Sentenza 3 dicembre 1998
Massime • 1
L'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze, ritualmente proclamata dall'associazione di categoria, pur inquadrata tra le cause di legittimo impedimento del difensore, di cui all'art. 486, quinto comma, cod. proc. pen., non determina "ex lege" gli effetti interruttivi della prescrizione del reato previsti dall'art. 159 cod. pen., stante il fatto che il giudice del dibattimento deve valutare l'opportunità del rinvio dello stesso al fine di evitare il rischio che maturino termini prescrizionali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/1998, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi signori: Udienza pubblica
Dott. Paolo Tonini Presidente del 3/12/1998
1. Dott. Umberto Papadia Consigliere SENTENZA
2. Dott. Aldo Rizzo Consigliere N.3728
3. Dott. Nicola Quitadamo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere N.32964/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
RD OR, nato a [...] l'[...], avverso la sentenza n. 2475/98 del 7/4/98, pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli. -Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
-udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Carlo M. Grillo;
-udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale, dott. W. De Nunzio, con cui chiede il rigetto del ricorso;
la Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in Premessa, la Corte di Appello di Napoli - in parziale riforma della sentenza 19/4/96 del Pretore di Napoli Sezione distaccata di Marano - condannava CC RE alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione e L.
1.500.000 di multa, con relativa pena accessoria, ordine ai reati di cui agli artt. 20 lett. b) L. n. 47/1985, 2-13-4-14 L. n. 1086/1971, 349 c.p., accertati il 5/11/92.
Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo: 1) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 157-158-159 c.p., perché - non computando nel termine prescrizionale di legge il periodo di astensione dalle udienze degli avvocati - era stata esclusa la - prescrizione dei reati urbanistici;
2) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 35, 38 e 7, ult. co., L. n.47/19851, in quanto azione, penale doveva ritenersi improcedibile per intervenuta estinzione per oblazione dei reati urbanistici, a seguito del silenzio-assenso dell'Amministrazione sulla richiesta di rilascio di concessione in sanatoria effettuata il 3/6/86.
All'odierna udienza il P.G. conclude come riportato in epigrafe. Il ricorso è fondato, essendo estinte per prescrizione le contravvenzioni ascritte al CC. Esse, infatti, accertate il 5/11/92 si sono prescritte il 18/12/97, prima della pronunzia della sentenza di appello, dovendosi computare oltre al periodo di anni 4 e mesi 6 previsto dagli artt. 157 e 160 c.p., quello di c.d. sospensione automatica, ex art. 44 L.n. 47/1985 (giorni 223). Non essendo stata presentata, nel caso di specie, domanda di condono dall'imputato a da altri comproprietari dell'immobile, e versata la prima rata di oblazione autodeterminata, non è possibile, invero, tener conto anche della c.d. sospensione obbligatoria, ex art. 38 L. n. 47/1985. La Corte distrettuale ha affrontato espressamente il problema, posto anche con i motivi di appello, ma non ha dichiarato la prescrizione delle contravvenzioni, ritenendo che il decorso di essa fosse rimasto sospeso per effetto dell'astensione dalle udienze della classe forense in entrambi i gradi del giudizio, protrattasi per complessivi anni 1 e giorni 5, come specificamente indicato nell'impugnata sentenza.
Secondo i giudici del merito, infatti, il termine prescrizionale doveva considerarsi sospeso ai sensi dell'art. 159, comma 1 c.p., che - nella nuova formulazione introdotta dalla L. n.332/1995 - prevede tale effetto anche "in ogni caso in cui la sospensione dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge". Invero, giacché l'art. 304, comma 1 lett. a), c.p.p., stabilisce la sospensione dei termini di custodia cautelare, "nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore", considerato che l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni forensi è ormai riconosciuta come causa di "legittimo impedimento" del difensore stesso, idonea quindi a determinare la sospensione dei termini di custodia cautelare, ne consegue - dall'adesione al c.d. sciopero degli avvocati - la sospensione anche del termine prescrizionale del reato. La motivazione suddetta, però, per quanto articolata e logica. non è conforme all'orientamento di questa Corte Suprema, che anche recentemente ha ribadito (Sez. II, 10 giugno 1998, n. 6951, Calderola) che la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, disposta ai sensi dell'art. 304 c.p.p., non può ritenersi "imposta da una particolare disposizione di legge" ai sensi dell'art. 159 c.p., in quanto tale ultima norma rinvia evidentemente ai casi in cui la sospensione è disposta ex lege e si verifica, quindi, automaticamente, e non già a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria procedente, come quella ex art. 304 c.p.p.. Detta norma del codice di rito, peraltro, non può comunque considerarsi - ad avviso di questo Collegio - una disposizione di legge "particolare", essendo anzi una ordinaria regola procedimentale.
S'impone, poi, un'ulteriore considerazione.
Pur essendoci contrasto nella giurisprudenza di questa Corte Suprema in ordine alla questione se l'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze, deliberata dall'associazione di categoria, debba considerarsi o meno legittimo impedimento del difensore, a norma dell'art.486, comma 5, c.p.p. (recentemente, in senso negativo:
Sez. V, 1 ottobre 1997 , n. 8815, Scurto;
Sez. I, c.c. 25 giugno 96, n.2646, Di Paolo;
di contrario avviso: Sez. III, 10 novembre 1997, n. 10040, Fagiano;
Sez. II, 23 aprile 1997, n. 3795, Quintini;
Sez IV, 21 maggio 1996, n. 5076, Chillocci;
Sez. I, 27 gennaio 1996, n. 856, Milano;
Sez. III, 15 gennaio 1996, n. 401, Granariello;
Sez. III, 15 gennaio 1996, n. 363, Causerano), unanimamente si afferma, essendo ormai pacifico che la detta astensione non possa essere ricondotta alla categoria delle cause di legittimo dell'imputato, non attenendo a sua sfera personale Sez. Un., 6 dicembre 1996, n. 10495, Nastasi), che è comunque - indispensabile comunicare, da parte del difensore all'ufficio procedente, la propria adesione allo sciopero, non potendosi essa presumere sulla base del fatto notorio dell'indizione dello stato di agitazione dall'associazione di categoria, rispetto alla quale il singolo associato conserva piena autonomia, essendo libero di aderirvi o meno. Peraltro l'esigenza della tempestiva comunicazione di detta intenzione da parte del difensore è collegata al potere discrezionale del giudice di contemperare le ragioni di opportunità del rinvio del processo - derivanti dal legittimo esercizio del diritto di sciopero, costituzionalmente garantito, che priva l'imputato della prescelta assistenza - e l'interesse pubblico all'immediata celebrazione del giudizio, soprattutto quando v'è rischio di prescrizione del reato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, appare allora evidente che l'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze, ritualmente proclamata dall'associazione di categoria - pur volendola inquadrare tra le cause di "legittimo impedimento del difensore", di cui all'art.486, comma 5, c.p.p., secondo l'orientamento ormai prevalente di questa Corte Suprema- non determina ex lege gli effetti interruttivi della prescrizione del reato previsti dall'art.159 c.p., tanti è che il giudice del dibattimento deve valutare l'opportunità del rinvio dello stesso, proprio al fine di evitare il rischio che maturino termini prescrizionali.
In definitiva, questa granitica giurisprudenza formatasi in ordine all'art.486 citato, è un'ulteriore conferma che non si può giungere, come ha fatto la Corte di Appello, all'affermazione della sospensione dei termini prescrizionali - in ipotesi di adesione del difensore al c.d. sciopero degli avvocati - attraverso la prospettata interpretazione del combinato disposto degli artt. 159 c.p. e 304 c.p.p., altrimenti sarebbe pleonastica la questione, invece tuttora dibattuta, relativa all'applicazione del menzionato art. 486. Pertanto, come già detto, le contravvenzioni ascritte all'imputato sono tutte estinte per prescrizione, non essendosi verificate le sospensioni dei termini ritenute dai giudici del merito.
P. Q. M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle contravvenzioni ascritte, essendo le stesse estinte per prescrizione, ed elimina la relativa pena di mesi 6 di reclusione e L. 500.000 di multa.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 1999