Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2004, n. 26650
CASS
Sentenza 7 maggio 2004

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Costituisce mero errore materiale, in quanto tale inidoneo a inficiare la validità dell'atto pubblico, l'attestazione nella relata di notifica della consegna di un atto diverso da quello effettivamente consegnato, considerato, peraltro, che l'art. 168 cod. proc. pen. non contiene la previsione del previgente art. 176, comma secondo - per il quale la relazione di notifica faceva fede sino ad impugnazione di falso, per quanto l'ufficiale che ha eseguito la notificazione attesta avere fatto o essere avvenuto in sua presenza -, nè ha confermato l'istituto dell'incidente di falso, con la conseguenza che al giudice non è inibito di valutare liberamente la falsità di un estremo documentato dalla relazione. (Nella specie, la relazione di notifica attestava la consegna a mani proprie dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari, mentre l'atto effettivamente consegnato era il decreto di citazione a giudizio in primo grado).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2004, n. 26650
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26650
    Data del deposito : 7 maggio 2004

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