Sentenza 19 dicembre 1997
Massime • 1
In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la natura totalizzante (o "globale") di tale tipo di associazione riguardo agli interessi delle collettività territoriali - utile per definire i c.d. delitti strategici - sta nella sua potenzialità di commettere impunemente, avvalendosi dello strumento intimidatorio, più delitti e/o di acquisire o conservare il controllo di attività economiche private o pubbliche, così determinando una situazione di pericolo, oltre che per l'ordine pubblico in genere, anche per l'ordine economico, nonché di compromettere il principio di legalità democratica e rappresentativa delle istituzioni politiche. Proprio in considerazione della sua natura "globale" di tale associazione, se al pari di tutte le associazioni criminose, i reati c.d. fine vanno individuati in quei fatti criminosi che costituiscono il "fisiologico" ed ordinario svolgimento e l'attuazione del programma associativo, rispetto ai quali il parametro di responsabilità dell'associato va identificato di volta in volta nell'apporto materiale o morale causalmente dato per la commissione dei singoli episodi criminosi (non costituendo che mero indizio la sua appartenenza al sodalizio), in caso di reati "strategici", invece, per i soggetti che hanno un ruolo verticistico nell'associazione (es. componenti della "commissione"), tale ruolo costituisce il presupposto indiziario di responsabilità, cioè un indizio di "qualificato" valore probatorio proprio per la funzione dei fatti delittuosi in considerazione; funzione che va valutata ponendo lo scopo dei medesimi in relazione all'impegno organizzativo ed ai mezzi di realizzazione. Peraltro tali delitti non possono essere attuati se non con la preventiva deliberazione dei capi dell'organizzazione, sia perché tali reati trascendono gli interessi dei singoli partecipanti all'organizzazione investendo obiettivi di carattere generale, nel momento dell'ideazione e dell'esecuzione, sia perché richiedono il coinvolgimento dell'intera organizzazione per garantirne il successo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/1997, n. 4070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4070 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 19.12.1997
1) Dott. NC Romano Consigliere SENTENZA
2) Dott. Adalberto Albamonte Consigliere N. 1822
3) Dott. SE La Greca Consigliere REGISTRO GENERALE
4) Dott. Arturo Cortese Consigliere N. 2766/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CO IC, II VA, ZA RN, SC RN, AN NO, AL SA e AN NC,
avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo in data 22 maggio 1996;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Adalberto Albamonte;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F. Uccella che ha conclusa per il rigetto dei ricorsi di CO IC, II VA, ZA RN, SC RN, e per l'inammissibilità dei ricorsi di AN NO, AL SA e AN NC;
Uditi i difensori avv. M. Cerabona e gli avv.ti F. Crescimano e N. Bruni per le parti civili;
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
1. La Corte di Assise di Appello di Palermo, con sentenza in data 22 maggio 1996, decidendo sul gravame avverso la pronuncia di condanna di primo grado, confermava il giudizio di colpevolezza nei confronti di CO IC, II VA, ZA RN, SC RN, per aver, in concorso morale con altri imputati (mandanti ed esecutori materiali), cagionato la morte di SE NT, commissario di polizia (capo "a"), nonché del vice questore Antonino SA e dell'agente di polizia Roberto HI (capo "g"), per aver tentato di cagionare la morte dell'agente MO Natale (capo "h"), per aver compiuto nell'occasione di cui sub "g" e "h" atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità (capo "f"), per detenzione e porto di armi in luogo pubblico di armi (capi "b", "i", "l"), per il furto aggravato di autovetture (capi "c", "d", "m"), per aver cagionato un incendio danno fuoco ad un'autovettura (capo "n"). Veniva altresì confermata la pena inflitta dalla Corte di Assise, determinata previa unificazione dei predetti delitti sotto il vincolo della continuazione e ritenuti i capi sub "g" e "h" assorbiti nel capo sub "f".
Con la predetta sentenza veniva confermato il giudizio di colpevolezza nei confronti di AN NO, AL SA e AN NC in ordine al reato di favoreggiamento personale (capo "e"). Venivano confermate anche le statuizioni in favore delle parti civili costituitesi.
Quanto ai fatti di cui alle predette imputazioni, nella citata sentenza, veniva esposto che il 28.7.1995, alle ore 21 circa, in località Porticello, il commissario NT venne raggiunto al collo, alla testa e al viso da diversi colpi di arma da fuoco che ne provocarono la morte, mentre si trovava sulla banchina del cantiere navale di AN NO. Il NT, proveniente dal mare con la propria imbarcazione, era stato colpito mentre era intento a conversare con AN NO e con la moglie di costui AL SA. All'agguato avevano assistito non solo i suddetti, ma RL NC, loro figlio, che si era imbattuto con due individui provenienti dalla zona della sparatoria.
L'autovettura Fiat Ritmo, risultata rubata, ed utilizzata nell'agguato, era stata abbandonata in fiamme.
MA VA, incaricato dal gruppo di preparare l'agguato in quanto conoscente degli AN, venne colto da malore mentre era sottoposto ad interrogatorio nei locali della squadra mobile, in data 2.8.1985, e, trasportato in ospedale, vi era giunto morto. Il successivo 6 agosto 1985, alle ore 15 circa, all'interno dell'area condominiale dello stabile di via Croce Rossa n. 81, ove abitava il vice questore aggiunto SA, questi e l'agente che lo accompagnava, HI, erano stati raggiunti da raffiche di mitra Kalashnikof, provenienti dalle finestre prospicienti. Entrambi decedevano, mentre rimaneva illeso l'agente MO Natale, conducente dell'autovettura blindata che aveva trasportato costoro. L'autovettura usata dagli autori materiali della strage per allontanarsi era stata trovata subito dopo in fiamme. I suddetti fatti vennero contestati a titolo di concorso a numerosi imputati, tra i quali i su nominati, facenti parte della "commissione provinciale", cioè dell'organismo di vertice dell'associazione di tipo mafioso denominata "Cosa nostra".
Il materiale probatorio era costituito, oltre che da indagini ed accertamenti di p.g., da perizie balistiche, testimonianze, dalle dichiarazioni degli imputati di reato connesso MU AS, SE SE, AG AN, Lo CI TO, MA IA NC, MI VA e AC Pietro.
2. Il giudizio di colpevolezza, confermato dalla sentenza di appello, nei confronti di II, ZA, SC e CO IC nel ruolo di "concorrenti morali" dei delitti contestati, era basato:
A) sull'appartenenza a "Cosa nostra", in qualità di capi;
B) sull'esistenza di un organismo di vertice con compiti di direzione strategico-criminale deputato in particolare alla deliberazione di scelte di rilevante importanza (nel presente caso di "omicidi eccellenti"); sull'appartenenza a tale organismo dei su nominati ricorrenti secondo un ruolo paritario, salvo il II che aveva un ruolo "di spicco"; sul fatto che il consenso di tale organismo era indispensabile per gli obiettivi strategici, tanto era vero che l'elusione dell'obbligo di sentire preventivamente la "commissione", da parte dei partecipanti dell'organizzazione, era sanzionata con rappresaglie di vario genere;
sulla sussistenza (accertata in concreto) di molteplici ed informali canali per manifestare e comunicare la "deliberazione" sulle singole iniziative da parte dei componenti della "commissione" (ovvero da parte di ciascuno di essi);
sul ruolo intercambiabile ed aperto tra componenti effettivi ed i loro sostituti), dal che derivando la costante e piena conoscenza delle deliberazioni assunte, e la totale rispondenza delle medesime alla volontà del "capi mandamento".
C) I dati del punto sub b) erano stati ricostruiti sulla base di numerose, attendibili, riscontrate dichiarazioni di collaboranti, tutti a conoscenza dei fatti in quanto di sicura appartenenza con ruoli differenti e talvolta di rilievo all'associazione; conoscenza dei fatti o per via diretta oppure attraverso fonti identificantisi in componenti dell'organizzazione stessa legate al collaborante da rapporti qualificati, in soggetti cioè che avevano partecipato agli omicidi, e le cui dichiarazioni avevano trovato riscontro quanto a modalità, termini e circostanze dei fatti riferiti. D) Quanto al carattere "eccellente" e quindi strategico dei fatti criminosi con riguardo agli scopi dell'associazione, esso era stato desunto dalle modalità di esecuzione coinvolgenti l'organizzazione "a vasto raggio d'azione" nonché dalle stesse casuali. Nell'omicidio "NT", il gruppo di azione, del quale aveva fatto parte MA VA, non solo era ben organizzato ma articolato in substrutture operative ed in apporti logistici conferiti dai vari "mandamenti", i cui capi componevano la "commissione", comprovando ciò l'interesse dell'associazione a rimuovere il pericolo che il funzionario di polizia, per le qualità investigative e per l'assoluta inavvicinabilità, rappresentava. Nella strage di via Croce Rossa, l'esecuzione concertata sotto tutti gli aspetti tattici e logistici, peraltro riproduttivi della "tecnica" di altri episodi mafiosi "eccellenti", la rapida successione temporale rispetto al precedente agguato, la provenienza delle armi usate da altri episodi avvenuti nei mandamenti che esprimevano i gruppi operativi, il coinvolgimento nella preparazione ed esecuzione di uomini provenienti da diversi mandamenti, di cui erano esponenziali i sii nominati imputati: tutti questi dati, concorrenti e convergenti, indubbiamente attestavano che l'eliminazione, in particolare, del SA costituiva attuazione degli scopi dell'intera organizzazione.
E) La riunione nella villa del Troia, in epoca antecedente agli omicidi NT-SA-HI di alcuni capi mandamento fra i quali il II, e quella tenuta nella "porcilaia", senz'altro corrispondevano alla suddetta "logica" di ricostruzione dell'intera vicenda in esame, in quanto momenti preparatori, sotto il profilo tattico, della strage.
F) Più in particolare quanto alla causale, il giudice di appello veniva a marginalizzare la morte del "mafioso " MA, che, in quanto addebitata da ambienti mafiosi ai due funzionari, veniva prospettata dalla difesa quale esclusiva ragione dei due episodi criminosi;
parimenti avveniva per l'intenzione riferibile al NT ed al SA "di sparare sugli uomini d'onore latitanti, anziché arrestarli": complessiva motivazione che avrebbe comportato di addebitare i delitti a qualunque latitante si fosse sentito in pericolo, ovvero sotto la prima motivazione voleva circoscrivere al latitante IN CO, legato al MA da amicizia e contiguità, la strage. Al riguardo, i giudici sottolineavano che comunque in entrambi i casi l'esecutore avrebbe avuto bisogno del consenso della "commissione", e che comunque il movente individuale non poteva far venire meno lo scopo strategico - comune - di eliminare il pericolo rappresentato dall'attività investigativa dei due funzionari. G) Sotto il profilo giuridico del concorso nei delitti contestati, il giudice di appello identificava gli elementi decisivi:
nell'organizzazione di tipo rigidamente gerarchico dell'associazione;
nella partecipazione degli imputati all'organismo di vertice;
nella realizzazione di obiettivi strategici sottoposti al preventivo "permesso" della commissione. Con la conseguenza che l'accettazione di far parte dell'organo deliberante, unitamente all'effettiva partecipazione alla sua attività deliberativa, costituiva il presupposto della responsabilità, in assenza della comprovata volontà di non farne parte o di aver dissentito dalla deliberazione. Un eventuale silenzio del componente, invece, non poteva che assumere - secondo il giudice di appello - il significato di assenso, essendo stato egli consultato ed avendo fatto acquiescenza alla scelta criminale poi attuata. Infine, veniva posto in evidenza il coinvolgimento nella preparazione e nell'esecuzione della strage di "uomini" provenienti da diversi "mandamenti", comprovante la comunanza di interesse all'eliminazione del SA, e l'adesione ad essa dei rispettivi capi, imputati nel presente procedimento.
3. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti i su nominati;
i ricorrenti AN NO, AN NC e IO SA non hanno presentato i motivi.
Il II ha dedotto nei motivi: la mancanza e contraddittorietà della motivazione in punto di giudizio di colpevolezza, quale "mandante" degli omicidi e della strage, omettendo di accertare l'effettiva sussistenza dei seguenti imprescindibili elementi: 1) la sua partecipazione al c.d. "organismo sopraordinato" 2) la sua presenza al momento della deliberazione;
3) la riconducibilità dei fatti contestati a quel più vasto programma dell'associazione. In particolare, il ricorrente ha contestato di essere stato capo della c.d. commissione all'epoca dei fatti;
che i fatti in esame presentassero quelle caratteristiche necessarie a richiedere l'intervento deliberativo della "commissione".
Il SC ha enunciato i seguenti motivi: a) erronea applicazione del precetto di cui all'art. 192 comma 3 c.p.p., con riguardo alla necessaria attendibilità dei chiamanti in correità o dichiaranti ed alla mancanza di oggettivi riscontri esterni;
b) erronea applicazione dell'art. 110 c.p. nonché dell'art. 192 comma 2 c.p.p., in punto di affermazione che anche il componente della commissione che fosse stato materialmente assente, per ragioni occasionali, dalla sede deliberativa, o che partecipasse in modo saltuario, o alternativamente con il supplente, alle riunioni deliberanti potesse considerarsi portatore di adesione piena, seppure eventualmente tacita, alle deliberazioni medesime. E, sotto tale ultimo secondo profilo, richiamava la regola che "l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi, a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti", e ciò anche con riguardo alla stessa convocazione della commissione per deliberare sui fatti di cui alla contestazione;
c) estraneità di qualsiasi coinvolgimento oggettivo, ovvero dettato da un interesse personale negli omicidi di NT e SA, dal che traeva spunto per sostenere il possibile coinvolgimento in modo diretto del latitante CO SE, in stretti rapporti con il MA, nella morte del SA.
Il ZA ha articolato il ricorso sui seguenti motivi:
violazione delle norme processuali in materia di esercizio del diritto di difesa in conseguenza dell'eccessivo aggravio di spese e di oneri stante la complessità processuale del giudizio a suo carico;
omessa od irragionevole valutazione di elementi decisivi attinenti alla sua posizione, con riguardo alla mancata partecipazione alle presunte riunioni nelle quali si sarebbero deliberati i fatti in questione, all'ambito esclusivamente economico e finanziario del suo ruolo nell'organizzazione, di carattere comunque "secondario", tanto da essere considerato un vi semplice sostituto di II"; violazione della legge penale: art. 110 c.p. nel termini sopra esposti relativamente al ricorso "SC". Il CO IC ha censurato l'impugnata sentenza sotto i seguenti profili: mancanza di motivazione e violazione di legge con riguardo all'ipotizzato e quindi ritenuto concorso nei delitti contestati, in difetto della prova che essi fossero stati specificamente programmati e deliberati con la sua "piena e fattiva collaborazione" ovvero che avesse volontariamente dato un contributo causale al verificarsi degli eventi criminosi;
ancora mancanza di motivazione e violazione di legge con riguardo all'ipotizzato concorso nei delitti contestati, facendo difetto una corretta applicazione delle regole di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 192 c.p.p. (riscontri intrinsici ed estrinseci); peraltro sii tale punto lamentava che l'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale era stata irragionevolmente disattesa.
Infine, con motivi aggiunti, ha contestato la fondatezza probatoria dell'assunto di essere stato capo della "commissione" sino al 1985, essendo ciò contraddetto proprio dalle dichiarazioni di alcuni collaboranti.
4. La questione di diritto da esaminare consiste nel quesito se l'appartenenza dei ricorrenti al gruppo di comando o di vertice dell'associazione mafiosa, "Cosa nostra", la cui organizzazione è articolata sul territorio in strutture o substrutture collegate, e della quale essi sono i rappresentanti ovvero i capi, possa costituire il presupposto indiziario pe r il giudizio di colpevolezza nei confronti di costoro, quali mandanti di omicidi o di altri delitti volti al rafforzamento dell'organizzazione, alla sopravvivenza della consorteria mafiosa, alla realizzazione di scelte strategiche (c.d. reati strategici), tutte le volte che tali reati siano eseguiti mediante apporti operativi, logistici ed impegno di unità delle varie strutture territoriali.
La soluzione del quesito di diritto non può prescindere dalle caratteristiche tipologiche-criminali dell'associazione di tipo mafioso, e dal differente significato che assume la commissione dei c.d. reati-fine rispetto alla commissione di quei reati che ineriscono all'esistenza ed alla conservazione dell'organizzazione di tipo mafioso.
Sotto un altro profilo concorrente, la soluzione dipende di volta in volta dall'apprezzamento degli elementi indiziari che concorrono a delineare il ruolo del gruppo di vertice, comunque denominato (nel presente caso "commissione"), nonché degli elementi che comportano l'immedesimatezza di ciascun concorrente nell'organo medesimo. Orbene, quanto alle caratteristiche strutturali e funzionali dell'associazione in esame, queste trovano enunciazione normativa (art. 416 bis, comma 1, c.p.), nel senso che "l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, o di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri".
La natura totalizzante (nel linguaggio corrente, "globale") del suddetto tipo di associazione riguardo agli interessi delle collettività territoriali - utile per definire i c.d. delitti strategici - sta nella sua potenzialità di commettere impunemente, avvalendosi dello strumento intimidatorio, più delitti e/o di acquisire o conservare il controllo di attività economiche private o pubbliche, così determinando una situazione di pericolo, oltre che per l'ordine pubblico in genere, anche per l'ordine economico, nonché di compromettere il principio di legalità democratica e rappresentativa delle istituzioni politiche (a seguito del d.l. 8 giugno 1992 n.306 conv. nella legge 7 agosto 1992 n.356 che ha ampliato la fattispecie del delitto di associazione mafiosa, includendo tra le finalità - indicate al comma terzo dell'art.416 bis - l'obiettivo "di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni elettorali" (art.11 bis), ed ha introdotto, sotto l'art.416 ter c.p., il delitto di "scambio elettorale politico- mafioso").
Ma, proprio in considerazione della sua natura "globale", se al pari di tutte le associazioni criminose, i reati c.d. fine vanno individuati in quei fatti criminosi che costituiscono il "fisiologico" ed ordinario svolgimento e l'attuazione del programma associativo, rispetto ai quali il parametro di responsabilità dell'associato va identificato di volta in volta nell'apporto materiale o morale causalmente dato per la commissione dei singoli episodi criminosi (non costituendo che mero indizio la sua appartenenza al sodalizio), in caso di reati "strategici", invece, per i soggetti che hanno un ruolo verticistico nell'associazione (es. componenti della "commissione"), tale ruolo costituisce il presupposto indiziario di responsabilità, cioè un indizio di "qualificato" valore probatorio (ai sensi dell'art. 192, comma 2, c.p.p.), proprio per la funzione dei fatti delittuosi in considerazione;
funzione che va valutata ponendo lo scopo dei medesimi in relazione all'impegno organizzativo ed ai mezzi di realizzazione. E ciò nel senso - come è stato osservato (Cass. sez. 6, 27 maggio 1995, Madonia, Rv. 201829) - che tali delitti non possono essere attuati se non con la preventiva deliberazione dei capi dell'organizzazione, sia perché - a parere di questo Collegio - tali reati trascendono gli interessi dei singoli partecipanti all'organizzazione investendo obiettivi di carattere generale, nel momento dell'ideazione e dell'esecuzione, sia perché richiedono - il coinvolgimento dell'intera organizzazione per garantirne il successo. A ciò si aggiunga che tali delitti vanno ad incidere nei rapporti con l'apparato istituzionale, per resistere alla cui reazione non può prescindersi da una solidale, partecipata e incondizionata accettazione della scelta stessa da parte dell'intera organizzazione, e per essa dei suoi capi.
È pertanto parziale - nella sua portata - la tesi secondo la quale l'appartenenza "formale" all'organismo dirigente dell'associazione non implica concorso morale riguardo alla commissione di reati di carattere "strategico" (Cass. 31 gennaio 1996, CO ed altri);
parziale in quanto essa sembra riferirsi ad una specie di qualità "inerte" di membro dell'organo di vertice, senza considerare l'aspetto dinamico che essa sottende, fatto di poteri volti all'affermazione incondizionata dell'associazione. Ed allora, si tratta di accertare in concreto l'esistenza in capo di detti soggetti della qualità in esame, dovendo la spendita del potere di "vertice", finalizzata al delitto "strategico", essere desunta dalle modalità caratterizzanti la realizzazione criminosa, dalla concertazione logistica e tattica che l'esecuzione dei delitti "strategici" comporta, quale ad esempio la partecipazione di esecutori provenienti dalle strutture o substrutture organizzative dell'associazione, nonché dalla stessa causale criminosa;
il tutto nel quadro della composizione di quei concorrenti interessi relativi alla soggezione del "territorio" alla regola mafiosa, interessi rappresentati ed espressi dai capi, componenti della "commissione". Se è vero quanto sopra, si deve concludere secondo ragionevolezza che l'appartenenza al gruppo c.d. verticistico dell'organizzazione mafiosa costituisce indizio grave e preciso, quando risulti privo, come nel caso in specie, di inferenze ambigue o discordanti. Nè può essere addotta una pretesa equivocità del suddetto dato, ovvero possono ravvisarsi inferenze di segno opposto, che porrebbero in discussione il requisito della "concordanza" di tale elemento indiziario, in forza dell'assunto, - avanzato dai ricorrenti - che manca la prova o l'indicazione della data di convocazione della "commissione" per deliberare i delitti in esame;
che non è comprovata la partecipazione ad essa dei ricorrenti;
che non risulta in atti il segno della volontà adesiva, con la conseguente problematica sul significato da dare all'eventuale silenzio. Orbene, osserva questo Collegio che non sembra che si possa indulgere ad applicare ai fenomeni ed alle vicende delle associazioni di tipo mafioso canoni civilistici o giuridico-organizzativi simmetrici a quelli previsti dall'ordinamento statuale, come se si fosse dinanzi ad enti pubblici o privati od a società commerciali, alla ricerca cioè di canoni per valutazioni di equivalente portata, evocando il preteso "carattere giuridico-ordinamentale di "Cosa nostra" (Cass. sez. 1, 3 aprile 1997, CO ed altri). In altre parole, il parallelismo - pur avviato in giurisprudenza - tra le associazioni di tipo mafioso e le forme di potenzialità criminale che queste esprimono rispetto alle tipologie della società civile ed alle relative strutture, non può essere trasferito disinvoltamente dal campo sociologico, cui appartiene, ed in genere narrativo del fenomeno complessivo, al momento ricostruttivo dei caratteri e degli elementi attinenti alle realtà criminose in considerazione, in particolare con riguardo a specifici episodi di elevato allarme sociale.
In conclusione, dopo aver premesso che l'associazione ha una sua articolazione territoriale diffusa, per la cui unitaria attività si richiede il coinvolgimento dei vari capi locali, soprattutto per scelte che riguardano la sopravvivenza dell'intera organizzazione, si osserva che la c.d. commissione o l'attività della medesima non va considerata nei termini formali della tipologia giuridica degli organi collegiali, ma come partecipazione e concertazione dei capi locali su scelte di comune rilevanza, che possono avvenire in qualsiasi modo e manifestate con tutte le varianti del caso, anche tacitamente collaborando e/o condividendo la scelta che appare necessaria per assicurare continuità e crescita all'organizzazione;
e ciò può avvenire, ad esempio, da parte di quel "capo" il quale consenta che il reato venga commesso nel "mandamento" di pertinenza. Non è, infine, neppure prospettabile la necessità di una formale deliberazione, ne' di un esplicito assenso del singolo, tutte le volte che - come nel caso in specie - siano posti a disposizione, per il successo dell'obiettivo criminale, uomini, strutture, ed apporti di ogni specie. Senza considerare poi che la commissione di delitti comportanti elevato allarme sociale, andando a condizionare l'ordinaria attività dell'organizzazione mafiosa per i prevedibili contraccolpi repressivi, nonché gli stessi suoi "traffici" ed affari, non può prescindere dall'approvazione di tutti i suoi esponenti.
Nel risolvere positivamente la questione posta all'esame di questa Corte, deve ritenersi che la qualità di "capi mandamento" e la sicura partecipazione di essi all'organismo di vertice investito delle scelte adottate, esauriscono il necessario quadro indiziario di responsabilità; il tutto come desunto dal materiale probatorio acquisito.
5. In conclusione, il giudizio di colpevolezza appare non censurabile non solo sotto il profilo della correttezza giuridica - pur con la rettificazione in diritto della motivazione nei termini sopra esposti -, ma anche sotto l'aspetto della valutazione logica degli elementi probatori. Difattì, il giudice di appello ha proceduto alla verifica della credibilità soggettiva ed oggettiva in specie dei chiamanti in correità o dei dichiaranti, passando poi ad apprezzare il materiale probatorio acquisito ai fini della conoscenza dei fatti, e giungendo con una valutazione complessiva all'affermazione di penale responsabilità dei suddetti ricorrenti.
Ciò rilevato quanto alla correttezza del criterio logico seguito, non è dato a questa Corte procedere ad una nuova valutazione dei fatti stessi, peraltro vanamente censurata dai ricorrenti quanto a plausibilità, senza considerare poi l'inammissibilità di alcuni motivi o perché al di fuori dei vizi prospettabili con ricorso per cassazione (come quello relativo ai rilevanti costi processuali), o perché in punto di merito, o in quanto non attinenti alle ragioni poste a base del giudizio di colpevolezza.
Pertanto, nel dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi privi di motivi, come sopra indicati, vanno rigettati tutti gli altri ricorsi, con rifusione delle spese in favore dell'Erario e delle parti civili costituite, con il pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nella misura adeguata alle ragioni della decisione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di AN NO, AL SA ed AN NC.
Rigetta i ricorsi di CO IC, II VA, ZA RN, SC NA.
Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, e ciascuno al pagamento di lire 200.000 in favore della Cassa ammende.
Condanna CO, II, ZA e SC in solido alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, il cui importo viene liquidato: a favore del Ministero dell'Interno in complessive lire 2.000.000 per onorari, ed a favore di RA GE SA, MA SAlba SA, NA SA e RG SA in complessive lire 8.859.500, di cui lire 1.291.500 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 1998