Sentenza 14 dicembre 2006
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, la richiesta del Ministro della Giustizia di mantenimento della misura coercitiva provvisoria, nei confronti dell'arrestato per il quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio, equivale alla richiesta dello stesso Ministro, avanzata nel corso del procedimento di estradizione per l'applicazione nei confronti dell'estradando di misure coercitive, e, pertanto, di quest'ultima richiesta produce gli effetti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2006, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 14/12/2006
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 1792
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 029218/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HU UA N. IL 01/03/1967;
avverso ORDINANZA del 21/06/2006 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BERNABAI RENATO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza;
udito il difensore avv. Scirotti Perla, del foro di Milano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza emessa il 21 Giugno 2006 la Corte d'appello di Milano, dato atto del diniego di convalida, da parte del suo presidente, dell'arresto operato dalla polizia giudiziaria nei confronti di Hu QI, colpito da mandato di arresto emesso il 9 Agosto 2005 dal Tribunale di Bucarest per il reato di omicidio;
rilevato che il Ministro della Giustizia aveva chiesto il mantenimento della custodia in carcere ai sensi dell'art. 716 c.p.p., comma 4;
ritenuto che
essa equivaleva alla richiesta prevista dall'art. 715 c.p.p., comma 1, per procedere all'applicazione provvisoria di una misura coercitiva e che questa si rendeva in concreto necessaria nella forma della custodia cautelare in carcere al fine di garantire la consegna allo Stato richiedente, stante il pericolo di fuga;
tutto ciò premesso, applicava al predetto Hu QI la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al mandato di arresto del Tribunale di Bucarest. Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:
1) la violazione dell'art. 714 c.p.p., comma 5, e art. 716 c.p.p., comma 4 con riguardo alla ritenuta competenza funzionale della Corte
d'appello di Milano, successivamente alla pronunzia della sentenza con la quale era stata accolta la domanda di estradizione ed in pendenza del ricorso per cassazione proposto da Hu QI, ex art. 706 c.p.p.. Assumeva che l'adozione della misura cautelare andava correlata, ex art. 714 c.p.p., comma 3, al fumus della domanda di estradizione: onde, la competenza funzionale sulla valutazione delle esigenze cautelari spettava alla Suprema corte, dinanzi alla quale già pendeva il ricorso avverso la sentenza di estradizione. 2) La violazione di legge con riguardo alla ritenuta equipollenza della richiesta da parte del Ministro della Giustizia formulata ex art. 716 c.p.p., comma 4, di mantenimento della misura coercitiva, rispetto alla richiesta indirizzata dal medesimo Ministro alla corte d'appello per l'applicazione provvisoria di una misura di custodia cautelare. Procedimento, questo, diverso da quello ordinario di estradizione, ex art. 697 c.p.p. e segg., attualmente pendente dinanzi a questa stessa Corte, a seguito del ricorso di Hu QI avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha accolto la relativa domanda.
Di competenza funzionale della Corte di cassazione ai sensi dell'art.714 c.p.p., comma 5, si sarebbe potuto parlare nella diversa ipotesi in cui per la prima volta, in questa sede, si fosse posto il problema della richiesta di una misura cautelare, quale subprocedimento cautelare, di natura incidentale, nel contesto del processo di estradizione pendente in sede di legittimità.
Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione di legge con riguardo alla ritenuta equipollenza della richiesta da parte del Ministro della Giustizia formulata ex art. 716 c.p.p., comma 4. Il motivo è infondato.
Non vi è motivo per negare efficacia di impulso processuale alla richiesta di mantenimento della misura cautelare provvisoria già convalidata, espressa dal Ministro della Giustizia in epoca anteriore al suo annullamento da parte di questa Corte, sez. 6^, con sentenza 2 Marzo - 22 Maggio 2006. Il collegio non ignora l'esistenza di un precedente di segno contrario (Cass., sezione 6^, 28 Marzo 1995, n. 1223). Ritiene tuttavia di dover dissentire, osservando che tra la richiesta della misura cautelare da parte del Ministro della Giustizia ex art. 714 c.p.p. e quella di mantenimento della misura coercitiva attuata dalla polizia giudiziaria e già convalidata dal presidente della corte d'appello entro 96 ore dall'arresto (art. 716 c.p.p., comma 4) non vi è alcuna differenza di contenuto ne' di ratio, ma solo di fase procedimentale: concretandosi, la prima, nel corso del procedimento di estradizione, nell'ipotesi ordinaria che questa preceda la richiesta cautelare;
e la seconda, invece, in epoca successiva alla convalida dell'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria nei casi di urgenza: richiesta, quest'ultima, che, parimenti, nessun'altro fine pratico può logicamente avere, se non quello di manifestare la volontà di assicurare alla giustizia l'estradando, stante il pericolo di fuga.
Richiedere, in tal caso, un'ulteriore manifestazione di volontà da parte del Ministro della giustizia pare quindi superfetazione superflua, priva di apprezzabile ragion d'essere.
Il ricorso dev'essere dunque rigettato, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2007