Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/01/2004, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - rel. Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL LU, domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difesa dall'Avv. Enrico Ciraldo come da procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
MM ST e DI CE.
- intimati -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Catania n. 4088/99 del 24.06.1999/10.11.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.09.2003 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per raccoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Mascalucia, in accoglimento della domanda proposta (con ricorso 9 marzo 1990) da OV Di EF, diretta ad ottenere l'eliminazione di servitù di veduta abusivamente realizzata sul fondo di sua proprietà, sito in contrada Pietà, condannava IA NÒ alla immediata eliminazione di tale servitù di veduta costituita sine titulo sul contiguo fondo (lati sud ed ovest), mediante riduzione in pristino dello stato dei luoghi o innalzamento del muro di recinzione sino a all'altezza di mt. 1,90, ovvero, in alternativa, mediante la realizzazione di una struttura in ferro e vetro opaco alta mt. 1,90 da installare sul preesistente muretto di recinzione.
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 4088/99 del 24.06/10.11.1999, rigettava l'appello di IA NÒ, che condannava alle spese del grado di giudizio.
Si legge in tale sentenza che "l'appellante con l'unico motivo dedotto si doleva perché il Pretore non teneva conto della situazione dei luoghi. In particolare non rilevava che il terrazzo prospiciente sulla proprietà del ricorrente ( Di EF ) era delimitato da muretto alto mt. 1,00, con soprastante rete metallica di recinzione alta mt. 1,00. Pertanto, rispetto al piano di calpestio del terrazzo di proprietà della NÒ, esisteva una visuale diretta a prospicere verso il (fondo del) ricorrente che non determinava una servitù di veduta perché era esclusa una veduta diretta verticalmente per esistenza del muretto di protezione e rete che delimitava le due proprietà. In altre parole la situazione dei luoghi era tale da impedire qualsivoglia prospicere, anche disagevole ed occasionale, per cui infondata sarebbe dovuta apparire al giudice di primo grado la lamentata e conseguente richiesta di eliminazione della servitù di veduta, giacché inesistente".
Il Tribunale riteneva infondato l'appello, osservando che tutte quelle aperture che non permettono di inspicere o di prospicere in alienum sono lucifere, anche se non hanno i caratteri prescritti dalla legge per le luci;
ed il vicino ha il diritto di esigere in ogni momento che esse siano rese conformi alle prescrizioni legali stabilite per queste ultime. Aggiungeva che il giudice di primo grado non era incorso in alcun vizio allorché aveva disposto l'esecuzione delle opere in questione, perseguendo non il fine di eliminare la veduta - invero inesistente da un punto di vista giuridico - bensì quello di regolarizzare la "luce" non conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 901-904 c.c.. Pertanto, il Tribunale escludeva il vizio di ultrapetizione, ritenendo che la gravata decisione andava corretta nei termini indicati, e concludeva per il rigetto dell'appello e conferma dell'impugnata sentenza.
Ha proposto ricorso per Cassazione IA AL in base a un solo motivo.
Gli intimati TI AR e TA ST non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che il giudice "non incorre in alcun vizio di ultra petizione" allorché, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di "eliminare una veduta inesistente da un punto di vista giuridico", la trasforma in domanda "di regolarizzare la luce non conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 901 e 904 c.c.." Il motivo è fondato.
È principio affermato da questa Suprema Corte che ove sia chiesta l'eliminazione di una servitù di veduta, che si assuma abusivamente esercitata da una terrazza, mediante l'innalzamento del parapetto della terrazza stessa in misura tale da non consentire l'affaccio, il giudice, che neghi l'esistenza della veduta dal predetto manufatto, non può ugualmente disporre l'innalzamento di quel parapetto, non potendosi ravvisare, a norma dell'art. 112 c.p.c., nella pretesa attrice un'istanza implicita di regolarizzazione di luce, tenuto conto del carattere meramente strumentale della richiesta di esecuzione delle predette opere, rispetto alla proposta "actio negatoria servitutis", nonché della diversità dell'una e dell'altra domanda, tanto per "petitum" che per "causa pretendi (Cfr. Cass.
8.7.1980 n. 4357 citata dal ricorrente, nonché Cass.
7.5.1993 n.
5278). Tale principio va ribadito non essendovi ragioni sufficienti per discostarsene.
Pertanto, viola il disposto dell'art 112 c.p.c. il giudice che, come nel caso in esame, anziché pronunciare sulla domanda di negatoria servitutis, disponga, invece, la regolarizzazione di luce. In base alle considerazioni svolte, il ricorso va, quindi, accolto;
l'impugnata sentenza va cassata e la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte di Appello di Catania che si atterrà al principio sopra esposto e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione, facendone questa Corte espressa rimessione (art. 385, ult. cpv., c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame alla Corte di Appello di Catania che si atterrà al principio sopra esposto e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 settembre 2003. Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004