Sentenza 29 gennaio 2001
Massime • 1
La computabilità del compenso per lavoro straordinario ai fini della determinazione della indennità di anzianità, ai sensi dell'art. 2121 (testo originario) cod. civ., presuppone la continuità di tale prestazione, ravvisabile quando la stessa, pur variandone l'entità nel tempo, risponda ad un criterio di regolarità e di frequenza, e anche di mera periodicità, restando esclusa dal calcolo solo quella effettuata in via occasionale, transitoria e saltuaria. La non occasionalità e saltuarietà della prestazione di lavoro straordinario risultano sufficientemente dimostrate dalle buste paga dei lavoratori, senza che assuma rilevanza in contrario la fissazione, concordata in sede di contrattazione tra le parti, del numero di unità di personale, che non implica di per sè l'esclusione della necessità di ricorrere allo straordinario in virtù di una programmata predeterminazione delle esigenze aziendali.
Commentario • 1
- 1. Il vago tentativo di ricerca del senso logico del tfrFrancesco Pizzuto · https://www.diritto.it/ · 9 dicembre 2016
Per trattamento di fine rapporto si intende quella somma di denaro che spetta, a prescindere dalle ragioni di chiusura della relazione di subordinazione, a tutti i lavoratori dipendenti. La sua disciplina è rinvenibile all'art. 2120 del Codice Civile e il suo ammontare si calcola sulla base della retribuzione percepita nel corso del periodo lavorativo, tenuto conto della durata dello stesso. Concretamente il tfr spetta all'incirca nella misura di uno stipendio mensile all'anno. Più precisamente, per ogni anno di prestazione si divide l'intera paga annuale per 13,5. Questa “liquidazione finale” o “buonuscita” si compone di accantonamenti regolari effettuati dal datore di lavoro. Il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2001, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. GIANFR SERVELLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
POLIGRAFICI EDITORIALE SPA - DIVISIONE LA NAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA L.RE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato PERSIANI MATTIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAPALEONI MARCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI LO, BI RO, TI TO, IN FR, AN IO, GI IO, TI AU, NE RI, MP AURELIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato COSSU BRUNO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERRADINI LANDO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 426/97 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 08/10/97 R.G.N. 238/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/00 dal Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO;
udito l'Avvocato PROIA per delega PERSIANI;
udito l'Avvocato COSSU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.05.1994 i ricorrenti indicati in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della Poligrafici Editoriale spa La Nazione come operai secondo la classificazione del CCNL addetti poligrafici alle aziende editrici di giornali quotidiani e di aver fruito del cd. "esodo" previsto dall'art. 37 lettera c) legge 416/81, convenivano in giudizio la società predetta per sentirla condannare "a pagare ai ricorrenti, le differenze sull'indennità di anzianità, limitatamente alla frazione fino al 31.5.1982 e sull'indennità di esodo, che indicavano nel quantum, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 429 c.p.c. dalla cessazione del rapporto". E ciò in ragione del computo dei compensi continuativamente corrisposti per le ore lavorative prestate in misura eccedente l'orario ordinario previsto dal CCNL, che assumevano essere stato applicato in base ad un tacito accordo di stabilimento volto a garantire il soddisfacimento delle ordinarie esigenze aziendali - pur in una situazione di carenza degli organici - attraverso l'istituzione di turni caratterizzati da prestazioni di maggiore durata e retribuite secondo la tariffa straordinaria per la parte eccedente i limiti di orario contrattualmente previsti.
I ricorrenti evidenziavano il giudicato esterno formatosi sul thema decidendum a seguito della sentenza di questa Corte n. 9180/87. Instauratosi il contraddittorio, anche nei confronti dell'INPS, chiamato in causa, con sentenza in data 19 marzo/12 giugno 1996 n. 996, il Pretore di Firenze condannava la Poligrafici Editoriale La Nazione s.p.a. a corrispondere ai ricorrenti somme determinate tramite c.t.u. contabile, a titolo di differenze di indennità di anzianità maturata computando l'incidenza del lavoro straordinario prestato fino al 31.5.1982 sulla base della media degli ultimi cinque anni, con rivalutazione ed interessi legali dalla data di cessazione del rapporto, e l'INPS a pagare somme egualmente determinate a titolo di indennità di esodo, ex art. 37, lett. c) legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria),
ponendone l'onere dell'anticipazione a carico della Poligrafici Editoriale La Nazione s.p.a.; condannava infine la Poligrafici Editoriale La Nazione s.p.a. alle spese processuali e compensava quelle dell'INPS.
Proponeva appello avverso la sentenza la Poligrafici Editoriale La Nazione s.p.a., deducendo anzitutto l'insussistenza di un giudicato, costituito dalle precedenti pronunce, cui la Poligrafici Editoriali spa - Divisione La Nazione aveva dato esecuzione, stante la diversità dell'oggetto, e stante la successiva giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. sez. un. 3 aprile 1989 n. 1614) che nega la possibilità di dedurre di per sè dall'articolazione dell'orario un patto. Nel merito negava l'esistenza di un principio di onnicomprensività della retribuzione, nonché dei caratteri di continuità ed invariabilità della richiesta di lavoro straordinario, denunciando altresì carenza istruttoria sul punto. Precisava in fatto che la programmazione dello straordinario aveva presentato un andamento costante (sia pure per un periodo limitato di tempo) per il reparto operatori grafici, e non per gli altri reparti. Sosteneva poi l'appellante l'insussistenza del requisito della continuità richiesto dall'art. 2121 c.c. nella previgente formulazione.
Al riguardo proponeva la seguente interpretazione della normativa codicistica: rilevato che nel secondo comma i compensi continuativi erano menzionati a completamento di una serie di ipotesi espresse di compensi - provvigioni, premi di produzione, partecipazioni agli utili o a prodotti - considerate gradate, e rilevato che nel terzo comma era previsto il metodo di calcolo della media triennale solo per i compensi espressamente menzionati, ne deduceva che, mentre per tali espliciti compensi sarebbe stato sufficiente il requisito della continuità, per quelli residuali non nominati nel secondo comma, non ripresi dal terzo, a questo requisito si sarebbe dovuto aggiungere quello della fissità, o determinatezza costante nel quantum, perché altrimenti, al di fuori di un criterio mediale, non consentito da tale interpretazione, non ne risulterebbe possibile alcun tipo di inclusione nella base retributiva utile per l'indennità di anzianità. Conseguenza di tale premessa è che, in caso di straordinario fisso e continuativo, la retribuzione su cui calcolare l'indennità di anzianità sarebbe solo quella dell'ultimo mese, per definizione identica a tutti i mesi precedenti, senza possibilità di alcun ricorso a criteri mediali. Censurava quindi anche sotto tale profilo la decisione pretorile, che aveva viceversa fatto ricorso ad una media quinquennale e si doleva infine anche della decisione in punto di spese, chiedendo la condanna della controparte. Quanto alla indennità di esodo ex art. 37 L. 416/1981, ne sottolineava il carattere di questione conseguenziale alla precedente.
Gli appellati resistevano, mentre l'Inps rimaneva contumace. Il Tribunale di Firenze, con sentenza depositata l'8/10/1997, ha confermato la decisione del primo giudicante, ritenendo la continuità di fatto dei compensi erogati al titolo in esame, accertata con giudizio ex post, sufficiente a fondare la domanda dei lavoratori, anche a prescindere dall'accertamento del patto tacito allegato dai medesimi. Ciò, stante la configurabilità, ad opera dell'art. 2121 c.c., di un'ipotesi legale di retribuzione commisurata su base onnicomprensiva.
Avverso tale sentenza la Poligrafici Editoriale s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi ed illustrato da memoria, resistono i lavoratori con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamenta la ricorrente, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2109, 2120 ss. e 2697 c.c., e comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), in quanto il Tribunale di Firenze ha basato la soluzione accolta sul richiamo espresso ad alcune decisioni già pronunziate in precedenti giudizi svoltisi nei confronti della Poligrafici Editoriale. Inoltre sarebbe stata a carico dei lavoratori la prova dello svolgimento di lavoro straordinario, da essi non fornita, mentre la ricorrente avrebbe invano offerto di provare il carattere episodico, non programmato e comunque non fisso della prestazione. Aggiunge infine la società che ogni necessità aziendale era stata prevista dagli accordi sindacali che avevano dimensionato l'organico in misura tale da rendere del tutto occasionale lo straordinario.
Con il secondo motivo la società deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2109 e 2120 ss. C.C., e comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), in quanto il giudice dell'appello avrebbe ritenuto configurabile una situazione atta a consentire la costruzione di una fattispecie di continuità di lavoro straordinario rilevante ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità, disattendendo le contrarie indicazioni espresse dalla S.C., che in più occasioni aveva testualmente escluso la possibilità di desumere tale qualificazione "dal mero fatto dello svolgimento in via fissa e continuativa di prestazioni lavorative oltre l'orario normale". Inoltre il criterio della media quinquennale nel calcolo del dovuto, anziché della liquidazione dell'indennità sulla base dell'ultima retribuzione, indicato dai lavoratori sarebbe errato.
La società si duole infine, con il terzo motivo, della violazione e falsa applicazione degli artt. 37, L. n. 416/1981, e comunque dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto (art. 360, nn. 3 e 5, C.P.C.), posto che le censure di cui sopra, ove accolte, comporterebbero conseguenzialmente il venir meno della soluzione accolta per il ricalcolo del trattamento di esodo. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, si osserva come il Tribunale, con valutazione in fatto, abbia ritenuto del tutto esaustiva la prova posta a base dell'accertamento compiuto dal Pretore circa i caratteri della prestazione del lavoro straordinario, costituita dalle buste - paga dei lavoratori. Da tale non contestato dato documentale sono state desunte le caratteristiche dello straordinario, qualificate come rispondenti ai requisiti richiesti dal previgente art. 2121 c.c. per la computabilità nell'indennità di anzianità.
Espressamente il collegio di merito ha ancorato la propria soluzione a tale specifica valutazione della prova, escludendo la necessità di ricorrere "alla teorica del patto tacito che pure ha superato più volte il vaglio di legittimità, nella specifica vicenda de La Nazione". Non ha quindi pregio la doglianza della ricorrente riferita alla violazione dei principi dell'onere probatorio, sia perché la prova rigorosa richiesta in materia è stata correttamente ravvisata nelle risultanze documentali, sia in quanto la prova contraria del cui mancato espletamento la società si duole non risulta ne' specificatamente indicata in ricorso, ne' minimamente connotata quanto a decisorietà, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso (Cass. n. 2838/1999). A fronte dell'affermazione per cui la non occasionalità e la non saltuarietà dello straordinario risultano sufficientemente dimostrate ex post (Cass. nn. 13141/1991 e 6960/1991) dall'esame delle buste paga, è del pari infondato l'assunto che assegna alla contrattazione intervenuta tra le parti circa la misura degli organici il compito di dimostrare una programmata predeterminazione delle esigenze aziendali, così escludendosi in re ipsa la necessità di ricorrere allo straordinario se non per situazioni affatto eccezionali. Anche a prescindere dalla genericità dell'argomento, in assenza di riferimenti a specifici accordi o contratti nonché dalla sua novità rispetto ai motivi di appello, ne appare evidente l'assoluta controvertibiltà, posto che la concordata fissazione del numero di unità di personale non implica affatto di per sè l'implicita esclusione dello straordinario.
In conclusione il Tribunale ha correttamente applicato il consolidato principio espresso da questa Suprema Corte, per cui la computabilità del compenso per lavoro straordinario ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità, ai sensi dell'art. 2121 (testo originario) cod. civ., presuppone la continuità di tale prestazione, ravvisabile quando la stessa, pur variandone l'entità nel tempo, risponda ad un criterio di regolarità e di frequenza, e anche di mera periodicita, restando esclusa dal calcolo solo quella effettuata in via occasionale, transitoria e saltuaria (Cass. n. 3147/1993). A riguardo è appena il caso di sottolineare come la lettura del previgente art. 2121 c.c. nel senso - proposto dalla ricorrente - di imporre anche la determinatezza nel quantum, oltre a quello della continuità, per i compensi non espressamente menzionati dalla norma, sia contraddetta dall'anzidetto, costante orientamento che esplicitamente esclude la necessità della determinatezza o determinabilità del compenso, negandone il computo solo in presenza di situazioni del tutto sporadiche (Cass. n. 6745/1991). Va parimenti respinto anche il secondo motivo.
Anche se la censura non è formalmente diretta contro la sentenza impugnata, ma si limita a criticare il criterio mediale di "controparte", è agevole osservare come, dopo alcune iniziali affermazioni volte a privilegiare nel calcolo l'ultima retribuzione, questa Corte abbia definitivamente ritenuto che per il computo del suddetto compenso, in assenza di norme collettive, il giudice è svincolato da rigidi criteri di calcolo (come quello dell'importo minimo costantemente percepito dal lavoratore, quello dell'ultimo compenso prima della cessazione del rapporto, quello della media dei compensi dell'ultimo triennio, in analogia al criterio previsto dall'art. 2121 secondo comma cod. civ.) e percio, puo, procedere ad una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 432 cod. proc. civ., scegliendo eventualmente medie aritmetiche riferite non necessariamente ad un arco di tempo triennale, se non è rilevante per il riconoscimento del requisito della continuità della prestazione (Cass. n. 7177/1996, nonché Cass. n. 714/1997). In conseguenza del rigetto dei precedenti motivi, va infine respinto anche il terzo motivo, in quanto il calcolo del trattamento di esodo è connesso al computo dell'indennità di anzianità.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in L. 330.000, oltre a L. 4.000.000 (quattro milioni) per onorari. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2001