Sentenza 14 novembre 2008
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, il giudice del riesame può integrare la motivazione del provvedimento impugnato a condizione che esso contenga, sia pur con incompletezze o lacune, le ragioni giustificative del vincolo sul bene.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2008, n. 47000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47000 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO AN - Presidente - del 14/11/2008
Dott. PRESTIPINO AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1679
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere - N. 033566/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AD AN, N. IL 30/03/1954;
avverso ORDINANZA del 18/06/2008 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PRESTIPINO AN;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO O., che conclude per annullamento con rinvio.
Udito il difensore Avv. GAMBARDELLA F. di Lamezia Terme che conclude per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con decreto del 1 febbraio 2008, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro emetteva decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di SA AN, indagato per i reati di cui agli artt. 110, 316 bis, 319, 323, 416, 640, 640 bis c.p., L.17/1, artt. 1 e 2. In sintesi, rilevava il PG che nel corso delle indagini, era emerso che il SA e un altro imprenditore calabrese, avevano effettuato, in occasione di una campagna elettorale svoltasi nel 2005 per il rinnovo dell'assemblea regionale della Calabria, cospicue sovvenzioni finanziarie a favore di quegli che sarebbe poi diventato il Presidente della giunta regionale. Secondo il PG, in cambio dei finanziamenti i due imprenditori, indicati come soggetti capaci di condizionare il voto popolare, si erano assicurati la possibilità di intervenire nella formazione di leggi regionali e di influenzare la stesura di bandi di gara per appalti pubblici in modo calibrato sulle specifiche capacità operative delle loro imprese, al fine di aggiudicarsi le gare. Il SA aveva poi potuto manovrare erogazioni pubbliche a favore di società da lui controllate, distraendole a favore di personaggi appartenenti ad influenti ambienti politici. Contro il decreto il difensore del SA proponeva ricorso per cassazione, convertito però in istanza di riesame, con ordinanza della Suprema Corte del 10.7.2008. Investito dell'impugnazione, il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza del 18.9.2008 rigettava il ricorso. Nell'ordinanza si affronta la questione preliminare sollevata dalla difesa circa la preclusione all'iniziativa cautelare del PG, derivante dal giudicato cautelare formatosi in relazione al precedente provvedimento dello stesso Tribunale del 5.4.2007, con cui era stato annullato un primo decreto di sequestro.
Rileva, però, al riguardo, il Tribunale, che solo dopo quella pronuncia erano sopravvenute fonti di prova idonee a fare apprezzare positivamente il fumus delle asserzioni accusatorie, e cita, in particolare, esemplificativamente, alcuni verbali di sommarie informazioni testimoniali assunte tra il 10 gennaio e il 12 febbraio 2008 (Peraltro, nel seguito del provvedimento vengono citate anche altre fonti testimoniali, assunte nel dicembre 2007 e, quindi anch'esse successivamente all'ordinanza del 5.4.2007). Precisano, inoltre, i giudici territoriali, le diverse caratteristiche del giudicato cautelare rispetto a quello "ordinario", alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte (sentenza 35482/2007), secondo cui il giudicato cautelare copre il dedotto (anche per implicito) ma non il deducibile, e il procedimento cautelare non teme i giudizi contrastanti, poiché essi sono congeniali alla natura dinamica della fattispecie cautelare, che impone di attribuire valore fondamentale alla congruenza tra la situazione di fatto esistente in un dato momento del procedimento e le misure cautelari in atto.
Nel merito delle doglianze avanzate dal ricorrente, il Tribunale premette che il sindacato del giudice del riesame in tema di sequestro probatorio non deve investire la concreta fondatezza dell'accusa, il cui riscontro è riservato al giudice della cognizione del merito, ma soltanto la verifica dell'astratta possibilità di sussumere i fatti accertati nelle fattispecie di reato ipotizzate.
L'accertamento del fumus della fondatezza delle esigenze sottese all'adozione della misura, va quindi effettuato sotto il profilo della congruità degli elementi di fatto e di diritto dell'accusa così come rappresentati nel provvedimento cautelare, e l'astratta configurabilità dell'ipotesi di reato giustificativa della misura è sufficiente a prescindere dall'attuale individuazione dell'autore del reato;
in considerazione dell'intrinseca differenza tra misure cautelari reali e personali, alla quale corrispondono diverse condizioni generali di applicabilità.
Nelle articolate premesse in diritto dell'ordinanza, i giudici del riesame ricordano anche la sperimentata tenuta di tali principi rispetto al quadro costituzionale, citando la sentenza della Corte Costituzionale nr. 153/2007. Riguardo al profilo della pertinenza delle cose oggetto del sequestro preventivo, all'ipotesi di reato astrattamente configurabile, rileva l'ordinanza, che tale rapporto non può essere considerato in termini esclusivi di relazione immediata, dovendo essere considerato ammissibile il sequestro di qualunque oggetto significativo, anche come elemento indiretto di valutazione, al fine della ricostruzione dei fatti.
Il Tribunale indugia quindi sugli elementi addotti dall'accusa a dimostrazione del fumus dell'iniziativa cautelare, deducendo l'identificabilità di un illecito contesto di scambi e collusioni tra politici e imprenditori nel segno della convergenza di interessi affaristici, economici ed elettorali, all'interno di un sistema di relazioni personali che vedrebbe il dominante protagonismo dello stesso SA.
In questo contesto, sarebbe sicuramente ravvisabile, secondo i giudici del riesame, il fumus commissi delicti dei reati di cui agli artt. 316 bis, 640 e 640 bis c.p., come condizione idonea a legittimare il provvedimento cautelare, con la conseguente superfluità dell'indagine in ordine alla sussistenza del fumus anche in ordine agli altri reati indicati nel decreto di sequestro. Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa, deducendo, in primo luogo, che nel decreto di sequestro impugnato sarebbe del tutto omessa l'indicazione delle condotte addebitabili al SA. Al riguardo, la difesa cita un intervento delle sez. un. di questa Corte, sulla questione della necessità della motivazione sulle finalità probatorie del decreto di sequestro, ricordando che in quell'occasione, la Corte, chiamata a risolvere un contrasto giurisprudenziale sull'argomento, affermò che il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto da idonea motivazione in ordine alle esigenze probatorie da soddisfare con il provvedimento cautelare, e che la carenza argomentativa al riguardo da parte dell'organo che lo ha adottato, non potrebbe essere surrogata dal Tribunale del riesame eventualmente adito dall'interessato, competendo solo al pubblico ministero, come titolare del potere investigativo, di individuare le specifiche esigenze probatorie funzionali all'accertamento del fatto reato per cui si procede. In definitiva, la mancata indicazione, nel decreto di sequestro da parte del pubblico ministero procedente, delle connesse esigenze probatorie, dovrebbe portare, da un lato, il giudice del riesame ad annullare il provvedimento senza possibilità di procedere ad alcuna integrazione sanante e, dall'altro, la Corte di Cassazione, investita del ricorso contro l'ordinanza del Tribunale del riesame che eventualmente avesse disegnato di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità probatorie del sequestro taciute dal P.G., ad annullarla senza rinvio, disponendo la restituzione del bene sequestrato all'avente diritto.
Di più, secondo il ricorrente, che cita ulteriori arresti della giurisprudenza di legittimità, non sarebbe emendabile da parte dal giudice del riesame, con l'esercizio di poteri di integrazione della motivazione, del provvedimento impugnato, neppure la mancata indicazione nel decreto di sequestro, del reato in relazione al quale esso sia adottato, spettando solo al pubblico ministero l'individuazione dei fatti specifici in ordine ai quali condurre le indagini preliminari ed emettere i provvedimenti ritenuti utili. Nè potrebbe affermarsi, in senso contrario, che nessuna norma giuridica prevede che il decreto di sequestro probatorio contenga, a pena di nullità, l'enunciazione del fatto-reato per cui si procede, perché tale necessità è desumibile dal generico obbligo di motivazione del provvedimento prescritto dall'art. 253 c.p.p., comma 1, che non potrebbe essere soddisfatto dalla semplice indicazione delle norme incriminatici senza alcuna indicazione dei fatti che sarebbero ad esse riconducibili.
Dalle omissioni del PG relative alle finalità probatorie perseguite con il decreto di sequestro e all'identificazione dei fatti di reato all'accertamento dei quali dovrebbe essere volta la misura cautelare reale, conseguirebbe quindi che il decreto dovrebbe essere considerato emesso in violazione di legge e in pregiudizio dei diritti della difesa. Fatte queste premesse, il ricorrente lamenta che il tribunale avrebbe completamente trascurato le linee guida fissate dalla giurisprudenza di legittimità, perché, secondo la testuale formulazione della censura, "interloquisce, respingendo il gravame, e confermando sostanzialmente il decreto di sequestro per le sole ipotesi di cui agli artt. 316 bis, 640 e 640 bis c.p.. Nel contempo si dilunga, esclusivamente, sulla presunta esistenza di un accordo elettorale illecito tra il Presidente della Regione Calabria e il SA, evocando nel contempo, le dichiarazioni di numerosi testi i quali, a vario titolo, si sarebbero occupati, è bene ribadirlo immediatamente, sempre ed esclusivamente dei rapporti tra i due predetti, senza lontanamente adombrare un solo sospetto su truffe e malversazioni, ipotesi quest'ultima incomprensibilmente contestata pur nell'assenza dell'atto tipico della malversazione, che è l'elargizione di finanziamenti o sovvenzioni da parte dello Stato a favore di chicchessia, tanto meno a favore del SA". Un secondo segmento argomentativo del ricorso, riguarda l'aggiramento, da parte dei giudici del riesame, delle questioni sollevate dalla difesa con riferimento all'ipotizzabilità, nelle condotte oggetto di indagine, del reato di corruzione, in difetto della qualità di pubblico ufficiale del presunto corrotto al momento del fatto.
Si sostiene che il Tribunale avrebbe prudentemente omesso ogni valutazione sul punto, consapevole della fragilità della tesi secondo la quale il patto corruttivo potrebbe ravvisarsi negli stessi termini di rilevanza penale ipotizzati dall'art. 360 c.p., anche quando la prestazione corruttiva fosse eseguita o promessa soltanto in vista della futura assunzione della qualità di p.u. da parte del soggetto passivo della corruzione. Contesta, inoltre, la difesa, le valutazioni del giudice del riesame in ordine all'inopponibilità nella specie, di un giudicato cautelare, non sul piano dei principi espressi dal Tribunale, ma per il difetto, in concreto, di elementi di prova sopravvenuti che soli potrebbero giustificare il superamento della precedente pronuncia dello stesso Tribunale. Nel ricorso si contesta poi la stessa configurabilità delle ipotesi di reato rispetto alle quali i giudici del riesame hanno individuato il fumus commissi delicti.
Deduce, infatti, il ricorrente, che il decreto di sequestro contiene un riferimento ad articoli di legge, ma non a figure criminose, difettando in altre parole nel provvedimento cautelare, le indispensabili precisazioni in punto di fatto sugli estremi delle condotte corrispondenti ai titoli di reato, con la conseguente esclusione della possibilità di un'effettiva verifica delle condizioni di legittimità del sequestro alla stregua del necessario controllo di compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, controllo sostanzialmente eluso dall'ordinanza impugnata, che riprodurrebbe al riguardo le stesse carenze argomentative che caratterizzano il decreto di sequestro. Il ricorrente scorre quindi in rassegna le ipotesi di reato sulla configurabilità delle quali l'ordinanza impugnata si è espressa affermativamente, rilevando in contrario:
a) quanto all'art. 316 bis c.p., che anche a seguire la linea accusatoria, non sarebbero identificabili i soggetti in ipotesi beneficiari di contributi o finanziamenti di Enti Pubblici distratti dalle finalità di legge, ne' le fonti di prova riferibili alla stessa ipotesi di reato;
b) quanto agli artt. 640 e 640 bis c.p., che difetterebbe del tutto l'indicazione degli artifici e dei raggiri tali da indurre la persona offesa a porre in essere atti dispositivi con altrui danno;
c) quanto al D.P.R. n. 570 del 1960, art. 86, ripescato dal ricorrente dal silenzio al riguardo serbato nell'impugnata ordinanza, che la formulazione dell'accusa sarebbe ben lontana dallo rispecchiare la fattispecie incriminatrice, non essendovi traccia di pattuizioni concernenti dichiarazioni di presentazioni di candidature, o di manipolazioni di voti elettorali o di astensioni. Senza considerare che il reato, commesso, secondo l'accusa, nel 2005, sarebbe ormai prescritto, essendo scaduto il termine prescrizionale di due anni fissato dal D.P.R. n. 570 del 1960, art. 100, ritenuto applicabile dalla Corte di cassazione anche alle elezioni regionali. Il ricorrente, che ha anche prodotto memoria difensiva. successivamente al deposito del ricorso, insiste quindi per l'annullamento del provvedimento impugnato.
Conviene premettere che i temi di indagine sottoposti all'attenzione di questa Corte dal ricorrente, vanno esaminati alla luce del principio normativamente fissato dall'art. 325 c.p.p., secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge Cassazione Sez. 2, 18/12/2007 RIC. Ivanov). Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di sottolineare che in tale nozione devono essere compresi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante, o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Corte di Cassazione SEZ. Un. 29/05/2008, Ivanov). La puntualizzazione dei limiti di impugnabilità dei provvedimenti in materia di sequestro preventivo, consente subito di ritenere infondata l'eccezione del ricorrente relativa alla presunta violazione, da parte dei giudici del riesame, del cd. giudicato cautelare.
Si è già ricordato in premessa, che nel provvedimento impugnato si citano nuove acquisizioni probatorie successive alla precedente ordinanza dello stesso Tribunale del 5.4.2007, che aveva annullato un primo decreto di sequestro nei confronti del SA, mentre da parte sua il ricorrente, premessa l'astratta condivisibilità del principio affermato dai giudici del riesame secondo cui il giudicato cautelare copre il dedotto e il deducibile, si limita poi ad eccepire, ma del tutto apoditticamente (pag. 5 del ricorso), che nel caso di specie farebbero difetto proprio gli elementi sopravvenuti idonei a superare il precedente giudicato.
Da un lato, non è quindi ravvisabile, sotto il profilo del ritenuto superamento del precedente giudicato cautelare, un difetto di motivazione del provvedimento impugnato così radicale da potere essere riconducibile al vizio di violazione di legge;
dall'altro, appare semmai inammissibile, nella sua genericità, la specifica censura del ricorrente. Passando quindi all'esame della fondamentale questione dell'astratta configurabilità delle ipotesi di reato indicate nel decreto di sequestro, si deve confutare la deduzione difensiva alla stregua della quale il decreto conterrebbe soltanto un'elencazione di norme incriminatici senza alcuna corrispondenza con fatti concreti idonei a sostanziare i riferimenti normativi. In realtà la motivazione del provvedimento si distingue piuttosto per una certa esuberante diffusività nella descrizione di fatti e, soprattutto, di "contesti", questi ultimi concernenti il complesso sistema di relazioni personali, politiche, istituzionali e imprenditoriali del SA, incisivamente analizzato persino con riferimento all'attivismo associativo dell'indagato in organizzazioni di ispirazione cristiana, che il PG rilegge interamente in chiave di preordinata strumentalizzazione ad interessi meno nobili. Ma non mancano, come si vedrà, all'interno del vasto impianto argomentativo del decreto impugnato, indicazioni concrete, e ben più pregnanti, rispetto alle specifiche esigenze di un provvedimento di cautela reale con finalità probatorie, di fatti sicuramente suscettibili di una valutazione in termini di illiceità penale.
Quello che invece realmente difetta, nel percorso argomentativo del decreto, è un puntuale abbinamento tra le ipotesi di reato trascritte in apertura, e i singoli fatti indicati in prosieguo come degni di attenzione investigativa in quanto potenzialmente dotati di rilevanza penale. In generale, però, una simile operazione di "assemblaggio", anche se rimandata all'occasione del sindacato giudiziario sul decreto di sequestro, non pone alcun particolare problema quando resta comunque riferibile alle indicazioni testuali del provvedimento.
Diversa questione è, invece, quella dell'ammissibilità di un rapporto di complementarietà tra decreto di sequestro probatorio e provvedimento di riesame in ordine alla motivazione del decreto, considerando che entra in gioco in questa prospettiva, il possibile ricorso, da parte dei giudici del riesame, ad argomenti extratestuali, rispetto alle indicazioni del provvedimento sindacato. Il ricorrente sostiene, al riguardo, che in nessun caso il giudice del riesame potrebbe integrare la carente o lacunosa motivazione del decreto di sequestro probatorio, dovendosi escludere, in particolare, per tale forma di sequestro, l'applicabilità dell'art. 309 c.p.p., comma 9, richiamato in tema di sequestro preventivo dall'art. 324 c.p.p., comma 7. L'assunto non può però essere del tutto condiviso,
essendo già smentito, nella sua assolutezza, dall'integrale richiamo all'art. 324 c.p.p., contenuto nell'art. 257 c.p.p. In realtà, occorre distinguere tra mancanza assoluta della motivazione del decreto di sequestro, e la sua semplice lacunosità, che non precluda comunque la riconducibilità del provvedimento allo schema tipico legale. Alla prima ipotesi si riferisce, esplicitamente, ad es., Cass. Pen., sez. 5, 18.3.2004 n. 22818 (CED 228818), sottolineando, appunto, che la mancanza di motivazione del decreto di sequestro probatorio in ordine alla sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, non può essere integrata dal giudice del riesame, in quanto il provvedimento genetico della misura non è costituito da una pronuncia giudiziale, ma è emesso direttamente dall'organo dell'accusa, cui spetta in via esclusiva enucleare i requisiti della misura stessa. Sulla stessa linea deve ritenersi si ponga, considerate le particolarità del caso di specie, anche Cassazione SEZ. 4, 10/07/2007, Bedda, secondo cui, in tema di sequestro probatorio, il giudice del riesame non può integrare la motivazione del relativo decreto in ordine alla specifica esigenza probatoria che giustifica l'adozione del vincolo sul bene, in quanto è dovere del pubblico ministero che ha disposto il sequestro enucleare le ragioni che ne evidenziano la funzionalità all'accertamento del reato per cui si procede;
si trattava, infatti, in concreto, della convalida di un sequestro operato dalla polizia giudiziaria, esauritasi, quanto alla motivazione, nell'apposizione di una dicitura a timbro contenente un generico riferimento al pericolo che si protraessero le conseguenze del reato.
La generale ammissibilità dei poteri integrativi demandati al giudice del riesame in ordine alla motivazione dei provvedimenti sottoposti al suo sindacato, deve invece ritenersi pienamente ripristinata quando il decreto di sequestro probatorio presenti, sotto il profilo dell'indicazione delle ragioni che devono giustificarlo, soltanto incompletezze o lacune, peraltro di massima compatibili con la tendenziale attenuazione dell'obbligo di motivazione che caratterizza i provvedimenti di cautela reale rispetto a quelli destinati ad incidere sulla libertà personale, secondo un aspetto che si riflette anche sui già segnalati limiti del sindacato di legittimità sui decreti di sequestro probatori o preventivi. Tra le tante sentenze della suprema Corte, possono citarsi, ad es., Cass Sez. 2, 08/11/2007 Mitrotta, secondo cui il giudice del riesame ha il potere di confermare il provvedimento di sequestro probatorio integrandone la motivazione con la specificazione delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, sempre che il P.M. abbia provveduto ad indicarle seppure in maniera generica;
Cass. Sez. 3, 10/02/2005 La Pietra;
dove la precisazione che in tema di riesame del sequestro probatorio, il giudice può trarre argomenti per il proprio sindacato sul merito del provvedimento dai fatti storici risultanti dagli atti, seppure essi non risultino indicati nella motivazione, ai fini del corretto inquadramento giuridico della fattispecie e di una migliore giustificazione delle esigenze cautelari;
Cass. Sez. 3, 08/06/2004, Passatelli, che riconduce l'ammissibilità dell'integrazione, da parte del giudice del riesame, dell'insufficiente motivazione circa la finalità probatoria specifica del decreto di sequestro, al generale potere di integrazione motivazionale che compete a tutti i giudici dell'impugnazione.
Date le anzidette premesse in diritto, è evidente che l'indagine deve ora preliminarmente procedere nella direzione della verifica dell'adeguatezza della struttura motivazionale del provvedimento di sequestro, e dell'emendabilità di eventuali lacune, come condizione della tenuta, allo scrutinio di legittimità, della stessa ordinanza impugnata, anche in ordine ad eventuali "sussidi" argomentativi. Si possono prendere le mosse, a questo riguardo, dall'analisi di quella parte del decreto di sequestro (pagg. 12 e ss.), dedicata alle elezioni regionali del 2005, in cui compare uno spunto concreto di indagine, relativo ad un finanziamento elettorale di Euro 100.000,00 a favore dell'On. GA IE, candidato alla Presidenza della Regione Calabria. Nel decreto sono citate fonti testimoniali secretate (Alfa, Beta, Lambda e Tau) che consentirebbero di ascrivere il versamento ad un improprio rapporto di scambio tra il SA e quell'uomo politico, impegnatosi, secondo la ricostruzione dei fatti operata dal requirente, a ricompensare il suo munifico sostenitore con il futuro convogliamento a favore delle società controllate dallo stesso SA e dai suoi amici, di cospicui finanziamenti pubblici. Nello stesso quadro di illecite "transazioni" si inserirebbe anche la pretesa dell'on. IE di assicurarsi il potere di influire sulle assunzioni presso le stesse società.
Il procuratore generale si astiene dal ricondurre questi fatti a specifiche ipotesi di reato, ma è sufficiente ripercorrere la lista dei reati compilata all'inizio del provvedimento accanto al nominativo del SA (che figura al quinto posto tra gli imputati), per concludere il sillogismo accusatorio senza la necessità di alcuna reale "integrazione" motivazionale. È trasparente, infatti, la ravvisabilità dell'ipotesi di reato regolata dal D.P.R. n. 570 del 1960, art. 86, comma 1, alla stregua del quale, chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, da, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L.
3.000 a L. 20.000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.
Analogamente può dirsi a proposito delle Ipotesi di reato di cui agli artt. 316 bis e 640 bis c.p.. Anche in questo caso, il decreto di sequestro accantona definitivamente il riferimento a detti titoli di reato, dopo l'oltremodo essenziale enunciazione dell'esordio, in coerenza con la privilegiata accentuazione dell'approccio a contesti generali che caratterizza l'intero percorso argomentativo del provvedimento, ma anche in questo caso ci si imbatte infine nella descrizione di fatti concreti, suscettibili di essere (sia pure alquanto "retrospettivamente") ricondotti alle nude parafrasi numeriche delle fattispecie incriminatici affastellate all'inizio. La premessa fondamentale dell'analisi, attiene ovviamente al contatto tra gli interessi economici del SA e il sistema dei finanziamenti pubblici erogati dalla regione Calabria. Si legge, al riguardo, nel provvedimento (pag. 9), che una delle società riconducibili al SA, la "Whynot", "è forte di finanziamenti pubblici", al contrario di un'altra società controllata dallo stesso imputato che, vivendo di mercato reale, mal si presterebbe ad essere strumentalizzata per alimentare erogazioni di denaro ad amici dell'imputato con operazioni antieconomiche. Ebbene, proprio con riferimento alla soc. Whynot il procuratore generale descrive alcuni fatti che nei loro termini concreti appaiono collocabili all'interno dell'area di punibilità delimitata dagli artt. 316 bis e 640 bis c.p., alla stregua di indicazioni desumibili anche da fonti testimoniali.
Nel decreto si cita antitutto la fornitura alla Whynot, da parte della alla soc. MET SVILUPPO s.r.l., amministrata da un soggetto legato ad un influente uomo politico, di un costoso programma informatico, il cd. "Navision", acquistato per la somma di Euro 250.000,00 e mai utilizzato dalla committente, essendo del tutto inappropriato alle sue esigenze. Il requirente si sofferma poi sui rapporti tra la società Whynot e la NEEDPARTNERS s.r.l., rilevando come quest'ultima società risulti aver ricevuto dalla Whynot, nel corso del tempo, la somma complessiva di Euro 300.000,00 più IVA per consulenze in realtà mai effettuate.
In sostanza, con queste operazioni, il SA avrebbe inteso perseguire non la logica della convenienza aziendale, secondo le regole del mercato, ma la strumentalizzazione della società da lui controllata alla finalità di alimentare flussi di denaro a favore degli ambienti politici sui quali contava per mantenere il suo sistema di potere e i suoi rapporti privilegiati con le istituzioni regionali, mentre il fatto che la soc. Whynot disponesse di risorse provenienti da finanziamenti pubblici, comporta la plausibilità, nei limiti della sussistenza del fumus commissi delicti, dell'impiego di quelle risorse per fini diversi da quelli previsti Si può infine rilevare, in diritto, l'ammissibilità del concorso tra il reato di cui all'art. 316 bis c.p., e quello di cui all'art. 640 bis c.p. (Cass. Pen. Sez. 1, 1.10.1998, nr. 4663), trattandosi di condotte che intervengono in tempi diversi rispetto all'erogazione pubblica, e diversamente si pongono in rapporto con questa, dal momento che l'art. 316 bis c.p. non postula necessariamente che le prestazioni pubbliche "distratte" siano ottenute con artifici e raggiri. Non par dubbia, poi, la pertinenza ai fatti oggetto di indagine, delle indicazioni contenute nel decreto di sequestro riguardo alle cose da assoggettare alla misura (in pratica tutti i documenti idonei a ricostruire la dinamica di certe vicende societarie in cui compaia il sospetto di operazioni truffaldine) e ai luoghi dove le stesse debbano essere ricercate, cioè, oltre alle società interessate, tutti quelli in cui si sono intrecciate le relazioni personali del SA ritenute significative dall'accusa come contesto di riferimento delle condotte di reato.
Se queste sono le indicazioni contenute nel decreto di sequestro, non può dirsi che esso si discosti in modo radicale dallo schema tipico legale del provvedimento delineato dall'art. 253 c.p.p., comma 1, in particolare con riguardo all'obbligo di motivazione, non rilevando, peraltro, l'eventualità che solo alcune delle ipotesi di reato indicate dal requirente possano allo stato ritenersi sufficientemente assistite dal necessario fumus. Ma deve allora escludersi l'illegittimità "congenita" della stessa ordinanza del riesame, che sarebbe predicabile soltanto in relazione alla conferma di un provvedimento affetto da vizi radicali e non emendabili, per l'assoluta carenza di indicazioni circa le sue ragioni giustificatrici. Nè l'ordinanza impugnata incorre comunque per difetti argomentativi propri nel vizio di violazione di legge, ravvisabile anche nei casi di assoluta mancanza della motivazione o di motivazione soltanto apparente, quando il relativo obbligo sia normativamente prescritto (cfr. con specifico riferimento al provvedimento emesso in sede di riesame, Cass. Sez. 6, 18/10/1999 Albanese C e altro).
I giudici del riesame, infatti, motivano la propria decisione con argomentazioni esenti da vizi logico-giuridici, ricordando anzitutto uno dei momenti più significativi delle indagini, cioè il rinvenimento, nell'abitazione del Presidente della Giunta Regionale Calabrese, di un foglietto nel quale erano annotati nomi di imprenditori, tra i quali anche quello del SA, con accanto l'indicazione di ingenti somme di denaro, e puntualizzando in modo più preciso i fatti anche mediante la ricostruzione del contenuto di numerose deposizioni testimoniali, stavolta sottratte all'anonimato. E così, ad es., i giudici sottolineano le dichiarazioni di numerosi soggetti assunti a sommarie informazioni testimoniali dalla polizia giudiziaria, che avrebbero descritto con dovizia di particolari il "sistema" SA, caratterizzato dalla creazione di appositi rapporti con i politici di turno, ai quali era assicurato incondizionato appoggio in cambio di vantaggi e finanziamenti pubblici indebitamente assegnati in favore delle società riconducibili all'odierno indagato.
Le dichiarazioni in questione, poi, sintetizzano efficacemente lo stesso contesto di rapporti illeciti descritto nel provvedimento di sequestro a proposito della strumentalizzazione della soc. Whynot ad interessi ben diversi dal "fisiologico" perseguimento di fini "aziendali".
Non possono quindi condividersi, sotto questo specifico versante di indagine, le censure del ricorrente circa la mancata corrispondenza delle indicazioni "numeriche" relative ai titoli di reato, con gli elementi di fatto delle fattispecie incriminatici, corrispondenza che, nell'ordinanza impugnata, è peraltro plasticamente espressa anche in termini "topografici", poiché l'accenno agli artt. 316 bis, 640 e 640 bis c.p., segue immediatamente la ricostruzione del contenuto delle dichiarazioni testimoniali riferite alle indebite erogazioni pubbliche a favore di società controllate dal SA. Si deve infine ribadire che non occorre affatto la verifica del fumus in ordine a tutte le ipotesi di reato formulate nel decreto di sequestro, sotto questo riguardo non essendo censurabile la deliberata rinuncia, da parte dei giudici del riesame, a controllare l'astratta configurabilità di altre fattispecie criminose oltre quelle specificamente indicate. In ogni caso, per quel che riguarda il reato di cui al D.P.R. n. 570 del 1960, art. 86, si tratta di ipotesi criminosa solo apparentemente obliterata dai giudici del riesame, che in realtà la trascurano nelle valutazioni conclusive ma dopo avervi dedicato in precedenza significative considerazioni (cfr. pag. 4 del provvedimento impugnato), valorizzando, in sostanza, il fatto, come terreno di coltura delle altre ipotesi criminose (si sarebbe infatti trattato, secondo le dichiarazioni di alcuni testi, di una sorta di pagamento anticipato di quelle che poi sarebbero state, e come in effetti poi sono state, le condotte di favore poste in essere da parte del IE quando è stato eletto presidente della Giunta Regionale, a favore del TT e del SA e delle relative società). Per il resto, l'"abbandono" da parte dei giudici del riesame, di alcune ipotesi criminose, come quella relativa al reato di corruzione, anticipata nell'epigrafe del decreto di sequestro con il solito riferimento "numerico" agli articoli di legge, ma che trova poi, nel contesto del provvedimento, soltanto qualche vaga possibilità di riscontro nell'indicazione dei finanziamenti elettorali, va a ben vedere incontro ad una specifica doglianza difensiva, quella che il ricorrente ricorda di avere a suo tempo proposto anche al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, riguardo alla dedotta impossibilità di attribuire carattere corruttivo a prestazioni eseguite o promesse soltanto in vista della futura assunzione della qualità di p.u. (nella specie di Presidente della Giunta Regionale Calabrese) da parte del soggetto passivo della corruzione. Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2008