Sentenza 8 novembre 2001
Massime • 1
L'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, quantunque formalmente proposta per sollecitare ulteriori investigazioni rispetto a quelle già espletate in accoglimento di precedente opposizione, può essere dichiarata inammissibile con provvedimento "de plano", purché il Gip motivi adeguatamente in ordine alla completezza delle indagini già svolte e alla superfluità di quelle ulteriormente richieste. (Nella specie l'intera procedura si era svolta dinanzi al pretore nel vigore dell'art. 156 disp.att. c.p.p., mentre il provvedimento finale di archiviazione era stato emesso dopo l'abrogazione del citato articolo ad opera dell'art. 55 l. n. 479 del 1999).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2001, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI MARIANO - Presidente - del 08/11/2001
1. Dott. COSTANZO ENZO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE - Consigliere - N. 4071
3. Dott. SPAGNUOLO ANTONIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LICARI CARLO - Consigliere - N. 045295/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LL UR N. IL 29/08/1965
2) LI LI N. IL 23/03/1963
nel procedimento instaurato nei confronti di
3) LE CH N. IL 11/07/1947
avverso ORDINANZA del 19/07/2000 GIP TRIBUNALE di BOLZANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.
La Corte osserva
LI LI e LL UR, persone offese nel procedimento instaurato nei confronti di LE CH per il reato di lesioni colpose provocate nel corso di una competizione sciistica amatoriale, hanno proposto ricorso avverso il provvedimento 19 luglio 2000 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano che, su richiesta del pubblico ministero, ha ordinato l'archiviazione del procedimento medesimo previa dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione proposta. Premesso che, a seguito di precedente richiesta di archiviazione, il medesimo giudice aveva, essendo stata presentata opposizione, fissato l'udienza in camera di consiglio e respinto la richiesta del pubblico ministero disponendo lo svolgimento di ulteriori indagini i ricorrenti censurano il provvedimento impugnato per ragioni di merito - in quanto le indagini svolte avrebbero dimostrato la pericolosità della pista sulla quale si svolgeva la gara - sia per ragioni processuali, in quanto, a fronte di una nuova opposizione, il giudice non avrebbe potuto provvedere sulla richiesta di archiviazione ma avrebbe dovuto fissare una nuova udienza in camera di consiglio.
Il difensore della persona sottoposta alle indagini ha prodotto memoria con la quale si chiede venga dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso e, quanto alla asserita violazione del contraddittorio, si afferma che la dichiarazione di inammissibilità della nuova opposizione non consentiva la fissazione dell'udienza in camera di consiglio. Anche il difensore dei ricorrenti ha prodotto memoria con la quale si ribadisce la fondatezza dei motivi di ricorso.
Il Procuratore generale presso questo Ufficio ha chiesto l'accoglimento del ricorso con l'annullamento del provvedimento impugnato.
Ciò premesso deve esaminarsi preliminarmente il secondo motivo di ricorso relativo alla legittimità del ricorso alla procedura di archiviazione "de plano" da parte del giudice.
Deve osservarsi che il codice di rito disciplinava in modo diverso la procedura che il giudice per le indagini preliminari doveva seguire, nel caso di opposizione alla richiesta del pubblico ministero di archiviazione del procedimento, a seconda che si trattasse di reati di competenza del tribunale o del pretore.
Nel caso di reati di competenza del tribunale il giudice, per il combinato disposto degli artt. 410 comma 3^ e 409 comma 2^ c.p.p., doveva fissare udienza in camera di consiglio dando avviso a P.M., indagato e persona offesa e applicando le regole indicate nell'art. 127.Nel caso di reati di competenza-pretorile il contraddittorio era soltanto, cartolare e il giudice provvedeva de plano senza fissazione di udienza. Questa procedura semplificata era prevista, dall'art. 156 comma 2^ disp. att. c.p.p. con il rinvio alla disciplina contenuta nell'art. 554 comma 2^ che non prevedeva la fissazione dell'udienza;
che questa fosse la corretta interpretazione è confermato dalla sentenza delle sezioni unite di questa Corte 9 giugno 1995, Bianchi. Si osserva inoltre, sotto diverso profilo, che la Corte Costituzionale, (sentenza n. 94 del 1992) ha dichiarato infondata la questione di legittimatì costituzionale, sollevata su questo aspetto della disciplina legislativa dell'archiviazione pretorile, ritenendo, di non ravvisare alcuna violazione del principio del contraddittorio e ritenendo: la diversità di disciplina, tra procedimenti di competenza del tribunale e del pretore, giustificata dai principi di massima semplificazione del procedimento pretorile. L'arte. 156 delle disc. att. c.p. è stato però abrogato dall'arte. 54 della legge 16 dicembre 1999 n. 479. Oggi pertanto l'opposizione alla richiesta di archiviazione è disciplinata in modo unitario (dal combinato disposto degli arte. 410 comma 3^ e 409 commi da 2 a 5 del codice rito) con la previsione della fissazione, in tutti i casi e per tutti i reati, dell'udienza in camera di consiglio qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta del pubblico ministero. Trattandosi di norma esclusivamente processuale, e in assenza di una disciplina, transitoria, resta all'interprete il compito di accertare se la nuova disciplina sia applicabile ai casi, come quello in esame, nei quali la (seconda) richiesta di archiviazione sia stata proposta nel vigore della vecchia normativa (risulta infatti essere stata proposta il 15 ottobre 1999) mentre il decreto di archiviazione sia intervenuto quando la novella legislativa era gaì entrata in vigore. Non sembra dubbio alla Corte che il quesito vada risolto nel senso dell'applicabilità della nuova normativa. La richiesta di archiviazione del pubblico ministero costituisce infatti atto di impulso del procedimento, inidoneo a produrre stabili effetti giuridici o, a creare una situazione di definizione (sia pure provvisoria) del procedimento ovvero il passaggio ad una diversa fase del procedimento.
Nel momento in cui il Giudice per le indagini preliminari provvede sulla richiesta di archiviazione si trova quindi dinanzi ad un semplice atto di impulso e i suoi successivi provvedimenti si caratterizzano per la loro assoluta autonomia. Non essendosi realizzato precedentemente alcun effetto condizionante del provvedimento non v'è quindi ragione per escludere che gli atti del giudice debbano, in questa fase, essere disciplinati dalle norme vigenti nel momento in cui vengono adottati. Diversamente, in contrasto con le norme che disciplinano l'applicabilità nel tempo delle norme processuali, l'atto verrebbe disciplinato da una norma anteriormente vigente sol perché un precedente atto del procedimento, privo degli effetti indicati, è stato adottato nella vigenza della preesistente (ma, si badi, per questo atto non diversa) normativa.
Appare quindi corretta (anche se per ragioni diverse da quelle indicate dai ricorrenti) l'affermazione, contenuta nel secondo motivo di ricorso, secondo cui nei procedimenti già di competenza pretorile e oggi di competenza del giudice monocratico il giudice per le indagini preliminari, ove ritenga ammissibile l'opposizione, deve provvedere a seguito della procedura camerale partecipata. Ma il caso in esame è diverso perché il giudice aveva già proceduto nelle forme indicate fissando l'udienza in camera di consiglio, respingendo la richiesta di archiviazione e disponendo nuove indagini poi svolte dal pubblico ministero. Il problema che si pone nel presente procedimento riguarda quindi la disciplina da osservare nel caso di reiterazione della richiesta di archiviazione che il giudice ritenga di accogliere.
Sulla soluzione di questo problema la giurisprudenza di legittimità non appare univoca perché, a fronte di decisioni che propendono per l'esistenza del potere del giudice di provvedere con la procedura semplificata (v. Cass., sez. 5^, 16 gennaio 2001, Gismondi;
sez. 4^, 24 maggio 1999 n. 871, Raggi;
sez. 6^, 3 novembre 1997 n. 4229, Nannarone) ne esistono altre che invece affermano l'obbligo di fissazione dell'udienza in camera di consiglio (sez. 6^, 16 luglio 1998 n. 2174, Cardella;
sez. 1^, 23 luglio 1996 n. 3474, Maimone). In questo caso, a parere della Corte, il giudice per le indagini preliminari può adottare la procedura "de plano" senza fissare l'udienza in camera di consiglio purché motivi sulle ragioni che lo inducono a ritenere inammissibile l'opposizione. Naturalmente i margini per la dichiarazione di inammissibilità sono in questo caso più ampi in presenza di una precedente fase nella quale, a seguito dell'instaurazione di un contraddittorio non solo cartolare, siano state disposte nuove indagini;
oltre ai casi in cui l'opposizione non indichi l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova (art. 410 comma 1^ c.p.p.) e a quelli comunemente ritenuti idonei a consentire la dichiarazione di inammissibilità (palese inutilità o irrilevanza delle indagini indicate) devono aggiungersi i casi nei quali - proprio per essere stato già discusso in camera di consiglio il tema delle nuove indagini da svolgere ed essendosi provveduto, da parte del giudice, all'esito del confronto fra le tesi delle parti - il giudice ritenga motivatamente la completezza delle indagini svolte e la superfluità di quelle ulteriormente richieste.
Nel caso in esame il giudice ha adeguatamente motivato sulla circostanza che i temi proposti con la nuova opposizione erano stati già esaurientemente sviluppati, sulla irrilevanza della assunzione di nuove informazioni richieste, sulla non dimostrabilità di determinate circostanze. Ha ritenuto accertato, sulla base della documentazione acquisita, che la pista sulla quale si era verificato l'incidente era da qualificarsi come "facile", che non presentava anomalie idonee a creare situazioni di pericolo, che le porte erano state adeguatamente sistemate;
ne ha dedotto l'inesistenza di un obbligo per il gestore di adottare ulteriori e particolari cautele. Ritiene la Corte che la motivazione riassunta sia idonea a fondare la dichiarazione di inammissibilità in considerazione del precedente svolgimento delle indagini disposte.
Ne consegue l'infondatezza del secondo motivo di ricorso mentre il primo motivo, diretto ad una rivalutazione del risultato delle indagini preliminari, deve ritenersi inammissibile non rientrando tra le funzioni del giudice di legittimità la verifica della fondatezza della notizia di reato. Per espressa previsione di legge (art. 409 u.c. del codice di rito) l'ordinanza di archiviazione è infatti ricorribile in cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127 comma 5^ c.p.p. cioè nel caso di violazione del contraddittorio (cfr. Cass., sez. 2^, 9 gennaio 1998, n. 120, Beggini;
sez. 6^, 16 dicembre 1997, n. 5144, Sofri) e quindi è escluso che possa essere proposto ricorso per uno dei motivi previsti dall'art. 606 c.p.p.. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2002