Sentenza 19 marzo 2013
Massime • 1
In tema di delitto di favoreggiamento della immigrazione clandestina, per "profitto indiretto" deve intendersi un'aspettativa di arricchimento anche non di natura economica ma comunque identificabile in un vantaggio apprezzabile, non necessariamente connesso all'ingresso "contra ius" dello straniero favorito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2013, n. 15939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15939 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 19/03/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - N. 383
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 28622/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CU AY N. IL 11/04/1972;
HA FF N. IL 28/04/1970;
avverso la sentenza n. 1298/2008 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 11/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. Angelelli Mario.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del primo marzo 2007 il Tribunale di Trieste condannava AL YR alla pena di anni due e mesi nove di reclusione ed Euro 21.000,00 di multa ed HA MU alla pena di anni due mesi otto e giorni 15 di reclusione ed Euro 20.500,00 di multa perché giudicati colpevoli, ai sensi dell'art. 110 c.p. e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 3, con la continuazione, di concorso nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in favore di cittadini curdi provenienti dalla Turchia:
tali SA ME e SA ME RI (capo A della rubrica), tali US LA ed AN HM, i quali venivano comunque respinti alla frontiera (capo D) della rubrica, ed il solo AL YR, di analogo favoreggiamento in favore del fratello AL NE (Capo B) della rubrica); In Trieste, tra l'aprile e l'ottobre 2004.
La sentenza di prime cure veniva riformata in data 11 ottobre 2011 dalla Corte di appello di Trieste, la quale assolveva NS MU dal delitto di cui al capo D) riducendo la pena infettagli ad anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, confermando nel resto la pronuncia appellata.
A sostegno delle condanne i giudici di merito ponevano gli esiti di una serie numerosissima di intercettazioni telefoniche, puntualmente riportate nella sentenza di primo e secondo grado, le dichiarazioni testimoniali del m.llo dei CC. del R.O.N.O. di Trieste, le ammissioni dell'imputato AL e quelle di SA ME RI, uno dei clandestini di cui al capo A) della imputazione. La corte distrettuale inoltre rigettava le tesi difensive in ordine alla derubricazione delle condotte accertate nell'ipotesi di cui al primo comma della norma incriminatrice, alla insussistenza di un profitto, ancorché indiretto, perseguito dai prevenuti, all'applicazione nelle fattispecie contestate della scriminante di cui all'art. 54 c.p.. La Corte territoriale, inoltre, dichiarava irrilevante la circostanza che SA ME e SA ME RI (capo A della rubrica) dopo il loro ingresso clandestino in Italia siano stati dichiarati rifugiati politici e che a tale status, quanto meno nelle forme dell'asilo politico, aspirassero US LA ed AN HM (capo D) della rubrica, dappoiché non riconosciuti tali e respinti alla frontiera.
2. Ricorrono per cassazione avverso la sentenza di secondo grado entrambi gli imputati, con l'assistenza del comune difensore di fiducia, il quale, nel loro interesse, sviluppa ed argomenta tre motivi di impugnazione.
2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione e violazione di legge in relazione alla norma incriminatrice, alla direttiva europea 2003/09/CE (attuata in Italia con D.Lgs. n. 140 del 2005) sull'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri dell'Unione, alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, esecutiva in Italia, ed all'art. 10 Cost., comma 3, in particolare deducendo: la vicenda in esame ha riguardato solo e sempre richiedenti asilo e rifugiati politici in relazione ai quali deve ritenersi scriminata la condotta degli imputati;
erroneamente ed illogicamente la corte di merito ha contrastato tale tesi difensiva affermando che l'accoglimento della richiesta di asilo politico non scrimina la precedente attività di favoreggiamento del loro ingresso irregolare in Italia avvenuto in un momento precedente;
detta motivazione contrasta con l'art. 10 Cost., immediatamente precettivo per le ss.uu. della suprema corte (cfr. sent. n. 4674/1997); il richiedente asilo non può essere considerato clandestino come evincibile dal disposto del cit. D.Lgs., art. 19, comma 1; il diritto di asilo, secondo Cass. 25028/2005, comprende il diritto dello straniero ad entrare nel territorio nazionale al fine di presentare la relativa domanda;
la Convenzione di Ginevra del 1951 stabilisce che non possono essere sottoposti a sanzione penale i rifugiati che per ragioni umanitarie entrano illegalmente nei Paesi aderenti;
erra pertanto la corte distrettuale là dove non considera scriminante la concessione dell'asilo politico e là dove non considera come richiedenti asilo le persone poi espulse.
2.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente violazione della norma incriminatrice in relazione alla mancata derubricazione della ipotesi contestata nell'ambito del comma 1 e quanto alla interpretazione della nozione di profitto indiretto, in particolare osservando ed argomentando: la nozione di profitto indiretto ha dilatato la fattispecie penale, peraltro rendendo non poco incerto l'ambito della rilevanza penale e con questo minando il principio di offensività; la corte non ha motivato su quale sia stato il profitto del imputati;
secondo la corte di merito, pur essendo certo che i prevenuti non appartengono ad alcuna organizzazione criminale dedita all'immigrazione clandestina, cionondimeno con la loro azione ne hanno favorito le finalità delittuose;
nel caso in esame gli imputati, a tutto concedere, hanno aiutato parenti e compaesani nella loro stessa condizione di perseguitati politici nel Paese di origine per ragioni razziali;
l'assenza di un profitto indiretto, attese le ragioni umanitarie dell'azione degli imputati, esclude la configurabilità del comma 3^ della norma incriminatrice in favore, tutt'al più, del comma 1^.
2.3 Col terzo ed ultimo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 2, sul rilievo che la scriminante speciale ivi contemplata è
stata erroneamente interpretata dappoiché ristretta ad ipotesi limite, come quella dell'aiuto in mare ad una nave di naufraghi. 3. È fondato il secondo motivo di ricorso, di per sè assorbente di ogni altra doglianza.
Va innanzitutto chiarito che le condotte contestate agli imputati risalgono ai mesi di aprile, giugno ed ottobre 2004, di guisa che ad esse trova applicazione la disciplina del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, art. 12 vigente all'epoca, di maggior favore per gli imputati rispetto a quella attualmente in vigore in seguito alle novelle di cui alla L. 15 luglio 2009, n. 94 ed alla L. n. 189 del 2002. Tanto in applicazione dei principi generali in tema di successione di leggi penali nel tempo codificati all'art. 2 c.p., comma 4. Orbene, il delitto di cui al terzo comma della norma incriminatrice vigente al momento dei fatti, quello appunto contestato ai prevenuti, descrive condotte punibili se consumate col fine di trarre profitto anche indiretto, fine questo non integrante una mera circostanza aggravante del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ma costitutivo ormai, in seguito alle modifiche apportate alla norma dalla L. n. 189 del 2002, di un requisito della volontà, il dolo specifico, idoneo a configurare una ipotesi di reato autonoma rispetto a quella di cui al comma 1, ove detto fine (e la conseguente tipologia di dolo) non compare (Cass., Sez. 1, 22/01/2008, n. 7157; Cass., Sez. 1, 25/01/2006, n. 11578). Ai fini di causa pertanto, per accertare quale ipotesi delittuosa sia correttamente riferibile alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, deve essere correttamente interpretato il concetto giuridico di profitto indiretto, il quale, ad avviso del Collegio, deve intendersi, nell'ambito della disposizione in esame, come aspettativa di arricchimento non necessariamente di stretta natura economica, ma comunque identificabile in un vantaggio apprezzabile che, in quanto indiretto, non deve necessariamente connettersi all'ingresso "contra ius" dello straniero favorito. Tanto premesso giova sottolineare che nel caso in esame sono circostanze fattuali non contestate che gli imputati sono del tutto estranei alle organizzazioni criminali promotrici dei viaggi clandestini, che gli stessi non hanno lucrato alcuna somma di denaro per le condotte giudicate di cui alle imputazioni, che i clandestini coinvolti nella vicenda per cui è causa sono cittadini curdi provenienti dalla Turchia, tre dei quali hanno avuto il riconoscimento di rifugiati politici mentre gli altri due (quelli di cui al capo D) sono stati respinti alla frontiera senza che se ne valutasse la condizione di richiedenti asilo, che gli imputati, anch'essi cittadini curdi, godono del riconoscimento di rifugiati politici. La motivazione ispiratrice delle condotte incriminate si appalesa pertanto all'evidenza di natura solidaristica, dappoiché volto l'agire dei prevenuti a sottrarre gli stranieri "favoriti", tutti, come già precisato, di etnia curda provenienti dalla Turchia, da situazioni politiche di elevata criticità, circostanza questa comprovata dal dato oggettivo che gli imputati, giova ribadirlo, godono entrambi dello status di rifugiati politici e che analogo status hanno conseguito i tre stranieri di cui ai capi A) e B) della rubrica dopo il loro ingresso illegale nel nostro Paese. Di qui la conclusione che non vi fu in capo agli imputati alcun dolo speciale di profitto, in tale nozione non potendosi ricomprendere la volontà di agevolare l'ingresso in Italia di non aventi diritto in violazione delle disposizioni nazionali al solo fine di sottrarli a pericoli di discriminazioni razziali, di guisa che a carico dei ricorrenti è stato irritualmente contestato il reato di cui al terzo comma in luogo del delitto di cui al primo comma, la cui tipizzazione non conteneva e non contiene, come è noto, alcun riferimento alla finalità di indiretto profitto.
I giudici territoriali hanno pertanto ritenuto erroneamente ricorrente nella fattispecie, a carico degli imputati, il fine di profitto, ancorché nelle forme indirette, riconoscendolo nel vantaggio comunque dato alle organizzazioni criminali che hanno consentito, dietro pagamento di laute somme, l'ingresso in Italia ed il raggiungimento delle frontiere nazionali ai cinque cittadini curdi di cui ai capi di imputazione.
Al riguardo è appena il caso di osservare infatti che il vantaggio perseguito dagli imputati non era certo quello di produrre utili per le organizzazioni criminali, dappoiché strumento, queste, per conseguire il vero fine della loro condotta, direttamente ai medesimi riferibile, di aiutare persone della loro stessa etnia ad abbandonare luoghi ostili, mentre il vantaggio valorizzato dai giudici di merito è agli imputati del tutto estraneo.
Alla stregua delle esposte considerazioni il reato contestato deve pertanto essere riqualificato ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, art. 12, comma 1, delitto questo il quale, all'epoca dei fatti,
nel 2004 cioè, era punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a Euro 15.000, reato in relazione al quale, pertanto, deve essere dichiarata l'estinzione per prescrizione ai sensi dell'art. 157 c.p. vigente, applicabile alla fattispecie in forza della disciplina transitoria di cui alla L. 5 dicembre 2005, n.251, art. 10, commi 2 e 3. Applicando infatti i termini massimi richiamati, pari ad anni sette e mesi sei, al reato meno risalente, quello di cui al capo D), commesso l'8 ottobre 2004, si perviene all'8 aprile 2012, momento questo in cui è maturata la richiamata causa estintiva del reato. In conclusione la sentenza impugnata, previa riqualificazione del fatto contestato, deve essere annullata senza rinvio perché estinto il reato per prescrizione.
P.Q.M.
La Corte, riqualificato il fatto come reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 1, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato stesso è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2013