Sentenza 20 aprile 1999
Massime • 2
Non è inefficace l'ordinanza che dispone la misura coercitiva, per mancata trasmissione - al tribunale della libertà - degli atti, sui quali essa si fonda e di quelli sopravvenuti a favore dell'indagato, entro cinque giorni dalla richiesta avanzata dal presidente all'autorità procedente, qualora quest'ultima nel suddetto termine comunichi che gli atti stessi sono già presso il medesimo giudice del riesame, anche se in un diverso procedimento, indicandone gli estremi e, così, consentendo alle parti la piena disponibilità. A tale fine non è indispensabile che gli atti stessi siano inseriti nel fascicolo, essendo sufficiente che sia possibile il loro reperimento in locali individuati.
Nel procedimento di riesame il dovere di trasmissione degli atti nel termine, sanzionato dall'inefficacia della misura cautelare, di cinque giorni dall'avviso avanzato all'autorità procedente dal presidente del tribunale della libertà concerne sia i risultati delle investigazioni, compiute dal pubblico ministero prima dell'emissione del provvedimento coercitivo, sia gli elementi, favorevoli all'indagato, sopravvenuti all'applicazione della misura medesima. Tale dovere d'inoltro trova il suo limite ultimo nel momento in cui esso viene eseguito e non riguarda gli atti ed i documenti presentati in tempo posteriore. Da tale ultimo mancato invio non consegue ne' l'inefficacia della misura ne' alcuna nullità, poiché l'art. 309 cod. proc. pen. assicura il pieno contraddittorio e la completa assistenza da parte del difensore, che può allegare nuovi motivi ed elementi utili nell'udienza camerale prima dell'inizio della discussione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/1999, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 20 aprile 1999 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ITALGIUREWEB
sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento