Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/1998, n. 4224
CASS
Sentenza 27 febbraio 1998

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In tema di valutazione probatoria delle dichiarazioni rese da un chiamante in correità, l'eventuale seminfermità di quest'ultimo non ha rilievo allorquando vi è la possibilità di effettuare un controllo, attraverso altre fonti processuali, della veridicità delle sue dichiarazioni; in tal caso, infatti, il problema della sua attendibilità intrinseca perde qualsiasi rilevanza, non potendosi in assoluto escludere che anche un seminfermo di mente, nel narrare un avvenimento accaduto sotto i suoi occhi, dica la verità, ed assumere come un dato ineliminabile che egli sia portato, sempre ed in qualsiasi caso, a stravolgere i fatti: si tratterà, eventualmente, di sottoporre la sua versione ad una verifica più rigorosa e puntuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/1998, n. 4224
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4224
    Data del deposito : 27 febbraio 1998

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