Sentenza 19 dicembre 2000
Massime • 1
Il dubbio sull'identità fisica dell'imputato sorto nel momento in cui viene data esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale della libertà deve essere risolto, secondo la procedura di cui all'art. 667 cod. proc. pen., dal medesimo Tribunale, in applicazione della regola dettata dall'art. 665 cod. proc. pen. per cui competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato; ne deriva che è abnorme il provvedimento con il quale il Tribunale deleghi al pubblico ministero il compimento degli accertamenti a tal fine necessari (nella specie accertamenti dattiloscopici).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/12/2000, n. 2746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2746 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANGINI BRUNO - Presidente - del 19/12/2000
1. Dott. MARZANO FRANCESCO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE " N. 5750
3. Dott. FEDERICO GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. SEPE PAOLO ANTONIO " N. 049328/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. di NAPOLI nei confronti di:
1) AM NA AL LI GOE N. IL 19/12/1967 avverso ORDINANZA del 22/10/1998 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. per l'inammissibilità del ricorso Fatto e diritto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Napoli il 22/10/98 e quella emessa dallo stesso Tribunale il successivo 4/11/98, con le quali, nell'ambito della procedura incidentale relativa all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal medesimo Tribunale nei confronti di AD AR alias EN OE, essendo sorti dubbi sull'identità fisica dell'imputato, si delegava al P.M. di procedere ad accertamenti dattiloscopici in ordine alla identità de qua, ed ha dedotto l'abnormità di entrambe le ordinanze impugnate (la seconda delle quali era stata pronunciata dopo che il P.M., comunicatagli la prima ordinanza 22/10/98, aveva restituito gli atti al Tribunale del Riesame, eccependo che quest'ultimo non aveva il potere di delegare gli accertamenti in questione a esso P.M., tanto più che il procedimento a carico dell'imputato suddetto era già alla fase dibattimentale davanti al locale Tribunario Ordinario), in quanto collecantisi all'infuori di ogni schema normativo. Il P.M., in particolare, sostiene che, ai sensi dell'art. 665 cpp, soltanto il Tribunale del Riesame aveva competenza esclusiva a conoscere e a provvedere in ordine ad ogni problematica concernente l'esecuzione di un provvedimento restrittivo dallo stesso emesso, compresi eventuali accertamenti in ordine all'identità fisica dell'arrestato che - attenendo alla fase esecutiva del provvedimento emesso dal Tribunale, e non già ad attività d'indagine in senso stretto - non potevano essere preclusi al Tribunale medesimo, in quanto l'unica attività di indagine ad esso preclusa è solo quella riguardante il merito del giudizio.
Concludeva, pertanto, il P.M. nel senso che, esclusa in ogni caso la possibilità che gli siano delegati dal Tribunale della Libertà gli accertamenti per la identità fisica dell'arrestato, ove si fosse ritenuto che la richiesta del difensore dell'imputato si risolveva in sostanza in una istanza di scarcerazione, in via alternativa il Tribunale predetto avrebbe dovuto trasmettere gli atti, anziché al P.M., al Tribunale di Napoli, 6^ sez. penale, dinanzi al quale pendeva in fase dibattimentale il processo nei confronti di AD AR (alias EN OE).
Il ricorso è fondato.
Stabilisce, infatti, l'art. 665 comma 1^ cpp che "competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato" e nessuna norma del codice di rito sottrae all'applicazione di tale principio i provvedimenti emessi dal Tribunale della Libertà, per cui spettava nel caso di specie al Tribunale del Riesame di Napoli procedere ai necessari accertamenti circa l'identità fisica dell'arrestato EN OE (ma identificato come AD UB), attenendo essi indubbiamente alla fase esecutiva dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal suddetto Tribunale.
Coerentemente a tale impostazione l'art. 667 comma 1 cpp, applicabile per analogia al caso di specie, stabilisce che, se sussiste dubbio sull'identità di una persona detenuta, il giudice, dell'esecuzione, e cioè quello che ha deliberato il provvedimento da eseguire, interroga la persona medesima e "compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria". Come ha esattamente rilevato il P.M. in ricorso, deve considerarsi senz'altro erroneo il riferimento fatto dall'ordinanza 22/10/98 alle disposizioni di cui agli artt. 389 cpp e 121 disp. att. cpp quali fonti dell'obbligo del P.M. di eseguire i disposti accertamenti dattiloscopici e le ulteriori indagini del caso nella procedura incidentale di cui trattasi, giacché è evidente che tali norme si riferiscono esclusivamente all'ipotesi di arresto in flagranza e non già all'arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, come invero si evince dal fatto che l'art 389 cpp è inserito nel Titolo 6^ del codice di rito "Arresto in flagranza e fermo", mentre, il citato art. 121 disp. att. cpp risulta inserito nel capo 8^ "Disposizioni relative alle indagini preliminari" (il procedimento in questione pende, invece, in una fase successiva a quella delle suddette indagini) ed il suo comma 2, richiamando quello 1, fa espresso riferimento all'udienza di convalida dell'arresto o del fermo. Destituito di ogni fondamento è anche il riferimento all'art.68 cpp, che si riferisce esclusivamente al giudizio di cognizione (infatti, in caso di errore di persona, va pronunciata sentenza ex art. 129 cpp) ed in ogni caso tale norma si limita a stabilire che il giudice di merito, prima di provvedere, senta il P.M. e non già che possa ordinare al P.M. di procedere ad attività d'indagine diretta all'identificazione dell'imputato. Questa Corte rileva poi che non si rinviene alcuna norma del capo 6^ del Titolo 1^ del Libro 4^ ovvero del capo 1^ del Titolo 3^ del Libro 10 del Cpp (salvo quella prevista dall'art. 667 comma 2 cpp per l'ipotesi in cui, pur dopo l'interrogatorio della persona arrestata e le altre indagini utili alla sua identificazione anche a mezzo della p.g. da parte del giudice dell'esecuzione, rimanga incerta l'identità dell'arrestato medesimo) che radichi in capo al Tribunale del Riesame il potere di ordinare al P.M. di procedere ad indagini o comunque ad attività diretta all'identificazione certa dell'imputato.
Le ordinanze oggetto d'impugnazione vanno, perciò, annullate senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame di Napoli per l'ulteriore corso.
P.T.M.
La Corte;
- annulla senza rinvio le ordinanze impugnate ed ordina trasmettersi gli atti al Tribunale del Riesame di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2001