Sentenza 28 settembre 2017
Massime • 1
Il rinvio del dibattimento richiesto dalla parte civile non costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione qualora la difesa dell'imputato non vi abbia espressamente acconsentito, limitandosi soltanto a "nulla opporre" alla richiesta di differimento.
Commentario • 1
- 1. Il rinvio richiesto dalla parte civile non sospende la prescrizione.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 gennaio 2022
Sentenze Cassazione penale , sez. III , 22/10/2021 , n. 45126 Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il rinvio del dibattimento richiesto dalla parte civile non costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione qualora la difesa dell'imputato non vi abbia espressamente acconsentito, limitandosi soltanto a nulla opporre alla richiesta di differimento. Fatto 1. Con sentenza in data 21.12.2020 della Corte di Appello di Napoli ha confermato la penale responsabilità di C.R. per il reato di violazione di sigilli di cui al capo e) dell'imputazione, riducendo la pena inflittale dal Tribunale della stessa città all'esito del primo grado di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2017, n. 51589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51589 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2017 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento