Sentenza 3 marzo 2006
Massime • 1
In tema di misure alternative alla detenzione, la previsione del requisito dell'avere espiato almeno due terzi di pena trova applicazione in caso di condanna per uno dei delitti menzionati all'art. 4-bis, comma primo, ord. pen., e quindi anche in caso di condanna per il delitto di omicidio, a nulla rilevando che tale delitto rientra tra quelli previsti dal terzo periodo del comma primo dell'indicato art. 4-bis, per i quali l'ammissione ai benefici discende dalla mancanza di elementi tali da fare ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2006, n. 24566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24566 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 03/03/2006
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - N. 874
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 038414/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
SA SA, N. IL 11 marzo 1967;
avverso DECRETO del 13 settembre 2005 del Presidente del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI Paolo;
lette le conclusioni del P.G., pronunciatosi per l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Con il decreto in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna, ha dichiarato inammissibile l'istanza di semilibertà presentata da SA HA, detenuto per reato contemplato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, comma 1, sul rilievo che il predetto non aveva ancora espiato i due terzi della pena. Contro questa pronuncia l'interessato ha proposto ricorso per Cassazione con cui deduce vizio di motivazione, sull'assunto che il limite cui si doveva avere riguardo era quello ordinario della espiazione di almeno la metà, e non due terzi, della pena in quanto il reato in questione (omicidio) è tra quelli previsti dal terzo periodo della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, comma 1, per i quali l'ostatività ai benefici non opera quando non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, elementi che si sostiene non essere nella fattispecie emersi. La doglianza è priva di fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p. Ad avviso del Collegio invero - come da questa Sezione già affermato con sentenza 25-6/6-8 2004, Curci, discostatasi da una precedente pronuncia emessa nella vigenza del testo dell'art. 4 bis della L. 26 luglio 1975, n. 354, anteriore alla L. 23 dicembre 2002 , n. 279, (Cass., Sent. 17-3/3-5 1999, Raciti, citata nel ricorso) - il richiamo operato, senza alcuna distinzione, dalla L. n. 354 del 1975, art. 50, comma 2, a tutte le previsioni contenute nella L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, comma 1, deve intendersi riferito alla individuazione dei delitti da esse contemplati come sintomatici di un livello di pericolosità di base del condannato tale da giustificare restrizioni alla fruibilità del beneficio della semilibertà quando questo sia concedibile.
Inducono a questa conclusione la lettera e la "ratio" della disposizione di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 50, comma 2, e d'altra parte il più severo limite dell'espiazione di almeno due terzi della pena da tale norma previsto - che per espressa previsione della L. n. 354 del 1975, art. 58 ter, può essere neutralizzato solo dalla collaborazione con la giustizia, non prospettata con il gravame risulterebbe totalmente privo di possibilità di applicazione se, come vorrebbe il ricorrente, lo si ritenesse inoperante nei casi in cui sussiste la condizione stabilita dal terzo periodo della L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, comma 1, per la concedibilità delle misure alternative alla detenzione anche a coloro che sono stati condannati per taluno dei delitti ivi indicati e non hanno collaborato, atteso che nei casi in cui tale condizione non sussiste le suddette misure, tra cui la Semilibertà, non possono mai essere ottenute.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2006.
Depositata in Cancelleria, il 17 luglio 2006