Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2015, n. 46328
CASS
Sentenza 10 novembre 2015

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In tema di arresti domiciliari con la prescrizione dell'adozione del cosiddetto "braccialetto elettronico", qualora il giudice non accolga un'istanza di sostituzione della custodia in carcere, a causa della indisponibilità di "braccialetti" da parte della P.G., non sussiste alcun "vulnus" ai principi di cui agli artt. 3 e 13 Cost., perché la impossibilità della concessione degli arresti domiciliari senza controllo elettronico a distanza dipende comunque dalla intensità delle esigenze cautelari e, pertanto, è ascrivibile alla persona dell'indagato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure il rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari motivato sulla base della non adeguatezza della misura meno afflittiva, in assenza del prescritto controllo elettronico, in considerazione del notevole allarme sociale connesso ai reati oggetto di indagine, nonchè del livello e dell'intensità del pericolo di recidiva specifica).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2015, n. 46328
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46328
Data del deposito : 10 novembre 2015

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