Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/04/2025, n. 8701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8701 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Oscuramento disposto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Numero registro generale 12527/2024 Numero sezionale 59/2025 Numero di raccolta generale 8701/2025 Data pubblicazione 02/04/2025
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
AR SA
Prima Presidente
TO NN
Presidente di Sezione
OS RI DI VI
Presidente di Sezione
TO IU
Presidente di Sezione
AR ER
Consigliere
UL ID
Consigliere
NT PAGETTA
Consigliere
PP GR
Consigliere
OL PO
Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto:
DISCIPLINARE MAGISTRATI
Ud.04/02/2025 PU
sul ricorso iscritto al n. 12527/2024 R.G. proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
e sul successivo ricorso proposto da:
IA NG, rappresentato e difeso dall'avvocato AT EM, domiciliazione telematica
Firmato Da: OL PO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 385e1dbbd3ae1791 - Firmato Da: AR SA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 299034ce4294886
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emilianoamato@ordineavvocatiroma.org
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-ricorrente-
contro
MINISTERO
DELLA
IUZIA,
rappresentato e difeso
dall'AVVOCATURA
GENERALE DELLO
STATO,
domiciliazione
telematica legale
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di CONSIGLIO
SUPERIORE
DELLA
MAGISTRATURA n. 19/2024 depositata il 03/04/2024.
Udita la relazione svolta dal Consigliere OL PO. Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale SIMONE PERELLI. Udite le conclusioni dell'avvocato dello Stato GIORGIO SANTINI. Udite le conclusioni del difensore EM AT.
FATTI DI CAUSA
1. Il dottor AN NN, allora consigliere della Corte di appello di Messina, era sottoposto ad azione disciplinare e rinviato al giudizio dell'apposita Sezione del Consiglio Superiore della Magistratura in ordine alle incolpazioni di un primo illecito, capo A), di cui agli artt. 1, comma 1, e 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 109 del 2006, in relazione all'art. 290 cod. pen., con riferimento a vilipendio delle Istituzioni costituzionali, e di un secondo illecito, capo B), di cui agli artt. 1, comma 1, e 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 109 del 2006, in relazione all'art. 595, commi primo, terzo e quarto, cod. pen., riferite alla seguente pubblica dichiarazione resa in una manifestazione di piazza svoltasi a Roma il 9 ottobre 2021: *Popolo italiano! Il green pass è abrogato. Oggi il popolo sovrano ha dato il preavviso di sfratto a coloro che occupano abusivamente
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Numero sezionale 59/2025 i palazzi del potere. Oggi il popolo sovrano reclama giustizia per i Numero di raccdita generale 8701/2025 morti che hanno causato, per le privazioni, per i nostri figli periciaone 02/04/2025 sofferenza. E noi per loro vogliamo un processo, una nuova Norimberga. E allora qua davanti a voi voglio dire, da magistrato: sono venuto a onorare il popolo sovrano, il popolo di Roma! E a coloro che dicono che la mia posizione è incompatibile con il popolo, dico: io tra voi e il popolo scelgo il popolo sovrano e lascio la toga, lascio la toga. Roma, vi amo!».
2. Seguiva un'estensione dell'incolpazione richiesta dal Ministro della Giustizia, il 19 ottobre 2021, per ulteriori due illeciti disciplinari: capo C), violazione degli artt. 1 e 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 109 del 2006, in relazione all'art. 414, cod. pen., per avere, in violazione dei doveri di riserbo, equilibrio e correttezza, intervenendo dal palco di una manifestazione di piazza in Reggio Calabria il 15 maggio 2021, incitato pubblicamente le Forze dell'Ordine a disapplicare le criticate disposizioni governative adottate per il contrasto alla diffusione pandemica da Covid-19, istigandole alla commissione dei delitti di cui agli artt. 328, primo comma, 329, cod. pen., 173, cod. pen. mil. p.; capo D), violazione degli artt. 1, comma 1, e 4, lett. d), d.lgs. n. 109 del 2006, per avere, con le suddette dichiarazioni del 15 maggio 2021, integrato il reato di cui all'art. 595, cod. pen., relativamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute, assimilati a criminali nazisti invocando un "nuovo processo di Norimberga", e indicati come esercenti poteri abusivi negli indirizzi di gestione della salute pubblica nel contesto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. 3. A séguito d'istanza del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione veniva disposta, nei confronti dell'incolpato, per le prime due contestazioni, la sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dello stipendio, nonché il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, con ordinanza n. 115 del 26 ottobre 2021, della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della
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Magistratura, confermata da queste Sezioni Unite con sentenza n. 7498 dell'8 marzo 2022. 4. Nelle more il dott. NN formulava richiesta di dimissioni dal servizio, in specie con trattamento pensionistico anticipato, indicando la decorrenza dalla medesima istanza del 18 ottobre 2021, e il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 23 novembre 2021, constatava l'accettazione delle dimissioni resa con d.m. del 16 dicembre 2021 trasmesso all'interessato il 21 dicembre 2021, data alla quale si ancorava l'efficacia delle dimissioni stesse.
5. Il Consiglio Superiore della Magistratura, con sentenza n. 19 del 2024, dichiarava non luogo a provvedere in ordine agli illeciti disciplinari di cui ai capi C) e D), per cessata appartenenza dell'incolpato all'Ordine giudiziario, e irrogava la sanzione della censura per i capi A) e B), osservando, in particolare, che il procedimento disciplinare era correttamente proseguito riguardo alle contestazioni in relazione alle quali era stata disposta la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, occorrendo stabilire la legittimità del provvedimento interinale vagliando l'eventuale reintegro del magistrato che aveva percepito i complessivi emolumenti in misura ridotta.
5.1. Nel merito, il Consiglio Superiore della Magistratura riteneva di applicare la ricordata sanzione bilanciando la gravità delle reiterate condotte, quali descritte, con la fuoriuscita dell'incolpato dall'ordine della magistratura e con l'assenza di altre condanne disciplinari.
6. Avverso questa decisione ha proposto ricorso, fondato su motivo unico, la Procura Generale presso la Corte di cassazione.
7. AN NN ha interposto successivo ricorso, come tale incidentale, articolato in sei motivi.
8. Il Ministero della giustizia ha chiesto il rigetto del ricorso di AN NN.
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9. La Procura Generale presso la Corte di cassazione e AN NN hanno depositato rispettivamente memorie. Data pubblicazione 02/04/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il motivo di ricorso principale, proposto dalla Procura Generale, si prospetta la mancanza ovvero contraddittorietà della motivazione della sentenza gravata in ordine all'entità della sanzione irrogata, poiché meramente assertiva e, comunque, manifestamente illogica a fronte della dichiarata condivisione delle ragioni espresse dall'ordinanza cautelare poggiate sulla gravità delle condotte addebitate e sulle correlate ripercussioni concernenti il prestigio non solo del singolo magistrato ma della funzione giudiziaria stessa e il relativo affidamento pubblico. Si osserva che le suddette conclusioni dell'organo giudicante finiscono per stridere irresolubilmente con il pur rilevato interesse alla definizione del merito del giudizio proprio per valutare se la misura interinale fosse stata giustificata.
2. Con il primo motivo di ricorso, proposto dal dott. NN, si prospetta l'inosservanza degli artt. 157, primo comma, 178, primo comma, lett. c), e 179, cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., poiché il Consiglio Superiore della Magistratura avrebbe errato mancando di considerare che la citazione a comparire all'udienza camerale del 21 ottobre 2021, per l'esame della richiesta di misura cautelare, era stata notificata il 15 ottobre 2021 in luogo diverso dalla residenza dell'incolpato, a persona estranea al procedimento, ossia alla figlia, non convivente con il padre e residente in altro Comune. Non potrebbe riconoscersi alcun effetto preclusivo alla contraria decisione di queste Sezioni Unite sul ricorso avverso la comminatoria della misura interinale, trattandosi di nullità assoluta insanabile, idonea a travolgere l'intero procedimento connotato da una struttura monofasica. Con il secondo motivo di ricorso si prospetta l'inosservanza degli artt. 2, legge n. 46 del 1958, 12, comma 9, d.l. n. 78 del 2010,
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come convertito dalla legge n. 122 del 2010, nonché la mancanza di motivazione in relazione all'art. 606, primo comma, lett bied one 02/04/2025 e), cod. proc. pen., poiché il Consiglio Superiore della Magistratura avrebbe erroneamente qualificato l'istanza del deducente del 18 ottobre 2021 quale richiesta di dimissioni e non quale comunicazione di cessazione dalle funzioni: infatti il deducente, già al momento della precedente e correlata missiva del 13 ottobre 2021, aveva maturato 48 anni di servizio effettivo e 52 anni di servizio utile, con il computo dei 4 anni di riscatto della laurea, e aveva compiuto 67 anni di età. Aveva quindi un'anzianità di servizio tale da poter cessare dalle funzioni. La suddetta comunicazione non necessitava, pertanto, di alcuna accettazione ma, secondo la circolare del C.S.M. n. P-20758/2010 del 30 settembre 2010, solo di una presa d'atto, con decorrenza degli effetti dal giorno di maturazione del diritto stesso, antecedente alla misura cautelare. Ne derivava la complessiva improcedibilità del giudizio relativamente al quale poteva residuare solo, in tesi, l'interesse alla valutazione della correttezza della misura provvisoria. Con il terzo motivo si prospetta la contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione sulla misura della sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La sussistenza di un interesse solo residuale dell'amministrazione alla celebrazione del procedimento disciplinare di merito, siccome volto ad accertare la legittimità della disposta sospensione cautelare, era stata affermata anche dalle Sezioni Unite nella decisione sulla misura interinale, in riferimento alla diversa fattispecie obbligatoria prevista dall'art. 21, d.lgs. n. 109 del 2006, senza una valutazione sul fumus boni iuris e sul periculum in mora. La sospensione applicata al dott. NN era, invece, quella facoltativa di cui al seguente e differente art. 22, non assimilabile analogicamente alla prima, trattandosi
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dell'applicazione di una disciplina complessivamente eccezionale, e neppure confermata dalla sentenza nel susseguente meritoData pubblicazione 02/04/2025 Con il quarto motivo si prospetta la contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., poiché, in coerenza con la deduzione di cui alla terza censura, nel giudizio di merito non era stata confermata la misura, provvisoriamente disposta, della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio per un tempo determinato, ed era stata irrogata la sanzione della censura. Negata, quindi, la conferma della legittimità della misura interinale, avrebbe dovuto dichiararsi venuto meno l'interesse prosecuzione del procedimento all'esito della cessazione del deducente dall'appartenenza all'Ordine giudiziario.
alla
Con il quinto motivo si prospetta l'inosservanza ovvero erronea applicazione degli artt. 1, comma 1, e 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 109 del 2006, nonché degli artt. 51, 290 e 595, cod. pen., oltre che la manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo della sentenza impugnata, in relazione all'art.606, primo comma, lett. b) ed e), cod. proc. pen. La scriminante del diritto di critica, diversa da quella del diritto di cronaca, avrebbe dovuto valutarsi come connotata da un limite di continenza e verità più attenuato, trattandosi di una manifestazione del pensiero per sua natura parziale e ideologicamente orientata, che implica il ricorso anche a espressioni suggestive, sebbene mai gratuite e volte ad attacchi puramente personali, specie nel contesto politico della concreta fattispecie, correlato a materie di marcata rilevanza sociale e persino costituzionale, tanto da essere sfociate in dedotte denunce alla Corte internazionale dell'Aja su cui nulla era stato detto nella decisione censurata. Con il sesto motivo si prospetta la manifesta illogicità ovvero mancanza di motivazione, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., poiché la decisione impugnata nulla aveva
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Numero sezionale 59/2025 detto sulla rilevante archiviazione disposta, con delibera n. 421 del Numero di raccolta generale 8701/2025 2023 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in ordine one 02/04/2025 agli stessi fatti, all'esito dell'azione disciplinare promossa dalla Presidenza del Consiglio, e nessun apprezzamento aveva parimenti effettuato sulla richiesta di archiviazione avanzata, il 2 marzo 2023, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, per difetto degli elementi sia oggettivo che soggettivo dei reati ipotizzati con riguardo ad analogo seppur diverso comizio, diversamente interpretando le aspre critiche avanzate, collocate nel contesto delle forti tensioni sociali emerse nella richiamata contingenza storica, con esclusione di "gratuiti oltraggi", nonché della coscienza e volontà di arrecarli.
3. Il primo motivo del ricorso del dott. NN dev'essere esaminato prioritariamente per ragioni logiche. Esso è in parte inammissibile, in parte infondato. Oggetto della censura è la notifica della citazione a comparire per l'adunanza camerale volta alla discussione sulla richiesta di misura cautelare. La ritualità di quella notifica è stata giudicata, ai fini del giudizio interinale, da queste Sezioni Unite con la sentenza n. 7498 dell'8 marzo 2022, in cui si osserva che nel caso di notificazione di atti eseguita presso il luogo di residenza dell'imputato, l'omessa menzione, nella relata di notifica, dello stato di convivenza tra il destinatario e il consegnatario dell'atto, non è causa di nullità, quando l'ufficiale giudiziario, per lo stretto e qualificato rapporto parentale tra gli stessi, abbia sicuro affidamento che l'atto sia portato a conoscenza dell'interessato, sicché grava su quest'ultimo l'onere della prova contraria, non desumibile dai certificati anagrafici, che non escludono diverse situazioni di fatto (Cass. pen. n. 3959 del 2021, n. 47691 del 2014, n. 5930 del 2014)». Nella medesima sentenza si argomenta che «le Sezioni penali di questa Corte hanno più volte affermato che in materia di
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Numero registro generale 12527/2024 Numero sezionale 59/2025 notificazione all'imputato non detenuto, ai fini dell'applicazione Numero di raccolta generale 8701/2025 dell'art. 157, primo comma, cod. proc. pen., per familiari conviventione 02/04/2025 devono intendersi non soltanto le persone che vivono stabilmente con il destinatario dell'atto e che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che, per altri motivi, si trovino al momento della notificazione nella casa di abitazione del medesimo, purché le stesse, per la qualifica declinata all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell'agente notificatore il ragionevole affidamento che l'atto perverrà all'interessato (Cass. pen. n. 5930 del 2015, n. 9499 del 2013)». Per ciò che concerne il giudizio di pieno merito, invece, il decreto di fissazione della relativa udienza - secondo quanto osservato, senza censure, nella sentenza impugnata è stato notificato al dott. NN il 29 giugno 2023 a mani proprie, con conferma della sua nomina del difensore di fiducia. Ne consegue, in via assorbente, l'irrilevanza della questione afferente alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza cautelare, e l'esclusione di ogni nullità quanto a quella di pieno merito.
4. Il secondo motivo del ricorso del dott. NN, da scrutinare in via gradatamente logica, è infondato. Come desumibile dalla documentazione prodotta anche in questa sede (doc. 5), in coerenza con quanto accertato dal giudice di merito disciplinare, l'univoca comunicazione in parola - come tale senza margini per una differente "sussunzione" qualificatoria della fattispecie concreta in quella legale è stata quella di "dimissioni irrevocabili" dalle funzioni giudiziarie (prima pagina, con indicazione dell'oggetto, e ultima pagina, con specifica delle richieste e indicazioni), in uno a istanza di trattamento ovvero regime
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Numero registro generale 12527/2024 Numero sezionale 59/2025 pensionistico sia "d'inabilità" che "anticipato", e non pertanto, di Nurhero di raccolta generale 8701/2025 cessazione dalle funzioni per raggiunta anzianità di servizionata pubblicazione 02/04/2025 Evidentemente, l'assunto che si sarebbe potuta formulare quest'ultima richiesta non implica l'impossibilità di dimettersi e, quindi, la necessità di rileggere la manifestazione di volontà in parola modificandone i contenuti.
5. Il terzo e quarto motivo del ricorso del dott. NN e il motivo della Procura Generale, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati rispettivamente per quanto di speculare ragione. Dev'essere ribadito che, secondo la giurisprudenza di queste Sezioni Unite, la cessazione dal servizio del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, sopravvenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e di applicazione della sanzione, comporta, con l'estinzione del suddetto rapporto, la cessazione della materia del contendere e, quindi, l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, del ricorso per cassazione proposto contro la decisione del Consiglio Superiore della Magistratura (Cass., Sez. U., 08/03/2022, n. 7498, cit., come detto emessa nella fase cautelare del presente giudizio, che, in motivazione, menziona, tra le altre, Cass., Sez. U., n. 16980 del 2019, Cass., Sez. U., n. 15878 del 2011, Cass., Sez. U., n. 24304 del 2010). Tuttavia, Sez. U. n. 18264 dell'8 luglio 2019 hanno precisato che, nel caso in cui sia disposta in via cautelare la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, con erogazione della retribuzione in misura ridotta, permane un interesse concreto alla decisione in ordine alla sussistenza dell'illecito contestato, in ragione del disposto di cui all'art. 23, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006, a tenore del quale il magistrato sottoposto a procedimento penale e sospeso in via cautelare, qualora prosciolto con sentenza irrevocabile o di non luogo a procedere non più soggetta a
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impugnazione, ha diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore (v. anche, di recente, Cass., Sebblzone 02/04/2025 07/11/2024, n. 28697).
Sotto
il profilo patrimoniale, ciò comporta l'onere dell'amministrazione di corrispondere, in favore del magistrato, gli arretrati sulle retribuzioni percepite in misura ridotta, oltre che gli ulteriori effetti in ambito pensionistico del detto incremento retributivo. Ne deriva l'interesse dell'amministrazione, speculare a quello dell'incolpato, alla prosecuzione del procedimento disciplinare di pieno merito, volto ad accertare la legittimità, o meno, della sospensione disposta (Cass., Sez. U., n. 7498 del 2022, cit.). Sez. U. n. 18624 del 2019 hanno, inoltre, osservato che «il D.P.R. n. 3 del 1957, art. 118 richiamato dal R.D. n. 12 del 1941, art. 276, comma 3, prevede che, qualora nel corso del procedimento disciplinare il rapporto d'impiego cessi anche per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo a domanda, il procedimento stesso prosegue agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza e previdenza. Si tratta di una disposizione compatibile con l'ordinamento giudiziario vigente ed applicabile al caso in esame, sussistendo anche ai fini previdenziali il pieno interesse dell'amministrazione e dell'incolpato alla corretta ricostruzione della carriera ai fini previdenziali e del trattamento di fine servizio, poiché l'iter della carriera notoriamente influenza il trattamento di quiescenza». È poi la stessa sentenza n. 7498 del 2022, più volte ricordata, ad evidenziare che la fattispecie considerata dalla pronuncia del 2019 è quella della sospensione cautelare obbligatoria (art. 21, d.lgs. n. 109 del 2006). Nel caso di specie, invece, si verte in ipotesi di un'ipotesi di sospensione cautelare facoltativa (successivo art. 22), nella vigenza della quale è intervenuta la cessazione del rapporto di servizio del magistrato. La differenza tra le due ipotesi disciplinate,
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Numero registro generale 12527/2024
Numero sezionale 59/2025 rispettivamente, dagli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 109 del 2006, non Numero di raccolta generale 8701/2025 muta la conclusione, stante il persistente interesse alla correttaone 02/04/2025 ricostruzione della carriera ai fini previdenziali e del trattamento di fine servizio al cospetto della sospensione dell'erogazione dello stipendio intervenuta prima della cessazione del rapporto di servizio. Alla luce di questi principi, la motivazione del provvedimento impugnato è contraddittoria. Per un verso, infatti, mostra di condividere le appena ricostruite premesse giuridiche (pag. 8, in cui si scrive che il procedimento disciplinare deve proseguire...perché...occorre stabilire definitivamente la legittimità del provvedimento interinale»), per altro verso, invece, conclude irrogando la più lieve sanzione della censura in ragione di un apprezzamento difforme da quello sotteso al provvedimento cautelare. In particolare, la sentenza motiva queste diverse conclusioni facendo diversamente leva sulla duplice circostanza della fuoriuscita dell'odierno ricorrente dalla magistratura e dell'assenza di altre condanne disciplinari a suo carico (pag. 16). In senso contrario dev'essere osservato che possono darsi solamente due ipotesi, e l'una esclude l'altra: a) l'interesse alla prosecuzione del procedimento disciplinare si conferma sussistente fino a una decisione di riaffermazione della valutazione di gravità dei fatti quale quella sottesa alla misura cautelare, precedente la cessazione del rapporto di servizio, con comminatoria di una sanzione qualitativamente corrispondente alla misura interinale, che stabilizzi, in tutto o in parte, gli effetti patrimoniali determinati dal provvedimento cautelare;
b) in alternativa, se ritenuto un bilanciamento differente - in ragione di elementi nel caso già noti in fase cautelare come quelli appena richiamati, difformemente apprezzati rispetto alla valutazione che aveva giustificato la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio
-
diviene
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incomprensibile e insostenibile l'affermazione della persistente sussistenza del descritto interesse a una statuizione disciplinareone 02/04/2025 quale quella assunta nella medesima decisione.
6. In altri e più esplicativi termini, a una conclusione differente da quella di cessazione della materia del contendere, nel procedimento disciplinare, per sopravvenuta cessazione dell'appartenenza dell'incolpato all'Ordine giudiziario, si sarebbe potuti giungere solo nel caso di comminatoria di una più grave sanzione almeno pari, nel quadro di quelle previste dall'art. 5, d.lgs. n. 109 del 2006, alla perdita di anzianità, con effetti omologhi, in specie per quanto ancora di possibile rilievo patrimoniale, alla sospensione da funzioni e stipendio disposta in sede cautelare.
6.1. Al riguardo, non a caso, la dottrina, in chiave sistematica, ricorda che, prima della novella del d.lgs. n. 109 del 2006, vigente l'art. 19, d.lgs. n. 511 del 1946, il magistrato incolpato di illeciti punibili con la sanzione della destituzione non poteva sottrarsi al procedimento disciplinare attraverso le dimissioni, avendo il Ministro della Giustizia la facoltà di respingerle. E, traendo argomento da tale norma, si riteneva che, nel caso di illeciti puniti con sanzione diversa dalla destituzione, ovvero di accettazione delle dimissioni da parte del Ministro, non vi fosse interesse a esercitare il potere punitivo disciplinare, essendo appunto venuto meno il rapporto di servizio. A séguito dell'entrata in vigore della disciplina del 2006 le analisi dottrinali hanno sostenuto analoga posizione, prospettando due ipotesi di persistenza di un giustificato interesse all'esercizio del potere disciplinare: a) la sanzione espulsiva, che consente di riqualificare la causa di cessazione dal servizio, con l'effetto di precludere la riammissione del magistrato nell'Ordine giudiziario, quando altrimenti consentita o addirittura imposta dalla legge (con richiamo ai commi 57 e 57-bis dell'art. 3 della legge n. 350 del
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2003); b) la sospensione cautelare da funzioni e stipendio, posto che resta in discussione la correlata reintegra patrimoniale. Le conclusioni che si stanno traendo in questo giudizio sono dunque coerenti con la giurisprudenza secondo cui il procedimento disciplinare nei confronti del magistrato incolpato di corruzione in atti giudiziari può proseguire e condurre all'irrogazione della sanzione della rimozione anche dopo il giudicato penale di condanna con pena accessoria di estinzione del rapporto d'impiego, atteso che gli effetti della sanzione disciplinare permangono, mentre quelli della sanzione penale possono estinguersi per amnistia o riabilitazione (Cass., Sez. U., 29/02/2016, n. 4004): pure in tal caso la sussistenza dell'interesse alla prosecuzione del procedimento di disciplina, fino alla decisione, è stata quindi spiegata proprio e solo per i concreti effetti, patrimoniali e di svolgimento delle funzioni, che, sul rapporto di servizio, la rimozione avrebbe potuto ancor avere pur dopo la statuizione penale accessoria in parola. Ciò che rileva è, pertanto, la concreta e specifica incidenza che, nei ricostruiti termini, la decisione disciplinare possa continuare ad avere o meno, per l'amministrazione tanto quanto per l'incolpato cessato dall'appartenenza all'Ordine giudiziario.
7. Come anticipato, la decisione in questa sede impugnata, dopo aver premesso di far proprio l'indirizzo giurisprudenziale che sottolinea la dirimente esigenza di verificare in sede di pieno merito se l'apprezzamento dei fatti effettuato in sede interinale fosse, o meno, da confermare compiutamente, ha smentito quella prima valutazione al contempo, contraddittoriamente ed erroneamente, finendo per affermare un interesse a una differente comminatoria disciplinare svincolato dal perimetro logico e giuridico di quelle premesse, e quindi incoerente con gli effetti della sopravvenuta dismissione dell'appartenenza dell'incolpato all'Ordine giudiziario.
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8. Quanto sopra osservato spiega anche perché sia infondata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso del dott. Giorgiannkjone 02/04/2025 formulata in memoria dalla Procura Generale, in relazione all'irrogazione della sola censura, «non avendo la stessa alcun effetto preclusivo della corresponsione degli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti»>: il gravame in scrutinio è diretto non al mero sindacato sul merito della censura, ma proprio a criticare la contraddizione ed erroneità motivazionale in parola, nella prospettiva che avrebbe dovuto condurre a una compiuta improcedibilità ovvero cessazione della materia del contendere ed estinzione dell'azione disciplinare a carico del ricorrente, senza un interesse dell'incolpato "ulteriore e diverso" rispetto a quello volto a tale ultima declaratoria (arg. ex Cass., Sez. U., n. 28697 del 2024, cit.).
9. Si può formulare sul punto il seguente principio di diritto: <<Nel caso di sospensione del magistrato dalle funzioni e dallo stipendio disposta in sede disciplinare cautelare, cui abbia successivamente fatto seguito la cessazione dell'appartenenza dell'incolpato all'Ordine giudiziario, l'interesse alla prosecuzione del procedimento disciplinare è sospensivamente condizionato, nel prosieguo del giudizio stesso, a una decisione di comminatoria di una sanzione almeno pari alla perdita di anzianità, altrimenti prevalendo e dovendo statuirsi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere». 10. Il quinto e sesto motivo del ricorso del dott. NN sono in
parte inammissibili, in parte infondati. L'esimente del diritto di critica opera, come del resto osservato dalla stessa difesa istante, nella misura in cui non si trasmodi nell'offesa gratuita e sproporzionata che con quel diritto non può condividere alcun ambito dialettico, pur essendo nel caso connotata, la manifestazione di libero pensiero e discorso, da un'ampiezza tale da ricomprendere proposizioni ideologicamente
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orientate in un contesto di acuita contrapposizione, perché marcato dal coinvolgimento di libertà fondamentali. Come vagliato anche in fatto dal Consiglio Superiore della Magistratura, altro è la critica sociopolitica, altro l'accostamento delle Istituzioni della Repubblica, attraverso l'evocazione del processo di Norimberga, ai militari nazisti autori, come noto, di crimini comunemente intesi contro l'umanità stessa, nell'esplicita consapevolezza dell'inconciliabilità delle suddette affermazioni vilipendiose e diffamanti, pubblicamente espresse, con la titolarità e l'esercizio delle funzioni giudiziarie. Nel quadro ricostruito dal giudice disciplinare di merito, non può quindi ipotizzarsi alcuna erronea sussunzione della fattispecie specifica in quella disciplinata dalle norme ordinamentali. Ciò basta, logicamente, a sorreggere, al riguardo, la decisione in questa sede gravata, senza alcuna necessità di vagliare diversi apprezzamenti di differenti organi disciplinari appartenenti ad altri ordini giudiziari, ovvero di organi requirenti su distinti fatti, così come le distinte denunce della parte alla Corte internazionale dell'Aja. Il tutto ferma restando la necessità di una valutazione, quale sopra evidenziata, in ordine all'entità della sanzione edittale, da svolgere in un quadro motivazionale corretto in iure e razionalmente decifrabile. 11. Si compensano le spese stanti i profili di novità nomofilattica dei temi e del principio discussi. 12. Va disposta, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente dott. AN NN, a norma dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il primo, secondo, quinto e sesto motivo del ricorso successivo incidentale, accoglie per quanto di ragione il terzo, il quarto e il motivo di ricorso principale, cassa
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relazione la decisione impugnata e rinvia al Consiglio Superiore della Magistratura, Sezione disciplinare, perché pronunci in altra composizione. Spese compensate. Oscuramento dei dati come in motivazione. Così deciso in Roma, il 04/02/2025.
Il Consigliere relatore
OL PO
La Presidente
AR SA
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