Sentenza 21 dicembre 2011
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 494 cod. pen. l'attribuzione a sé di un falso nome di persona immaginaria.
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Indice: 1) Che cos'è e qual è la pena del reato di sostituzione di persona? 2) Quando si configura il reato di sostituzione di persona? 3. Qual è l'elemento psicologico del reato? 4. Il concorso di persone nel reato di sostituzione di persona 5. Le cause di giustificazione del reato 6. Il tentativo nel reato di sostituzione di persona 7. I rapporti con gli altri reati 1. Che cos'è e qual è la pena del reato di sostituzione di persona? La sostituzione di persona è reato procedibile d'ufficio, e di competenza del tribunale in composizione monocratica. Il delitto di sostituzione di persona è un reato sussidiario che ricorre solo quando la condotta non costituisce altro delitto contro la …
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Commette il reato di sostituzione di persona chi immette in una chat di incontri personali un dato identificativo altrui, consistente in un numero cellulare. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE SENTENZA 29 aprile 2013, n.18826 Pres. Zecca - est. Guardiano Ritenuto in fatto Con sentenza pronunciata il 26.30.2009 il tribunale di Trieste aveva condannato C.C., imputata dei reati di cui agli artt. 594, 660 e 494, c.p., commessi in danno di M.M., alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti dal reato, liquidati nella complessiva somma di euro 5000,00. Il tribunale aveva condiviso l'ipotesi accusatoria, secondo cui l'imputata, aveva divulgato sulla “chat” …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2011, n. 4250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4250 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 21/12/2011
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 3044
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 25053/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI RI nata il [...];
avverso la sentenza del 16/11/2009 della Corte di Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Francesco Salzano che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv.to Daniela Piccioni che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
p.
1. Con sentenza del 16/11/2009, la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza pronunciata in data 24/10/2007 dal Tribunale della medesima città nella parte in cui aveva ritenuto CI AN colpevole dei reati di cui alla L. n. 675 del 1996, artt. 494 - 616 - 35 - L. n. 197 del 1991, art. 12, tutti accertati il 28/08/2002.
p.
2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputata, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 97 c.p.p., comma 5: la ricorrente rileva che, nel giudizio di primo grado, il P.M., nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, aveva "immotivatamente sostituito d'imperio l'originario difensore avv.to Guido Manetti"- che era stato nominato d'ufficio al momento del decreto di perquisizione- con l'avv.tessa Daniela Piccioni, nominata nell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.. Con la suddetta ingiustificata sostituzione era, quindi,
stato violato il principio di continuità della difesa con conseguente nullità assoluta di tutti gli atti;
2. ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE:
sostiene la ricorrente che, in ordine al reato di cui all'art. 494 c.p. capo a) d'imputazione: perché al fine di procurarsi un vantaggio consistito nel rilascio di carte di credito, induceva in errore l'American Express, compilando i moduli di adesione della società a nome di CI ES, CI ES, IC ED non vi era alcun elemento univoco per affermare che fosse stata proprio essa ricorrente a compilare i moduli. Inoltre, la condotta era stata erroneamente qualificata ai sensi dell'art. 494 c.p. in quanto non era configurabile l'elemento oggettivo atteso che
"i moduli in questione sono stati compilati con dati che non toccano l'essenza di alcuno, in quanto totalmente frutto di fantasia";
3. ERRONEA QUALIFICAZIONE:
3.1. del fatto di cui al capo b) d'imputazione: sostiene la ricorrente che, relativamente al reato di cui all'art. 616 c.p. (consistito nell'aver preso cognizione della corrispondenza diretta a CI ES e IC ED), la Corte territoriale aveva escluso la sua buona fede in modo contraddittorio "perché l'utilizzo di quei dati al più integra la fattispecie di cui all'art. 494 c.p. ma non il reato di cui all'art. 616 c.p.". In ogni caso, nulla emergeva nei confronti della IC;
3.2. del fatto di cui al capo c) d'imputazione: ad avviso della ricorrente il contestato reato di cui al L. n. 675 del 1996, art. 35 (consistito nell'avere utilizzato i dati personali di CI ES per il rilascio di una carta di credito;
di IC ED per la compilazione di un modulo di adesione per il rilascio di un'ulteriore carta di credito e l'apertura di un conto corrente;
di CI ES per la compilazione di un modulo di adesione dell'American Express) non sarebbe configurabile perché la suddetta legge tutela il trattamento dei dati personali, laddove, nella fattispecie, i dati personali di CI ES non erano veri, così come non aveva mai utilizzato i dati personali di IC ED;
3.3. del fatto di cui al capo d) d'imputazione: la ricorrente, in ordine al contestato reato di cui alla L. n. 197 del 1991, art. 12 (consistito nell'aver utilizzato indebitamente la carta di credito rilasciata dalla American Express a nome di CI ES), obietta che "il fatto è stato erroneamente qualificato perché la carta di credito non è una carta di credito intestata alla vera ES CI" essendo stata rilasciata ad una ES CI con dati anagrafici falsi. Peraltro, le dichiarazioni dell'agente di PG IA non avrebbero potuto essere utilizzate in quanto la suddetta teste aveva riferito de relato su quanto appreso indirettamente dalla portalettera di via Vinciguerra. DIRITTO
p.
1. violazione dell'art. 97 c.p.p., comma 5: la Corte territoriale, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ha disatteso la suddetta eccezione rilevando, in punto di fatto, che "nessuna attivazione del precedente difensore viene allegata dall'appellante ad evidenziare una concreta lesione del diritto di difesa, posto che alla notifica del decreto di perquisizione e sequestro non si ha notizia che sia seguita alcuna attività difensiva da parte de difensore d'ufficio con quell'atto nominato". In questa sede, ribadito il principio di diritto secondo il quale la mera circostanza di aver ricevuto precedentemente l'originario difensore la notifica di alcuni atti non integra ne1 un'attivazione nè uno svolgimento concreto di attività difensiva, sicché la sostituzione del difensore d'ufficio originariamente nominato non determina la nullità degli atti successivi non essendo ipotizzabile alcuna concreta lesione del diritto di difesa (Cass. 3837/2009 riv 242668), deve rilevarsi che la ricorrente, in punto di fatto, nulla ha obiettato a quanto rilevato dalla Corte territoriale, se non sostenendo che ®il legale non ha svolto il suo mandato d'ufficio perché gli è stato precluso. Non è il difensore a dovere dimostrare di essersi attivato per esercitare la difesa bensì l'autorità giudiziaria che deve dimostrare l'esistenza di un giustificato motivo per la sua sostituzione".
Sennonché va replicato che la censura, nei termini in cui è stata dedotta, è fuorviante perché ciò che rileva, ai fini della valutazione della violazione del diritto di difesa, è il solo dato oggettivo dello svolgimento dell'attività difensiva. Una volta appurato che nessuna attività difensiva vi sia stata, resta del tutto indifferente che "il legale non ha svolto il suo mandato d'ufficio perché gli è stato precluso", proprio perché nessuna violazione del diritto di difesa è concretamente ipotizzabile, sicché la sostituzione del difensore d'ufficio dev'essere giustificata, a norma dell'art. 97 c.p.p., comma 5, solo nell'ipotesi in cui abbia svolto una concreta attività difensiva: il che non è nel caso di specie.
p.
2. ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE in ordine al reato di cui all'art. 494 c.p.: il fatto addebitato alla ricorrente e descritto nel capo d'imputazione, integra gli estremi del contestato reato (ed esattamente sotto il profilo dell'attribuzione a sè di un falso nome) in quanto per "nome" deve intendersi non solo il nome di battesimo ma anche tutti i contrassegni di identità, atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che qui va ribadita, il reato in esame deve ritenersi sussistente anche se il nome attribuito è immaginario o appartiene ad altra persona (Cass. 2224/1969 Rv. 114114; cfr anche Cass. 36094/2006 Rv. 235489). Quanto alla prova della colpevolezza della ricorrente, la Corte territoriale ha ampiamente evidenziato gli univoci e convergenti elementi probatori a carico della CI, chiarendo anche le ragioni per le quali la perizia calligrafa era del tutto superflua. In questa sede la ricorrente si è limitata a reiterare la propria doglianza, sicché la medesima deve ritenersi infondata atteso che la motivazione della Corte territoriale è congrua, logica ed aderente agli evidenziati elementi fattuali.
p.
3. errata qualificazione giuridica del reato di cui all'art. 616 c.p.: la censura è manifestamente infondata. In realtà, a ben vedere, la ricorrente non si duole tanto di un'errata qualificazione giuridica del fatto addebitatole quanto della circostanza che la Corte non avrebbe creduto alla sua tesi difensiva. Sennonché si deve replicare che la motivazione addotta, sul punto, dalla Corte territoriale è amplissima, logica e coerente con gli evidenziati elementi fattuali, sicché la censura va disattesa essendo meramente reiterativa.
p.
4. errata qualificazione giuridica del reato di cui L. n. 675 del 1996, art. 35: in punto di fatto la Corte territoriale ha accertato che, sebbene alcuni dei dati identificativi di CI ES e IC ED non fossero quelli delle "vere" CI ES e IC ED, ciò "non ha impedito l'identificazione delle persone non reali con quelle realmente esistenti, di cui si sono, comunque, utilizzati i nomi e i dati identificativi dei rispettivi conti correnti e coordinate bancarie, dati certamente e utilmente sensibili per la realizzazione degli intenti truffaldini della prevenuta". Alla stregua della suddetta ricostruzione dei fatti, la doglianza (supra in parte narrativa sub p. 3.2.) è infondata per le ragioni di seguito indicate.
La L. n. 675 del 1996, art. 1 comma 2, alle lett. b) e c) stabilisce che deve intendersi "per trattamento qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
per dato personale, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale".
È del tutto evidente, quindi, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'avere utilizzato i nomi, i numeri di conti correnti e le relative coordinate bancarie (reali) di CI ES e IC ED, integra proprio gli estremi del trattamento di dati personali, trattandosi di informazioni relative a persone fisiche identificabili, anche indirettamente, essendo del tutto irrilevante che altri dati delle suddette persone fossero fasulli.
p.
5. errata qualificazione giuridica del reato di cui alla L. n. 197 del 1991, art. 12: la condotta addebitata alla ricorrente integra perfettamente gli estremi del contestato reato sicché infondata deve ritenersi la doglianza della ricorrente (supra in parte narrativa sub p. 3.3.) che continua ad equivocare su un fatto del tutto irrilevante ai fini della configurabilità della norma e cioè che "la carta di credito non è una carta di credito intestata alla vera ES CI" essendo stata rilasciata ad una ES CI con dati anagrafici falsi.
Infine non è ben chiaro il motivo per cui le dichiarazioni dell'ispettrice NA IA non dovrebbero essere utilizzate essendosi limitata a riferire sull'esito delle indagini compiute che trovarono un ampio e documentato riscontro probatorio a seguito della perquisizione domiciliare.
p.
6. In conclusione, il ricorso va rigettato essendo le doglianze infondate. Peraltro, essendosi nelle more (ed esattamente il 28/02/2010) tutti i reati prescritti, la sentenza va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
ANNULLA Senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2012