Sentenza 14 gennaio 1999
Massime • 1
La consulenza tecnica, pur avendo, di regola, la funzione di fornire al giudice una valutazione relativa a fatti già probatoriamente acquisiti al processo, può legittimamente costituire, "ex se", fonte oggettiva di prova qualora si risolva non soltanto in uno strumento di valutazione, bensì di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche, così che, in tal caso, viola la legge processuale il giudice di merito che ne rifiuti l'ammissione sotto il profilo del mancato assolvimento, da parte dell'istante, dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ. (Nella specie, richiesta una consulenza tecnica da parte di un condomino al fine di accertare il risparmio di spesa, da parte del condominio, conseguente al mancato utilizzo del proprio impianto di riscaldamento - cui egli aveva all'uopo apposti i sigilli -, il giudice di merito aveva rigettato come inammissibile l'istanza ritenendo la consulenza "de qua" funzionale ad una inammissibile indagine esplorativa, in mancanza di altre prove fornite dal richiedente. La S.C., nel cassare la sentenza e nel sancire il principio di diritto di cui in massima, ha, ancora, osservato, con riferimento al caso di specie, come la prova del risparmio di spesa per il condominio non potesse fornirsi che attraverso una indagine tecnica che procedesse, da un canto, alla misurazione del calore proveniente dagli appartamenti limitrofi di cui i locali dell'attore avevano pur sempre beneficiato, e, dall'altro, all'accertamento della diminuzione di energia in concreto irrogata dall'impianto centrale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/01/1999, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1999 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE OFFICIO COPIE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Richiesta copia studio UFFICIO COPIE dal Sig. Kic per diritti 2,83 Richiesta copia studio REPUBBLICA ITALIANA dal Sig. DELLE Noa. per diritti €1.55 IL CANCELLIERE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1119 MAR 2004 IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE 0 032 1 /9 9 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele LUGARO Presidente R.G.N. 7270/96 764 Dott. Mario SPADONE Cron. 134 Consigliere Dott. Frang Rep. Dott. Vincenzu CARAPIETRA Consigliere Ud. 08/07/98 Dott. Rafaele CORONA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CONDOMINIO - IMPUGNAZ, DELIBERE SE NT E NZA sul ricorso proposto da: LU DE AL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che la difende unitamente] all'avvocato UMBERTO IORIO, giusta delega in atti;
GORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - ricorrente Richiesta Studio IL SOLE 24 ORE contro 1 3000 per diritti L. CONDOMINIO ITALIA VIA TIEPOLO 4 SERIATE (Bergamo), in 15 GEN. 1999 IL CANCELLIERE persona dell'Amm.re legale rappresentante pro tempore LIRE 2000 CAN Rag. Giovanni Cangelli, elettivamente domiciliato in ROMA VIA U. OJETTI 350, presso lo studio dell'avvocato MACCARRONE, che lo difende unitamente 1998 GIUSEPPE AW490520 1334 all'avvocato PIERO SIGNORELLI, giusta delega in atti;
AS206575 -1- Fl. - controricorrente 3000 avversO la sentenza n. 244/96 del Tribunale di 15 GEN. 1999 BERGAMO, depositata il 27/02/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/98 dal Consigliere Dott. Rafaele 3000 CORONA;
udito 1'Avvocato Umberto IORIO, difensore del 13 GEN 1939 ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del Cedit ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 2. 553 Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per 1567 l'accoglimento del ricorso. LIRE 2000 CANCELLER CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE LIRE 1000 Richiesta copia studio day Sig. VITALI CANCELLERIA per diritti L. 3000 AY135422 # - 1 MAR 2000. ONE LIRE 5000 IL CANCELLIERE LANCELLERIA LIRE 1000 pla legate AS323453 ROMANELLI CANCELLERIA • Salatul 112000+3 AU758465 1 1997 IL CANCE RE AE511335 AS323454 AS323457 AE511340 LIRE 1000 AS323458 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LIRE 3000 CANCELLERIA CANCE UFFICIO COPIE AS323459 Richiesta copia studle dal Sig. BIAGETTI AS323460 per diritti L. Con AS323455 CW178850 7 MAR 1999 ic 11 IL CANCELLIERE CW178843 q -2- CW178848 Lunic UFFICIO COPIE Richiesta copia studio aN G . LA TRIBUNA per Girini L. 3000 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 29 giugno 1988, DE SU, propriet28 APR 1999. unità immobiliare nell'edificio in Seriate, via CANCELLIERE ria di una Tiepolo 4, soggetto al regime del condominio, convenne da- LIRE 3000 CANCELLER vanti al Pretore di Bergamo il condominio dell'edificio sud- detto, per conseguire l'annullamento della deliberazione assembleare in data 3 giugno 1988 che, approvando il consun- CC165161 tivo della gestione 1987-1988 ed il preventivo per la ge- stione 1988-1989, le aveva addebitato l'intera quota del riscaldamento secondo i millesimi, nonostante ella non aves- se più usufruito del servizio, da quando i radiatori erano stati sigillati. Domandò che fosse accertato che nulla dove- va per la gestione 1987-1988 e che, per la gestione 1988- 1989, il suo debito era pari al 25% delle somme poste a suo carico. Con successivo atto di citazione 27 giugno 1989, DE SU convenne nuovamente in giudizio davanti al Pretore di Bergamo il condominio di via Tiepolo 4, Seriate, per con- seguire l'annullamento della deliberazione adottata dall'as- semblea il 2 giugno 1989, nella parte in cui, approvando il consuntivo della gestione 1988-1989 ed il preventivo per la gestione 1989-1990, le aveva addebitato il 100% anziché il 25% della spesa per il riscaldamento. Il condominio, in persona dell'amministratore in carica, si costituì in entrambi i giudizi e contestò la facoltà del condomin di rinunziare unilateralmente al servizio di riCORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Richiesta copia studi, dal Sig. ALINO VI UFFICIO COPIE 1 155 Richiesta copia studio dirigy DTC. 2001 per dal Sig. сел per diritti €2.88 11 1 CANCE scaldamento centralizzato e di sottrarsi al pagamento delle spese condominiali. Chiese il rigetto delle domande. Disposta la riunione delle cause e respinta l'istanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, il Pretore, con sentenza n. 382 del 1990, rigettò le domande e compensò le spese. Pronunziando sull'impugnazione principale proposta dalla SU e sull'appello incidentale proposto dal Condominio, il Tribunale di Bergamo, con sentenza 16 27 febbraio 1996, ha respinto l'appellonovembre 1995 - di quello incidentale, ha principale e, in accoglimento alla rifusione delle spese del condannato la SU giudizio di primo grado (e di quelle d'appello). Ricorre per cassazione DE SU;
resiste con con- troricorso il condominio. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con unico, articolato motivo, a fondamento del ri- corso, la ricorrente deduce insufficienza e contraddittorie- tà della motivazione circa un punto decisivo della
contro
- versia, nella parte in cui la sentenza del Tribunale di Ber- gamo ha dichiarato inammissibile la consulenza tecnica d'uf- ficio richiesta dall'attrice e, nello stesso tempo, ha re- spinto la domanda proposta per mancanza di prova. Il Tribunale ha rigettato l'appello perché l'attrice non aveva fornito la prova dell'effettivo risparmio di spesa, di cui si sarebbe avvantaggiato il condominio per il mancato utilizzo del servizio di riscaldamento da parte dell'attri- 2 ce, a seguito della chiusura dei radiatori dell'unità immo- biliare di sua proprietà; allo stesso tempo, peraltro, aveva dichiarato inammissibile la consulenza tecnica in quanto - non avendo l'attrice assolto all'onere probatorio a suo ca- 2967 cod. civ. rico ex art. - la consulenza avrebbe svolto "inammissibile funzione esplorativa". una La sentenza del Tribunale è illogica e contraddittoria: con motivazione insufficiente ed inadeguata, per un verso ha respinto l'istanza di ammissione di consulenza tecnica, per altro verso ha ritenuto non accertati proprio quei fatti (il risparmio di spesa), che solo ed esclusivamente la consulen- za tecnica d'ufficio avrebbe potuto accertare. La riprova si evince dal fatto che il Tribunale ha suggerito all'attrice m mezzi alternativi alla consulenza del tutto inidonei allo dell'amministratore scopo, quali l'interrogatorio formale del condominio e la perizia di parte. 2.- Il ricorso è fondato.
2.2 Come è noto, la consulenza tecnica adempie alla funzione di aiutare il giudice nella valutazione degli ele- menti di prova acquisiti, ovvero nella soluzione di questio- ni, che comportino specifiche soluzioni tecniche. Pertanto, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto per esonerare la parte dal fornire la prova, a lei incombente. Nondimeno ancorché normalmente disposta per fornire al giudice una valutazione relativa a fatti probatori già ac- la consulenza tecnica d'ufficio può anche costi-quisiti - 3 tuire fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento non solo di valutazione tecnica, ma anche di ac- certamento di situazioni di fatto rilevabili solamente me- diante il ricorso a determinate cognizioni tecniche. In tali ipotesi, viola la legge processuale il giudice del merito che ne rifiuta l'ammissione sotto il profilo del mancato assolvimento, da parte dell'istante, dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ. (Cass., Sez. II, 15 gennaio 1997, n. 342; Cass., Sez. Lav., 5 luglio 1996, n. 6166; Cass., Sez Lav., 16 marzo 1996, n. 2205). E' risaputo, altresì, che i condomini, i quali abbiano disattivato nel proprio appartamento l'impianto centralizza- to di riscaldamento condominiale, non possono sottrarsi alle spese per la conservazione dell'impianto medesimo, mentre non sono tenuti alle spese inerenti al suo uso, pur dovendo- si fare carico della eventuale maggiore spesa sostenuta pro quota dagli altri partecipanti (Cass., Sez. II, 20 novembre 1996, n. 10214) 2.2 Orbene, nella specie la prova del risparmio di spe- sa per il condominio, a seguito della chiusura dei radiatori nell'appartamento della ricorrente SU non poteva for- nirsi con gli strumenti, dei quali fa menzione il tribunale, quali l'interrogatorio formale dell'amministratore o la con- sulenza di parte. Siffatto accertamento, invero, non si esaurisce nella mera dimostrazione delle possibili, minori spese, desumibili dai rendiconti о dalle attestazioni 4 dell'amministratore, che esegue i pagamenti. La verosimile diminuzione delle spese sostenute dal condominio raffigura Occorre, invece, risalire alla causa euna conseguenza. procedere alla misurazione del calore, proveniente dagli appartamenti limitrofi, di cui il locale della SU ha continuato a beneficiare nonostante la chiusura dei radiato- ri, e della eventuale diminuzione di energia erogata condall'impianto centrale. Solo così può determinarsi precisione la quota delle spese d'uso facente carico al condomino, malgrado la chiusura dei radiatori nella sua unità immobiliare, per compensare il beneficio che comunque egli ricava dal riscaldamento e risarcire gli altri partecipanti del proporzionale aggravio degli oneri. Si tratta, come ognuno vede, dell'accertamento di situazioni di fatto rilevabili con precisione solo mediante il ricorso a procedimenti e cognizioni tecniche. All'uopo, pertanto, appare indispensabile procedere alla consulenza tecnica.
3. Il ricorso va accolto per quanto di ragione, la sen- tenza cassata e la causa rinviata ad altra sezione del Tri- bunale di Bergamo, il quale deciderà attenendosi al princi- pio di diritto, secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio può anche costituire fonte oggettiva di prova quando si ri- solva in uno strumento non solo di valutazione tecnica, ma anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili so- lamente mediante il ricorso a procedimenti e cognizioni te- 5 cniche. Il giudice del rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte: accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sen- tenza impugnata e rinvia, anche per la decisione del giudi- zio di legittimità, la causa ad altra sezione del Tribunale di Bergamo. Roma, 8 luglio 1998. Il Consigliere est. Il Presidente (dott. Michele Lugaro) (dott. Rafaele Corona) моти IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA (Paolo TALARICO) човечко Donositato in Cancelleria 14 GEN 1999... 3 1 3, (9) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA OMA R Tolerico Z 250000 I D U 5 I 9 C 9 . 1 l 40000 . l B e E 290000 F u q - i 3 a om ila R m T a a E t ida R n I e D v gust # . L . e N t a W s r a e d v 6