e di rilevare la compatibilità del principio affermato con l'ordinanza n. 324/1994 della Corte Costituzionale, che detta sentenza pure menziona, trattandosi di pronuncia concernente esclusivamente questione relativa alla libertà personale.
2.4. L'indirizzo cui ha aderito la sentenza n. 41078/2007 ha trovato successiva conferma in altra decisione di questa Corte (Sez. 1, sent. n. 41004 del 20/10/2010, dep. 22/11/2010, Fucci, Rv. 248936), nella 5 quale si pone in evidenza l'inequivoco tenore letterale dell'art. 325 cod. proc. pen., comma 4, rilevando come lo stesso escluda ogni possibilità di applicazione, in via analogica, dei principi stabiliti per le misure cautelari personali alle misure cautelari reali e si richiama la giurisprudenza già menzionata nella precedente pronuncia del 2007. 2.5. Ciò posto, rileva il Collegio che l'orientamento da ultimo richiamato e più volte ribadito sia sicuramente condivisibile, in quanto fondato su una lettura coerente delle disposizioni codicistiche in precedenza ricordate, che tiene opportunamente conto del dato letterale e della sostanziale diversità tra i provvedimenti in materia di libertà personale e le misure cautelari reali. A tale principio (come si è detto, avallato recentemente dalla sent. n. 24967/2015, cit.) si intende dare, pertanto, continuità, affermando nuovamente che in tema di misure cautelari reali, è immediatamente esecutivo il provvedimento emesso a norma dell'art. 322 bis cod. proc. pen., dal Tribunale del riesame che, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, abbia disposto il sequestro preventivo negato (o successivamente revocato) dal giudice per le indagini preliminari, in quanto non opera in tale settore la diversa previsione relativa alle misure cautelari personali che ne differisce l'efficacia alla definitività del provvedimento.
3. Manifestamente infondato è invece il ricorso proposto nell'interesse di IN IC, IN ZO e AS RM MA.
3.1. Va preliminarmente evidenziato come in sede di appello cautelare ex art. 322 bis cod. proc. pen., quando il Tribunale accoglie l'impugnazione proposta dal pubblico ministero e dispone la misura cautelare reale, ha comunque l'obbligo di valutare la sussistenza di tutti i presupposti del sequestro preventivo, a prescindere dai motivi di gravame proposti, non potendo l'effetto devolutivo essere interpretato in senso riduttivo e meccanicistico, giacché i profili sostanziali sono presupposti collegati con i motivi dedotti e vanno apprezzati non soltanto nel giudizio di riesame, ma anche in sede di appello (Sez. 6, sent. n. 35786 del 21/06/2012, dep. 18/09/2012, Buttini e altro, Rv. 254392).
3.2. Fatta questa premessa, evidenzia il Collegio come i ricorrenti lamentino sostanzialmente che Tribunale dell'appello cautelare sarebbe andato ultra petita avendo provveduto non sul bene 6 dissequestrato con provvedimento in data 26.11.2014 ed oggetto di gravame (aree di terreno di proprietà della s.r.l. Sicon Power) bensì su altri beni di cui disponeva il sequestro (aerogeneratori e fondamenta di aerogeneratori oltre a somme di denaro), finendo per proporsi come provvedimento di fatto inesistente e comunque ineseguibile disponendo la revoca (l'ipotetico dissequestro) di una statuizione mai adottata dallo stesso giudice per le indagini preliminari.
3.3. L'ipotizzato "contrasto" e la denunciata illegittimità - per pretesa abnormità del provvedimento sono del tutto inesistenti.- Invero, lo stesso Tribunale chiarisce (pag. 4 e 5 del provvedimento impugnato) come la dedotta assenza di correlazione denunciata - dallo stesso pubblico ministero tra l'oggetto del sequestro e quello del dissequestro, in presenza di un'ordinanza di revoca di sequestro avente ad oggetto "aree di terreno di proprietà della s.r.l. Sicon Power" a fronte di un genetico decreto di sequestro preventivo che aveva sottoposto a sequestro unicamente aerogeneratori e fondamenta per aerogeneratori oltre a somme di denaro in funzione di equivalenza, era un argomento che poteva essere agevolmente superato "attraverso la lettura attenta, sistematica e correlata dell'ordinanza impugnata e dell'istanza difensiva di dissequestro, da un lato, e della medesima ordinanza impugnata e dell'originario decreto di sequestro dall'altro".
3.4. Invero, proprio nell'ambito dei sunnominati poteri - spettanti al giudice dell'appello cautelare non solo d'interpretazione del portato - delle disposizioni giudiziali ma anche della loro necessaria integrazione, il Tribunale, dopo aver valutato la ricorrenza di tutti i presupposti per l'emissione del sequestro preventivo, ha riconosciuto come il giudice per le indagini preliminari, nell'indicare i terreni oggetto di dissequestro, abbia necessariamente fatto riferimento (anche) agli aerogeneratori e ai fondamenta per aerogeneratori, che su di essi in tutto o in parte - risultavano impiantati. Ne consegue - che quel dissequestro (aree di terreno) ha ricompreso necessariamente anche questi beni (aerogeneratori e fondamenta per aerogeneratori): e l'annullamento del provvedimento di dissequestro delle aree ha comportato il ripristino del vincolo reale sulle aree stesse e su quanto (aerogeneratori e fondamenta per aerogeneratori) 7 1 su di esse esistente.
3.5. Rimane il sequestro per equivalente del denaro. Nella parte in cui il provvedimento del Tribunale del riesame "reitera" l'originario provvedimento cautelare mai venuto meno, lo stesso va interpretato come atto meramente ricognitivo, privo di effetti giuridici propri nei confronti dei destinatari (IN AS e IN) ed ultronei rispetto a quello originario;
nella parte in cui, invece, il provvedimento estende la sua efficacia anche nei confronti dei patrimoni di altri soggetti non precedentemente destinatari di alcuna misura (secondo la stessa prospettazione dei ricorrenti: il LE in relazione al sequestro della somma di euro 209.240,18; il LE e la PU in relazione al sequestro della somma di euro 26.451,38; la PU, la LA, il LE e la PU EN Agricole in relazione al sequestro della somma di euro 18.840,13), il provvedimento si mostra del tutto insindacabile in questa sede in quanto i suoi destinatari (rispettivamente PU, LA, LE e PU EN Agricole) non risultano aver proposto alcun gravame.
4. Alla pronuncia consegue: - l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente all'ordine di sospensione dell'esecuzione che si elimina;
la condanna dei ricorrenti IN IC, IN ZO e AS RM MA, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.000,00 per ciascuno
PQM
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'ordine di sospensione dell'esecuzione che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso di IN IC, IN ZO e AS RM MA e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 9.2.2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Andrea Pellegrino Dott. Piercamillo Davigo Anſchlagen F 8 CANCELLIERE Claudia Planelli