Sentenza 21 giugno 1999
Massime • 1
Non è legittimo l'arresto in flagranza quando manchi in chi vi procede la immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento con l'indagato (così detta quasi-flagranza); invero, nel caso in cui la individuazione del soggetto attivo del reato si fondi, non sulla diretta percezione dei fatti da parte di chi opera l'arresto, ma sulle indicazioni di terze persone, pur presenti ai fatti, o su dichiarazioni confessorie dello stesso accusato, si richiede un apprezzamento di elementi probatori estranei alla "ratio" dell'istituto. (Fattispecie in cui l'agente, resosi responsabile di furto in un supermercato, era stato tratto in arresto perché riconosciuto da un commesso, cui era stato mostrato, mentre era per strada, dalla polizia giudiziaria).
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite sulla nozione di “quasi flagranza”: limitiGuido Todaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, apri il file allegato. 1. La libertà è la regola, le sue limitazioni configurano ipotesi eccezionali e le correlate norme sono, pertanto, di stretta interpretazione. Verità ovvia e principio sacrosanto del nostro processo penale, che, però, ogni tanto – anzi, spesso purtroppo – occorre ricordare, a fronte di letture riduttive ovvero interpretazioni devianti. Il caso in esame ne è un esempio: la questione controversa concerne l'esatta determinazione delle coordinate concettuali della nozione di “quasi flagranza”, con particolare riferimento alla fattispecie rappresentata dall'“inseguimento”: dilatarne il significato, di là della lettera …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/06/1999, n. 3032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3032 |
| Data del deposito : | 21 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale LACANNA Presidente del 21.6.1999
Dott. Lucio TOTH Consigliere SENTENZA
" Andrea COLONNESE " N.3032
" Giuliana FERRUA " REGISTRO GENERALE
" Aniello NAPPI " N.39510/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ZI NI, n. a Cosenza il 16 settembre 1998
avverso l'ordinanza del Pretore di Siena in data 18 settembre 1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI Lette le conclusioni del P.M., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
Motivi della decisione
NI ZI ricorre per cassazione contro l'ordinanza che ne ha convalidato l'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria nel presupposto della quasi flagranza di un tentato furto, ritenuta sulla base dell'individuazione personale eseguita da un dipendente dell'azienda ove si erano svolti i fatti.
Il ricorrente propone due motivi d'impugnazione: con il primo denuncia violazione degli art. 381 e 382 c.p.p., lamentando che non sussistevano i presupposti della flagranza, essendo stato eseguito l'arresto sulla base delle dichiarazioni di un testimone cui egli fu mostrato per istrada dalla polizia e che lo riconobbe come autore del tentato furto;
con il secondo deduce mancanza di valutazione dei presupposti dell'arresto indicati dall'art. 381 comma 4 c.p.p. Il primo motivo del ricorso è fondato.
La flagranza del reato giustifica l'arresto in quanto chi vi procede sia diretto testimone del fatto;
e l'estensione del presupposto dell'arresto ai casi di quasi flagranza si giustifica solo quando sia, comunque, immediata la percezione di un nesso tra il reato e il suo autore.
Non è invece legittimo l'arresto quando manchi in chi vi procede l'immediata, diretta e autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivoco con l'indiziato. Non è legittimo l'arresto che si fondi sulla percezione di testimoni o sulle dichiarazioni confessorie rese dallo stesso accusato (Cass., sez. I, 11 dicembre 1996, Palmarini, m. 207085), perché in questi casi, mancando una percezione diretta dei fatti, si richiede un'apprezzamento di elementi probatori estranei alla ratio dell'istituto.
Il secondo motivo del ricorso rimane assorbito dall'accoglimento del primo, che determina l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 21 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 1999