Sentenza 19 luglio 2012
Massime • 1
La procedura di correzione degli errori materiali non è applicabile nel caso in cui la Corte di cassazione, annullando senza rinvio la sentenza di assoluzione pronunciata dalla corte di Appello per essere il reato prescritto, abbia omesso di decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili. (Nel caso in esame, la Corte ha stabilito che alle parti civili ricorrenti spetta il diritto di adire il giudice civile per la soddisfazione delle pretese conseguenti l'annullamento senza rinvio della pronuncia assolutoria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/07/2012, n. 37118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37118 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2012 |
Testo completo
37 1 18 / 12 1257 Sentenza sezione VI n.: Registro Generale n.: 19483/12 Udlenza camera di consiglio 19 luglio 2012 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione sesta penale composta da: Tito Garribba Presidente Francesco Gramendola Consigliere Luigi Lanza Consigliere relatore Pier Luigi Di Stefano Consigliere CONSIGUERE Ercole Aprile ha pronunciato la seguente ORDINANZA Decidendo sul ricorso, proposto ex art. 130 cod. proc. pen. dalle parti civili EN AN e PR MA IA avverso la sentenza 22 settembre 2011 di questa sezione, pronunciata nei confronti di AP ER, nata il [...]. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Sante Spinaci che ha concluso per l'accoglimento della richiesta di correzione. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Con sentenza 9 giugno 2008 il Tribunale di Torre Annunziata ha ritenuto la responsabilità di AP ER, nata il [...], per il reato ex art. 340 cod. pen. condannandola, con la contestata recidiva, alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle medesime, da liquidarsi in separato giudizio. La Corte di appello di Napoli con sentenza 26 febbraio 2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata ha assolto l'imputata dal reato di cui all'art. 340 cod. pen. perchè il fatto non sussiste. Questa Corte di legittimità, con sentenza 22 settembre 2011, accogliendo il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, avverso la sentenza assolutoria della Corte di appello di Napoli, ha ritenuto l'impugnazione del P.M. ammissibile in rito e fondata nel sussistendo il delitto contestato, pronunciando peraltro merito, per intervenuta annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza prescrizione del reato contestato. Le parti civili, che non sono comparse all'udienza del 22 settembre 2011 avanti questa Corte, lamentano che il giudice di legittimità non abbia pronunciato condanna agli effetti dell'art. 578 cod. proc. pen. e chiedono che si provveda ora, in questa sede, a sensi dell'art. 130 cod. pen.. La domanda è inammissibile. La procedura di correzione degli errori materiali (art. 130 cod. proc. pen.), è infatti applicabile solo nel caso in cui la Corte di cassazione abbia omesso la statuizione sulle spese giudiziali, sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, dato che la relativa statuizione riveste natura accessoria e obbligatoria (cass. pen. sez. 2, 6809/2009 Rv. 243422 Massime precedenti Conformi: N. 46349 del 2007 Rv. 238885), ma non può essere applicata alle statuizioni ex art. 578 cod. proc. pen., considerato che la chiesta correzione- integrazione si risolverebbe in una modifica non consentita ex art. 130 cod. proc. pen.. Il ricorso quindi va dichiarato inammissibile, competendo alle parti civili ricorrenti il diritto di adire il giudice civile per la soddisfazione delle pretese, conseguenti al deliberato annullamento senza rinvio della pronuncia assolutoria della Corte di appello di Napoli. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in €. 300,00 (trecento).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 300,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 19 luglio 2012 Il consigliere estensore Luigi Lanza Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA] Tito GarTHE Janikh IL 26 SET 2012 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Fera Esposito