Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2004, n. 22818
CASS
Sentenza 18 marzo 2004

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La mancanza di motivazione del decreto del P.M. di sequestro probatorio di cose qualificate come "corpo del reato" o in rapporto di pertinenza con esso, in ordine alla sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, non può essere integrata dal giudice del riesame, in quanto il provvedimento genetico della misura non è costituito da una pronuncia giudiziale, ma è emesso direttamente dall'organo di accusa cui spetta in via esclusiva enucleare i requisiti della misura stessa.

In tema di sequestro probatorio, allorché l'interessato in sede di riesame abbia formulato espressa denuncia sull'esuberanza del vincolo rispetto a quanto strettamente riferibile al reato per cui esso sia stato disposto, il tribunale ha il dovere di valutare specificatamente l'esistenza dei requisiti della misura in relazione ad ogni bene, annullando il vincolo stesso per ciò che risulti assoggettato al di fuori dei limiti segnati dal collegamento dei beni al reato e delle finalità del provvedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2004, n. 22818
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22818
    Data del deposito : 18 marzo 2004

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