Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/02/2003, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C. 69714 ESENTE DA REGISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA SENSI DEL D.P.R. 26/4/1936 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANOMATERIA LA CORTE SUPRE DL CASSAZIONE0 22 6 1 /0 3 Oggetto ZIONE TRIBUT Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G.N. 10462/00 - Rel. Consigliere Cron. 5166 Dott: Stefano MONACI Consigliere Rep. Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Ud. 18/06/02 Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Dott. Stefano BENINI CORTE SUPREMA DI CASSAZION ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE સુ SENT ENZA N. 69714 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF ENTRATE TORINO 2, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
TEKSID SPA, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo difende 2002 unitamente all'avvocato MARCO CASAVECCHIA, giusta 2768 -1- procura in calce;
- controricorrente avverso la sentenza n. 220/98 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 21/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il resistente, l'Avvocato ROMANELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La controversia concerne la tassazione a fini dell'imposta di registro dell'atto del 20 dicembre 1986 con cui la società EK Auto s.p.a. ha incorporato la società CO s.p.a. La società incorporante versava l'imposta proporzionale di registro sul patrimonio della società incorporata, e al gava successivamente domanda di rimborso ritenendo che il tributo corrisposto fosse indebito. Il ricorso veniva accolto dalla Commissione di primo grado, e la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte confermava questa decisione respingendo l'appello dell'ufficio. Con atto notificato il 10 maggio 2000 propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria esponendo un solo motivo di impugnazione nel quale lamenta la violazione e falsa applicazione della direttiva comunitaria. Quest'ultima non sarebbe stata applicabile perché al momento dell'incorporazione la società incorporante era in possesso dell'intero capitale azionario della società incorporati Questo dato sarebbe risultato dalla stesso atto di fusione dove si sarebbe affermato che la società incorporante sarebbe stata "attualmente titolare della totalità delle azioni costituenti il capitale sociale della società incorporata" e che perciò l'operazione di fusione avrebbe portato "all'annullamento dell'intero capitale di quest'ultima senza sostituzione e senza alcun aumento di capitale dell'incorporante." 2768 Si costituiva con controricorso la società EK resistendo al ricorso dell'amministrazione. In particolare negava che nell'atto di fusione fosse scritto che la società incorporante sarebbe stata in possesso dell'intero capitale sociale della società incorporata e che l'operazione avrebbe portato all'annullamento dell'intero capitale sociale della società incorporata senza sostituzione e senza alcun aumento di capitale da parte dell'incorporante. La situazione sarebbe stata assolutamente differente. Le due società EK e CO avrebbero deliberato di addivenire alla loro fusione con assorbimento della seconda nella prima. Inoltre la EK avrebbe deliberato un aumento del proprio capitale sociale per azioni da assegnare alla Fiat S.p.A., unico azionista della S.p.A. CO, ed inoltre avrebbe aumentato ulteriormente il capitale stesso. La fattispecie rientrava perciò pienamente nella previsione della direttive comunitaria, e di conseguenza era illegittima l'applicazione il vecchio tributo per operazioni di fusione quale quella in oggetto risultava illegittimo. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorso dell'Amministrazione finanziaria si basa, infatti, sull'allegazione difensiva secondo cui in questa fattispecie 么 specifica, di fusione per incorporazione con una società interamente posseduta, le direttive della Comunità Economica Europea non osterebbero all'applicazione delle norme interne italiane, in vigore all'epoca dei fatti, sull'applicazione dell'imposta proporzionale di registro sul patrimonio della società incorporata. Come risulta, invece, dalla sentenza impugnata, e come verificabile dal riscontro diretto degli atti (che la Corte ben può esaminare vertendosi in materia di vizi di carattere processuale), la difesa dell'Ufficio nei precedenti gradi del giudizio si era basata sulla ben diversa allegazione secondo cui la direttiva CEE non sarebbe stata direttamente applicabile nell'ordinamento interno. In realtà il motivo di impugnazione posto a base del ricorso non era stato dedotto dall'Ufficio nei gradi di merito, ed in particolare nell'atto di appello. Il ricorso perciò deve essere dichiarato inammissibile, mentre rimangono assorbite tutte le questioni ulteriori ed in particolare quelle che attengono al merito sostanziale della vicenda. Questa dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente a rifondere, in favore della società resistente, le spese della presente fase di legittimità, liquidate nelle misure riportate i dispositivo.
P.Q.M.
No 1.P.Q. 26/4/1986 N. 5 UTARIA T Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Amministrazione finanziaria a rifondere, in favore della società Teksit s.p.a. le spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 4.100,00 (quattromilacento), di cui 100,00 (cento) per spese vive. Così deciso in Roma il 18 giugno 2002. tonsigliereonsigliere estensore Il Presidente (dr. Stefano Monaci) (dr. Francesco Cristarella Orestano) Ainola Guer ޖއބ 1. IL CANCELLIERE C1 DO Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 FEB. 2003 IL CANCELLIERE C1 Oggi RN Casano 4