Cass. pen., sez. V, sentenza 21/06/1999, n. 3032
CASS
Sentenza 21 giugno 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non è legittimo l'arresto in flagranza quando manchi in chi vi procede la immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento con l'indagato (così detta quasi-flagranza); invero, nel caso in cui la individuazione del soggetto attivo del reato si fondi, non sulla diretta percezione dei fatti da parte di chi opera l'arresto, ma sulle indicazioni di terze persone, pur presenti ai fatti, o su dichiarazioni confessorie dello stesso accusato, si richiede un apprezzamento di elementi probatori estranei alla "ratio" dell'istituto. (Fattispecie in cui l'agente, resosi responsabile di furto in un supermercato, era stato tratto in arresto perché riconosciuto da un commesso, cui era stato mostrato, mentre era per strada, dalla polizia giudiziaria).

Commentario1

  • 1Le Sezioni unite sulla nozione di “quasi flagranza”: limiti
    Guido Todaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, apri il file allegato. 1. La libertà è la regola, le sue limitazioni configurano ipotesi eccezionali e le correlate norme sono, pertanto, di stretta interpretazione. Verità ovvia e principio sacrosanto del nostro processo penale, che, però, ogni tanto – anzi, spesso purtroppo – occorre ricordare, a fronte di letture riduttive ovvero interpretazioni devianti. Il caso in esame ne è un esempio: la questione controversa concerne l'esatta determinazione delle coordinate concettuali della nozione di “quasi flagranza”, con particolare riferimento alla fattispecie rappresentata dall'“inseguimento”: dilatarne il significato, di là della lettera …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/06/1999, n. 3032
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3032
Data del deposito : 21 giugno 1999

Testo completo