Sentenza 18 marzo 2004
Massime • 2
La mancanza di motivazione del decreto del P.M. di sequestro probatorio di cose qualificate come "corpo del reato" o in rapporto di pertinenza con esso, in ordine alla sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, non può essere integrata dal giudice del riesame, in quanto il provvedimento genetico della misura non è costituito da una pronuncia giudiziale, ma è emesso direttamente dall'organo di accusa cui spetta in via esclusiva enucleare i requisiti della misura stessa.
In tema di sequestro probatorio, allorché l'interessato in sede di riesame abbia formulato espressa denuncia sull'esuberanza del vincolo rispetto a quanto strettamente riferibile al reato per cui esso sia stato disposto, il tribunale ha il dovere di valutare specificatamente l'esistenza dei requisiti della misura in relazione ad ogni bene, annullando il vincolo stesso per ciò che risulti assoggettato al di fuori dei limiti segnati dal collegamento dei beni al reato e delle finalità del provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2004, n. 22818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22818 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 18/03/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 472
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 42470/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI RN nato il [...];
QU NA nata il [...];
NI TE nato il [...];
RE NC nata il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 5-9-03 dal Tribunale di Trento;
Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana FERRUA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBANO Antonio che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per il sequestro preventivo e senza rinvio per quello probatorio.
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto 20-8-03 il P.M. - nell'ambito di un procedimento a carico di NI RN, di QU NA, di NI TE e di EO NC, indagati per furto aggravato - disponeva il sequestro probatorio di vari beni appartenenti ai predetti;
con decreto 22-8-03 il Gip, presso il Tribunale di Trento, nell'ambito del suddetto procedimento, disponeva sequestro preventivo degli stessi beni.
Il Tribunale con ordinanza 5-9-03 accoglieva l'istanza di riesame avanzata dai citati soggetti per quanto concernente una autovettura intesta a QU NA e la relativa carta di circolazione;
confermava nel resto i provvedimenti impositivi.
Tale decisione è stata ora impugnata con ricorso per Cassazione dagli indagati i quali hanno dedotto:
1 - Violazione degli artt. 324 c. 7 e 309 c. 5 e 10 c.p.p. per omessa trasmissione al Tribunale del riesame dei beni sequestrati. La censura è manifestamente infondata perché la trasmissione imposta all'art. 324 c.p.p. riguarda esclusivamente gli atti su cui si fonda il provvedimento, tra i quali all'evidenza non rientra quanto ne costituisce l'oggetto.
2 - Violazione degli artt. 324 e 309 c. 9 c.p.p. per omessa individuazione del nesso di pertinenzialità dei beni vincolati rispetto al reato per cui si procedeva.
Il motivo è fondato osservandosi quanto segue.
Il sequestro probatorio, quale mezzo di ricerca della prova dei fatti costituenti reato, postula che le cose oggetto del vincolo rispetto al reato ipotizzato costituiscano "corpo del reato" ovvero si trovino in rapporto di pertinenza ed altresì che esse siano necessarie ai fini di prova.
Detti requisiti devono sussistere, in quanto condizioni essenziali dell'imposizione con riguardo ad ogni bene che venga assoggettato alla misura ed al contempo va puntualizzato che, se il carattere di corpo del reato o di pertinenza dei beni con il reato sotto il profilo probatorio - stante la natura interinale del provvedimento - non deve essere provato, è peraltro necessario che esso sia astrattamente configurabile, non potendosi confondere tale ultimo concetto (che implica semplicemente la non necessità di controllo sulla fondatezza, neppure a livello indiziario dell'accusa e dei dati segnalati dal P.M.) con quello di generica prospettazione. D'altro canto va segnalato che, qualora il provvedimento genetico manchi completamente di motivazione in ordine a tale situazione il medesimo non può essere integrato sotto codesto profilo dal giudice del riesame in quanto esso non è costituito da una pronuncia giudiziale, ma è emesso direttamente dall'organo dell'accusa al quale spetta in via esclusiva enucleare i requisiti della misura (si veda: Cass. S.U. 13-2-04 imp. Ferrazzi). Orbene nel caso in esame, come riconosciuto dallo stesso Tribunale, il decreto di sequestro probatorio mancava di qualsiasi giustificazione circa la qualifica dei beni, il che ha determinato violazione di legge ex art 125 c.p.p. ed al contempo dell'art. 253 c.p.p., risultando il vincolo disposto al di fuori dei requisiti normativamente imposti: alla luce degli esposti principi tale considerazione è decisiva ed impediva al Tribunale di addivenire a motivazione sostitutiva (e ciò anche a prescindere dalla assoluta inadeguatezza di quest'ultima): s'impone pertanto l'annullamento del decreto di sequestro probatorio e dell'ordinanza del giudice del riesame che ebbe a confermarlo. Venendo al sequestro preventivo, emerge che il Tribunale si è limitato, nel riportarsi al provvedimento del Gip, ad affermare in termini generici e di mera possibilità l'esistenza del rapporto di pertinenzialità tra quanto sequestrato ed il reato (o i reati) per cui si procedeva, testualmente affermando che il residuo denaro sottratto e non ancora recuperato "forse è già stato speso dagli indagati, ma potrebbe essere depositato sui libretti bancari o investito nei buoni postali sequestrati recuperati", senza individuare alcun dato in base al quale privilegiare detta seconda opzione, la quale solamente avrebbe legittimato l'imposizione.
A quanto sopra aggiungasi che quando l'interessato in sede di riesame abbia formulato espressa denuncia sull'esuberanza del vincolo rispetto a quanto configurabile siccome rapportabile al reato, il Tribunale ha il dovere di specificatamente valutare l'esistenza dei requisiti della misura in relazione ad ogni bene, annullando il vincolo per ciò che risulti assoggettato al di fuori dei limiti segnati dal collegamento dei beni al reato e delle finalità del provvedimento (si veda: Cass. 23-2-93 RV. 193093; Cass. 12-6-97 n. 0 1950 RV. 208639). Nel caso in esame il Tribunale, pur riconoscendo che la sussistenza della sproporzione lamentata dagli indagati tra il denaro sottratto ancora mancante (perché non recuperato) ed il valore dei beni assoggettati, ha disatteso i sopra enunciati principi, in tal modo risultando il vincolo illegittimamente confermato, quantomeno per una parte, con riguardo a beni che non potevano configurarsi siccome pertinenti al reato.
S'impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato in relazione al sequestro preventivo con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento il quale dovrà annullare la misura per il compendio sequestrato che risulta esuberante (esuberanza che questa Corte non è in grado di quantificare per mancanza agli atti di sufficienti elementi) e procedere a verificare per il residuo la sussistenza del requisito primario della misura, rappresentata dal rapporto pertinenziale tra i beni sequestrati ed il reato.
P.Q.M.
La Corte:
annulla senza rinvio il provvedimento di sequestro probatorio nonché l'ordinanza impugnata limitatamente a detto sequestro;
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento per nuovo esame con riferimento al sequestro preventivo.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2004