Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2017, n. 51589
CASS
Sentenza 28 settembre 2017

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Il rinvio del dibattimento richiesto dalla parte civile non costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione qualora la difesa dell'imputato non vi abbia espressamente acconsentito, limitandosi soltanto a "nulla opporre" alla richiesta di differimento.

Commentario1

  • 1Il rinvio richiesto dalla parte civile non sospende la prescrizione.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 gennaio 2022

    Sentenze Cassazione penale , sez. III , 22/10/2021 , n. 45126 Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il rinvio del dibattimento richiesto dalla parte civile non costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione qualora la difesa dell'imputato non vi abbia espressamente acconsentito, limitandosi soltanto a nulla opporre alla richiesta di differimento. Fatto 1. Con sentenza in data 21.12.2020 della Corte di Appello di Napoli ha confermato la penale responsabilità di C.R. per il reato di violazione di sigilli di cui al capo e) dell'imputazione, riducendo la pena inflittale dal Tribunale della stessa città all'esito del primo grado di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2017, n. 51589
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51589
Data del deposito : 28 settembre 2017

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