Sentenza 27 febbraio 1998
Massime • 1
In tema di valutazione probatoria delle dichiarazioni rese da un chiamante in correità, l'eventuale seminfermità di quest'ultimo non ha rilievo allorquando vi è la possibilità di effettuare un controllo, attraverso altre fonti processuali, della veridicità delle sue dichiarazioni; in tal caso, infatti, il problema della sua attendibilità intrinseca perde qualsiasi rilevanza, non potendosi in assoluto escludere che anche un seminfermo di mente, nel narrare un avvenimento accaduto sotto i suoi occhi, dica la verità, ed assumere come un dato ineliminabile che egli sia portato, sempre ed in qualsiasi caso, a stravolgere i fatti: si tratterà, eventualmente, di sottoporre la sua versione ad una verifica più rigorosa e puntuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/1998, n. 4224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4224 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 1998 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento