Sentenza 7 maggio 2004
Massime • 1
Costituisce mero errore materiale, in quanto tale inidoneo a inficiare la validità dell'atto pubblico, l'attestazione nella relata di notifica della consegna di un atto diverso da quello effettivamente consegnato, considerato, peraltro, che l'art. 168 cod. proc. pen. non contiene la previsione del previgente art. 176, comma secondo - per il quale la relazione di notifica faceva fede sino ad impugnazione di falso, per quanto l'ufficiale che ha eseguito la notificazione attesta avere fatto o essere avvenuto in sua presenza -, nè ha confermato l'istituto dell'incidente di falso, con la conseguenza che al giudice non è inibito di valutare liberamente la falsità di un estremo documentato dalla relazione. (Nella specie, la relazione di notifica attestava la consegna a mani proprie dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari, mentre l'atto effettivamente consegnato era il decreto di citazione a giudizio in primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2004, n. 26650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26650 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 07/05/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 807
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 045481/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN LA N. IL 13/02/1969;
avverso SENTENZA del 18/06/2003 CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIGLIETTA Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv.to Giuseppe Linese del foro di Napoli, per il ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. La Corte:
OSSERVA
IN UD ricorre per Cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe, confermativa della condanna alla pena di mesi 4 di reclusione, pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Trento con sentenza 28.2.2002, quale responsabile del reato di violenza privata commesso il 11.5.1997, in concorso con TU IR, in persona di TT LA, costretta, alla guida della propria auto, a tollerare l'inseguimento ed il tallonamento da parte dell'autovettura del detto IN.
Il ricorrente propone, quali mezzi di annullamento: 1) inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, in riferimento al decreto di citazione a giudizio in primo grado, ritenuta effettuata pur se la relata dei Carabinieri aveva attestato la consegna a mani proprie di tutt'altro provvedimento (l'avviso di chiusura delle indagini preliminari); 2) violazione del diritto di difesa conseguente alla concessione, al difensore di ufficio nominato ex art. 97 comma 4 codice di rito, di un termine a difesa incongruo (un'ora); 3) motivazione mancante ovvero manifestamente illogica in punto di giudizio di colpevolezza, fondato sulla identificazione dell'imputato da parte della guardia giurata OT Fabrizio che, in realtà, aveva negato di avere operato l'identificazione, ovvero sulle dichiarazioni della persona offesa seppure costei avesse ammesso di non avere mai prima di allora veduto l'imputato, donde la incapacità di riconoscerlo, nonché deposto su un fatto diverso da quello contestato. Il ricorso non può trovare accoglimento. Premesso che tutti i motivi sono sostanzialmente ripetitivi delle censure formulate in sede di appello, va in ogni caso rilevato quanto segue.
In ordine al primo motivo, la circostanza riferita dal ricorrente corrisponde a verità, ma il giudice di appello ha coerentemente ritenuto prevalente rispetto alla relata la circostanza che i Carabinieri notificatori hanno allegato proprio il decreto di citazione a giudizio, pervenendo dunque a riconoscere un fatto di errore materiale "verosimilmente indotto dalla distratta utilizzazione di una memorizzazione informatica impropriamente richiamata o adottata senza adeguamento puntuale al caso specifico", che non mette in crisi, come invece pretende il ricorrente, la natura fidefaciente dell'atto pubblico;
e, peraltro, va ricordato che l'art. 168 dell'attuale codice di rito non contiene la previsione, propria del previgente art. 176 comma 2, secondo cui la relazione di notifica "fa fede sino a impugnazione di falso, per quanto l'ufficiale che eseguì la notificazione attesta aver fatto o essere avvenuto in sua presenza", ne' ha confermato l'istituto dell'incidente di falso, sicché non sarebbe neppure inibito al giudice di valutare liberamente la falsità di uno estremo documentato dalla relazione (Cass. Sez. 2^, 19.10.1999 n. 12622, Fazio;
Cass. Sez. 5^, 22.2.1993 n. 610, Jovanovich). In ordine al secondo motivo, preclude ogni indagine circa l'effettiva violazione dell'art. 108 cod. proc. pen. che, nella nuova formulazione di cui alla Legge 6.3.2001 n. 60, prevede al comma 1) un termine congruo, non inferiore a sette giorni, ovvero, giusta il comma 2), inferiore ma comunque almeno di 24 h se vi consentano l'imputato o il difensore o se ricorrono le rigorose esigenze ivi indicate - il fatto che la stessa configuri, in quanto attiene all'assistenza dello imputato e non all'assenza del difensore, una ipotesi di nullità generale a regime intermedio e tale, quindi, che deve essere eccepita, pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182 comma 2 stesso codice, e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto nullo (Cass. Sez. 5^, 14.2.2002 n. 20475, Avini). Nella fattispecie, la sentenza riferisce che il difensore, alla ripresa della udienza, "non sollevò altre questioni ne' insorse in alcun modo", e tale affermazione non forma oggetto di minima censura. Quanto al terzo motivo, va rilevato che l'attribuzione al ricorrente del fatto di violenza privata fonda sulle seguenti acquisizioni dibattimentali: 1) il teste OT, guardia giurata, ha assistito alla fase finale dello inseguimento e, in tal frangente, ha riconosciuto nel IN il conducente dell'auto inseguitrice, ed ha subito riferito tale circostanza all'agente della LF di Trento Dal AZ Marco;
2) il Dal AZ ha confermato di avere appreso la notizia dal OT;
3) l'auto inseguitrice è risultata effettivamente di proprietà del IN;
4) la persona offesa ha in dibattimento dichiarato, presente il IN, "...mi sono girata un attimo e ho visto lo sguardo di questa persona, del IN...". Trattasi di elementi coerentemente apprezzati come convergenti ad attribuire all'imputato, in concorso con altri, la paternità dell'episodio, correttamente sussumendolo, per le modalità coartatrici dello inseguimento che ha portato la persona offesa a percorrere un lungo tratto di strada contra voluntatem, nella ipotesi di cui all'art. 610 cod. pen. senza che, sul punto, sia mai stata formulata alcuna censura;
l'imputato stesso, del resto, non risulta avere mai sostenuto di non trovarsi, per un qualsiasi motivo, nella assoluta disponibilità dell'autovettura, perfettamente identificata, in coincidenza temporale con il denunciato episodio. Per contro, i rilievi critici del ricorrente sono privi di ogni pregio. Ed invero:
a) quanto alla pretesa di inattendibilità del "riconoscimento" della persona offesa, per non avere costei mai veduto in precedenza l'imputato, deve opporsi che la sentenza da atto di una individuazione dell'autore del reato (e non, dunque, di una vera ricognizione) da parte della persona offesa, con chiaro riferimento all'episodio di violenza sofferto e, dunque, di una testimonianza particolarmente attendibile (non si muove censura in ordine alla genuinità della deposizione); donde l'assoluta irrilevanza che la persona offesa non avesse mai veduto l'imputato prima del fatto, essendo piuttosto rilevante l'individuazione nell'imputato, presente alla udienza, del soggetto che la testimone vide alla guida dell'auto inseguitrice ("ho incominciato a sentirmi impaurita, mi sono girata un attimo e ho visto lo sguardo di questa persona");
2) dell'assunto che la persona offesa avrebbe riferito un diverso episodio, già il giudice di appello ha convenientemente illustrato l'assoluta pretestuosità, poiché in sede di esame il pubblico ministero indicò inesattamente il mese (luglio anziché maggio) in cui il fatto avvenne, senza con ciò minimamente provocare una narrazione su un episodio distinto, peraltro totalmente inipotizzabile in termini fattuali esattamente coincidenti;
3) quanto alla mancata identificazione dell'imputato da parte del teste OT, infine, va osservato che l'impugnata sentenza attribuisce a costui il semplice riconoscimento informale, quasi in itinere criminis, divenuto oggetto di immediata informazione alla LF che, poi, provvide alla formale identificazione;
la dichiarazione del teste di non avere egli stesso in tal l senso provveduto, pertanto, non è assolutamente confliggente con gli ulteriori elementi di prova e, anzi, è perfettamente in sintonia con i medesimi.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 7 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2004