Sentenza 14 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/03/2001, n. 3736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3736 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA IT037 36/0 1 IN ME DI PO OLOT LIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Venstita. Lotharione oli Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: seven clute. Responsabilitb. - Presidente Dott. Antonio IANNOTTA - R.G. N. 15199/98 Cron. 7782 Consigliere Dott. Antonio VELLA Rep. 1248 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere- Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI A Ud. 01/12/00 Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZION: UFFICIO COPIE SENTEN ZA 必 Richiesta copia studio dal Sig. ILSOLE 21.8 sul ricorso proposto da: 3000 per diritti L. 14 MAR. 2001 GA ES, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIER VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell'avvocato PAGANO DOMENICO, che lo difende, giusta delega in atti%;B CANCELLERIA - ricorrente
contro
ZZ MP CA, ZZ MP FEDERICO entrambi in proprio e quali contitolari dell'az. Agricola Monte Mario;
intimati avverso la sentenza n. 2209/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 26/06/97; Ir 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1971 IN -1- udienza del 01/12/00 dal * GOLDONI;
udito il P.M. in persona CAFI Generale Dott. Dario rigetto del ricorso. -2- Consigliere Dott. Umberto ry del Sostituto Procuratore ERO che ha concluso per il 1 Svolgimento del processo Con citazione del 32.10.1990, CO GA conveniva in giudizio LO e DE LV AM, titolari della Azienda Agricola Monte Mario, onde sentirli condannare al risarcimento del danno a lui derivato dalla sottrazione di 55 scrofe, 300 pecore e 100 quintali di fieno sottoposti a sequestro giudiziario eseguito il 14.1.1977. Esponeva che avendo acquistato tali beni dalla predetta Azienda Agricola e non avendone avuto la consegna, aveva ottenuto dal Presidente del Tribunale di Rieti il sequestro in questione poi convalidato con sentenza del predetto Tribunale, che aveva dichiarato il suo diritto di proprietà sulle cose sequestrate per avvenuta compravendita. Esponeva ancora che, al momento di dare esecuzione alla sentenza erasi му constatata la scoparsa dei beni. Si costituiva il solo LO LV, il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo che i beni erano stati affidati al custode giudiziario nominato nella persona del GA, poi sostituito con altro custode. Proponeva domanda riconvenzionale per ottenere il rimborso delle spese sopportate per il mantenimento degli animali. L'adito Tribunale di Roma, con sentenza 18.1/3.2.1995 rigettava ambedue le domande dichiarando totalmente compensate tra le parti le spese di lite. 11 GA, con atto dell'11.3.1996, proponeva appello, chiedendo l'accoglimento della domanda introduttiva del giudizio e, in via istruttoria l'ammissione di interrogatorio formale degli appellati. Si costituiva il solo LO LV chiedendo il rigetto dell'appello. 1: Con sentenza in data 14.4/26.6.1997, la Corte di appello di Roma rigettava l'appello, compensando le spese del grado. Osservava la Corte capitolina, per quanto ancora qui interessa: che la sentenza del Tribunale di Rieti, avendo ritenuta la validità e l'efficacia del contratto di vendita, non aveva effetti costitutivi, ma dichiarativi dell'avvenuto trasferimento, nonché di condanna all'esecuzione del contratto. Peraltro, la misura cautelare disposta aveva determinato l'affidamento dei beni in questione in capo al custode, e ciò sino al momento dell'esecuzione, di talchè era il custode stesso l'unico soggetto responsabile di essi. Ne derivava che il mancato reperimento del compendio non poteva che essere ascritto alla responsabilità del predetto, di talchè i LV, che non avevano la materiale disponibilità dei beni, non erano legittimati passivamente. My Erano poi da considerarsi nuove, siccome proposte per la prima volta in appello, le alligazioni circa una pretesa connivenza tra il custode succeduto al GA, LA, e i LV in ordine al mancato reperimento del compendio, cosa questa che comportava l'introduzione nel giudizio di un nuovo tema di indagine e di fatti, vietata dall'art. 345 cpc. La mancata opposizione dei LV poi, nonché il riferimento a proposte transattive da costoro avanzate non dimostravano nulla circa la modalità della sottrazione del compendio sequestrato e le asserite responsabilità dei LV al riguardo. Ancora, la domanda risarcitoria non concerneva le 17 scrofe che non furono oggetto di sequestro, in quanto la domanda aveva ad oggetto unicamente il danno derivante dalla sottrazione dei beni sequestrati. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso, sulla base di quattro motivi, il GA. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. 2 Motivi della decisione Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 1476 c.c. e dell'art. 1510 stesso codice, in relazione all'art.360, n.3 cpc, sostenendo che la natura del contratto in esame (vendita di cose mobili) importava il perfezionamento di esso mediante “traditio”. Poiché tale requisito non si era verificato, i LV dovevano essere considerati tuttora possessori del compendio, donde la legittimazione passiva di costoro, negata dai giudici di appello. Non è fondato;
la questione sul perfezionamento del contratto esula completamente dal decisum della Corte capitolina, che si è limitata a rilevare che il compendio in argomento era nella materiale disponibilità del 11 لاس custode all'uopo nominato. Ne consegue che tanto escludeva che i beni potessero comunque considerarsi nella detenzione dei LV, cosa questa che ne elideva la legittimazione passiva. Con il secondo motivo (violazione dell'art. 2908 c.c. in relazione all'art.360 n.3 cpc) si ribadisce che la sentenza del Tribunale di Rieti aveva natura di accertamento costitutivo, per cui le cose oggetto del contratto dovevano considerarsi come conservanti la situazione quo antea. E' infondato parimenti;
quello che in questa sede è stato ritenuto determinante dai giudici di appello non è la situazione giuridica quale determinatasi a seguito della ricordata sentenza, ma la persistenza della misura cautelare adottata, in forza della quale i beni si trovavano nella detenzione del custode "unico soggetto responsabile della loro conservazione a garanzia dei diritti del proprietario". Tale notazione, non contestata né censurata, vale a dimostrare l'inconferenza del motivo in esame, che va pertanto respinto. 3 Il terzo motivo (violazione dell'art.65 cpc in relazione all'art.360, n.3 cpc) si basa su una argomentazione di non agevole lettura, che i proprietari del compendio fossero, fino al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Rieti, i LV è argomento comunque ininfluente, attese le già svolte considerazioni in ordine alla detenzione del custode. Tanto basta ad escludere rilevanza anche al preteso rapporto che si porrebbe tra i proprietari e custode, attesa l'istituzionale funzione di quest'ultimo, che non tollera soggezioni nei confronti di alcuna delle parti. La doglianza, confusamente enunciata, circa la mancata ammissione dell'interrogatorio formale, appare poi inammissibile atteso che non viene riportato in ricorso il capitolato relativo, cosa questa collidente con il principio di autosufficienza del ricorso. Anche tale motivo va respinto. ry Il quarto motivo (violazione dell'art.360, n.3 cpc (sic) in relazione all'art. 112 cpc e 2909 c.c.) si basa sulla pretesa ricomprensione nella domanda di tutti i beni oggetto della sentenza del Tribunale di Rieti e quindi anche delle diciassette scrofe non sottoposte a sequestro. Le affermazioni apodittiche contenute in ricorso, sostenute con tono inutilmente polemico, non sviliscono affatto le puntuali osservazioni svolte sul punto dalla sentenza impugnata che, con precisi riferimenti all'atto giudiziario introduttivo e con argomentazioni logicamente inconfutabili, sostengono la decisione adottata. Ancora, tali considerazioni non sono neppure oggetto di specifica critica, donde la infondatezza anche di tale motivo. Il ricorso deve essere pertanto respinto;
non v'ha luogo a pronunzia sulle spese. 4
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Cosi deciso in Roma, il 1.12.2000 IL Presidente Vanue Il Consigliere estensore Милкорововоли IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico bolozico DEPOSITATO IN CANCELLERIA JB Roma 14 MAR 2001 IL CANCELLIERE Lolerico Agenzia delle Entrate Ufficio di Rama 2 it16.05.11 1415 Iscritto a ruolo hoooo A Art. n. 7L 290000 5