Sentenza 8 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/05/2001, n. 6368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6368 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANOD 6 36 8 / 0 1 LA CORTE SUPREMA DI AZIONE PER SEZIONE PRIMA CIVILE PAGAMENTO DI DEBITO DI MASSA FALLIMENTARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20764/99 Presidente Dott. Alfredo ROCCHI Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO Cron.14223/ter Consigliere Dott. Walter CELENTANO Rep. 2293 Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Ud. 07/03/2001 Rel. Consigliere Dott. Aniello NAPPI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSATION UFFICIO COPIE SE NTENZA Richiesta copia stu dal Sig. SIL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L 3005 MILANI GUIDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA _il. 121 IL CANCELLIERE TAGLIAMENTO 55, presso l'avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CANCELLERIA ANTONIO DALLA SANTA, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
CO MA CASSAZIONE FALLIMENTO COSTIERI ALTO ADRIATICO SpA, in persona del 0 COPIE Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA Richiesta copia stucio dal SI PAOLETTI presso l'avvocato NICOLO' TORTOLINI 34, PAOLETTI 3000 ' 4 LUG. 2001 _2001 rappresentato e difeso dall'avvocato LINO GUGLIELMUCCI IL CANCELLESS 616 giusta procura in calce al controricorso;
1 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio controricorrente - dal Sig. GARGANI per diritti ✓. 3000 contro 31 LUG. 2001 BANCO AMBROSIANO VENETO SpA, in persona del Presidente IL CANCELLIERE del Consiglio di Amministrazione pro tempore, 55,elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI presso l'avvocato BENEDETTO GARGANI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente avversO la sentenza n. 789/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 28/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2001 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il resistente, NC IA VE, Gargani, che ha chiesto il rigetto del l'Avvocato ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 10 gennaio 1995 DO LA convenne in giudizio davanti al Tribunale di Venezia la curatela del fallimento della Costieri Alto Adriatico spa, dichiarato il 26 novembre 1981, e il NC IA VE spa, chiedendone la condanna 2 alla restituzione di un suo libretto di risparmio al portatore depositato presso la banca convenuta a garan- zia di fideiussioni prestate in favore della società poi fallita. Dedusse l'attore che, dopo il fallimento della Co- stieri Alto Adriatico spa, amministrata da suo padre IO LA, egli era stato dichiarato personalmente fallito, con sentenza del 25 marzo 1983, quale presunto socio di fatto del padre. E in pendenza dei fallimenti, il 23 agosto 1883, la banca convenuta, rinunciando a far valere il diritto di pegno, aveva consegnato all'unico curatore fallimentare di entrambe le procedu- re le somme depositate sul libretto di risparmio, pe- raltro già sottoposto a sequestro penale, estinguendo- lo. Sennonché il 20 aprile 1984 la sentenza dichiarati- va del suo fallimento era stata definitivamente annul- lata;
ed egli, tornato in bonis, pretendeva la restitu- zione del danaro di sua proprietà, inopinatamente ac- quisito all'attivo del fallimento Costieri Alto Adria- tico spa. Con sentenza resa il 16 maggio 1996 il tribunale adito dichiarò inammissibile la domanda proposta nei confronti del fallimento e rigettò la domanda proposta contro il NC IA VE. E questa decisione fu confermata con sentenza resa il 27 maggio 1999 dalla 3 Corte d'appello di Venezia, che rigettò l'impugnazione proposta dall'attore. Ritennero i giudici del merito: a) la domanda nei confronti dell'amministrazione fallimentare è inammissibile, in quanto non proposta davanti al Tribunale fallimentare e secondo il rito previsto per le procedure concorsuali;
b) la domanda nei confronti della banca è infonda- ta, perché le somme depositate sul libretto di rispar- mio furono consegnate al curatore di entrambi i falli- in seguito a una transazione, nell'ambito dellamenti quale la banca aveva rinunciato a far valere il proprio diritto di pegno. Ricorre per cassazione DO LA, che propone due motivi d'impugnazione, cui resistono con controri- corso il NC IA VE spa e la curatela del fallimento della Costieri Alto Adriatico spa. Hanno de- positato memorie LA e NC IA. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce viola- zione degli art. 24 e 93 legge fall., 2033, 2043, 2036, 2037, 2041 c.c., 382 c.p.c., sostenendo che la sua pre- tesa nei confronti del fallimento della Costieri Alto Adriatico spa non doveva essere equiparata a quelle de- rivanti dal fallimento, per le quali è prevista 4 l'esclusiva competenza del tribunale fallimentare. Il motivo è infondato. Nella giurisprudenza di questa Corte, invero, è in- discusso che anche i crediti di massa, vale a dire i crediti vantati nei confronti dell'amministrazione fal- limentare e non del fallito, come quello del ricorren- te, debbono essere fatti valere nell'ambito della pro- cedura fallimentare: con la procedura de plano, previ- sta dall'art. 26 legge fall., quando si tratti di cre- coinvolti direttamente gli organi diti che vedono concorsuale, con l'insinuazione dell'amministrazione 93 e s.nel passivo fallimentare, а norma degli art. legge fall., quando si tratti di debiti non contratti direttamente dagli organi del fallimento (Cass., sez. 537590, Cass., sez. I,I, 14 giugno 2000, n. 8111, m. 2 febbraio 2001, n. 1500, m. 543604). E altrettanto indiscusso è che deve essere dichiarata improponibile l'azione eventualmente avanzata da un tale creditore dinanzi al tribunale ordinario (Cass., sez. I, 11 no- vembre 1998, n. 11379, m. 520611).
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vio- lazione degli art. 1218, 1223, 1224, 1228, 2790, 2792, 2794, 2786, 1965 e 1967 c.c., nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. Sostiene che la corte d'appello ha fondato la propria decisione 5 su un'inesistente transazione, mentre in realtà si era trattato solo della rinuncia agli atti di un giudizio. E aggiunge che, benché la banca avesse consegnato il danaro all'unico curatore di entrambi i fallimenti, la ricevuta che le era stata rilasciata era a nome del cu- ratore del fallimento della Costieri Alto Adriatico spa, non del fallimento di DO LA, mentre nulla autorizzava il trasferimento del suo danaro nell'attivo del fallimento della società. Sicché la banca violò il suo obbligo di custodire il libretto e restituirlo al titolare. Anche questo motivo è infondato. Non ha alcuna rilevanza, in realtà, quali furono le modalità della rinuncia della banca а far valere il proprio diritto di pegno sul libretto di risparmio. Ciò che rileva è che, in conseguenza di tale rinuncia, la banca consegnò il danaro depositato su quel libretto alla persona legittimata a pretenderlo, vale a dire al curatore del fallimento di DO LA, non ancora re- vocato. Né una responsabilità della banca può farsi de- rivare dal successivo comportamento del curatore falli- mentare, che riversò la somma nell'attivo del fallimen- to della Costieri Alto Adriatico spa e rilasciò una ri- cevuta intestata a tale fallimento.
P.Q.M.
6 La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. tifledofour Così deciso in Roma, il 7 marzo 2001,, nella camera di consiglio della prima Sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente Aniello Nappi Alfredo ви DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CA LIERE - 8 MOC 2001 Marie toons Maria Oggi, IL CANCELUERE Many in Muzz hows 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Pagistrato in a GIU 200 berie 4 29290 versato S. 290.000 DUECENTONOVANTAMILA p. Dirigente Area Serviz! (D.ssa Maria Grazia DI Il Responsabile Servizio dizić (Dr M. BACOCH NI) 1060 7