Sentenza 18 gennaio 2006
Massime • 1
Non sussiste lo stato di quasi flagranza che rende legittimo l'arresto, se l'inseguimento da parte della polizia giudiziaria, che poi culmina con l'arresto, trova causa non già nella diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria ma nella denuncia della persona offesa.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite sulla nozione di “quasi flagranza”: limitiGuido Todaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, apri il file allegato. 1. La libertà è la regola, le sue limitazioni configurano ipotesi eccezionali e le correlate norme sono, pertanto, di stretta interpretazione. Verità ovvia e principio sacrosanto del nostro processo penale, che, però, ogni tanto – anzi, spesso purtroppo – occorre ricordare, a fronte di letture riduttive ovvero interpretazioni devianti. Il caso in esame ne è un esempio: la questione controversa concerne l'esatta determinazione delle coordinate concettuali della nozione di “quasi flagranza”, con particolare riferimento alla fattispecie rappresentata dall'“inseguimento”: dilatarne il significato, di là della lettera …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2006, n. 7161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7161 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 18/01/2006
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - est. Consigliere - N. 73
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 23953/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PESCARA;
avverso l'ordinanza con la quale, in data 15 aprile 2005, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pescara non aveva convalidato l'arresto di:
LL UA, eseguito dalla polizia giudiziaria in data 14 aprile 2005;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita, all'Udienza in Camera di consiglio del 18 gennaio 2006, la relazione del Consigliere, Dott. Francesco Monastero;
lette le requisitorie scritte del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza pronunciata in data 15 aprile 2005, il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Pescara, all'esito dell'udienza di convalida, ritenuto che l'arresto era stato operato fuori dai casi di flagranza in quanto l'indagata era stata arrestata quando era già rientrata nella propria abitazione, e, quindi, a una certa distanza temporale dal fatto, non convalidava l'arresto di LI UA e ne ordinava la immediata liberazione se non detenuta per altra causa.
Avverso tale decisione ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara rilevando che il Giudice ha fatto erronea applicazione della legge penale e, segnatamente, dell'art. 382 cod. proc. pen.. Ricostruiti preliminarmente i profili fattuali della vicenda e rilevato che l'indagata era stata arrestata dopo soli trenta minuti dal tentativo di rapina, il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità che, nell'interpretare la nozione di quasi flagranza, ha sempre ritenuta sufficiente la continuità dell'inseguimento compresa l'azione che, subito dopo i fatti, viene intrapresa per raggiungere la persona da arrestare.
E, nella specie, non vi sarebbe dubbio, ad avviso del ricorrente che nello strettissimo lasso temporale intercorso tra il fatto e l'arresto, non si sarebbe mai verificata alcuna interruzione dell'attività di ricerca avviata dalla polizia giudiziaria immediatamente dopo aver acquisito la notizia del reato. Con requisitorie scritte, anche il Procuratore generale presso questa Corte chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Risulta, infatti pacificamente dagli atti che l'arresto è stato operato fuori dai casi di flagranza in quanto l'indagata è stata arrestata quando ormai era rientrata nella propria abitazione, dopo che la polizia, acquisite le opportune informazioni presso il negozio dove si erano verificati i fatti, era risalita alla sua identità tramite il numero di targa dell'auto con la quale si era allontanata. Sostiene il ricorrente che, nella specie, ricorreva la cd. "quasi flagranza", non essendosi registrata alcuna soluzione di continuità tra l'azione di ricerca, l'inseguimento ad opera della polizia giudiziaria, e la materiale esecuzione dell'arresto. Ciò è sicuramente vero, come è altrettanto vera la circostanza che l'arresto era intervenuto dopo circa 30 minuti dai fatti, e, quindi, entro un brevissimo lasso di tempo dalla commissione del reato. Cionondimeno non può, da tali premesse, inferirsi la erroneità del ragionamento seguito dal giudice per le indagini preliminari, che ha osservato come l'arresto era intervenuto dopo che l'indagata era rientrata nella propria abitazione ed era stata identificata e rintracciata dagli agenti operanti a seguito di indagini effettuate presso il negozio dove era avvenuto il tentativo di rapina e a seguito delle informazioni ricevute relativamente al numero di targa dell'auto con la quale la stessa si era allontanata.
In un tale contesto fattuale, correttamente il giudice non ha convalidato l'arresto mancando in chi vi ha proceduto, la diretta e autonoma percezione del reato, delle tracce del reato medesimo e del loro collegamento con l'indagato.
Questa Corte ha più volte affermato che quando l'individuazione del reo avviene non a seguito di diretta percezione dei fatti da parte di chi opera l'arresto ma sulla base delle indicazioni della persona offesa o di terze persone, pur presenti ai fatti, si inserisce un apprezzamento di elementi probatori estranei alla ratio dell'istituto della "quasi flagranza".
In altre parole, lo stato di quasi flagranza deve essere escluso quando l'azione che porta all'arresto trova il suo momento iniziale non già in un immediato inseguimento da parte della polizia giudiziaria a seguito di diretta percezione dei fatti ma a seguito di denuncia della parte offesa (cfr., Cass., sez. 5, n. 3032, 21 giugno 1999; Cass., sez. 4, n. 17619, 5 febbraio 2004): infatti, ciò che qualifica "l'inseguimento" di cui all'art. 382 c.p.p., comma 1, non e certo la durata, ben potendo lo stesso protrarsi per un tempo anche notevolmente lungo ma la diretta percezione dei fatti da parte della persona che si pone all'inseguimento e l'assenza di ogni soluzione di continuità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2006.