Sentenza 10 novembre 2015
Massime • 1
In tema di arresti domiciliari con la prescrizione dell'adozione del cosiddetto "braccialetto elettronico", qualora il giudice non accolga un'istanza di sostituzione della custodia in carcere, a causa della indisponibilità di "braccialetti" da parte della P.G., non sussiste alcun "vulnus" ai principi di cui agli artt. 3 e 13 Cost., perché la impossibilità della concessione degli arresti domiciliari senza controllo elettronico a distanza dipende comunque dalla intensità delle esigenze cautelari e, pertanto, è ascrivibile alla persona dell'indagato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure il rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari motivato sulla base della non adeguatezza della misura meno afflittiva, in assenza del prescritto controllo elettronico, in considerazione del notevole allarme sociale connesso ai reati oggetto di indagine, nonchè del livello e dell'intensità del pericolo di recidiva specifica).
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- 1. Più braccialetti (ma non necessariamente) meno carcere: le SezioniIrene Guerini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Braccialetti elettronici non disponibili: carcere o domiciliari?Accesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 15 giugno 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2015, n. 46328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46328 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2015 |
Testo completo
46 32 8 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale composta da Sentenza n. 2120 dott. Franco Fiandanese - Presidente - dott.ssa Mirella Cervadoro - Consigliere - C.C. 10/11/2015 dott. Geppino Rago - Consigliere - R.G.N. 35305/2015 dott. ssa Giovanna Verga - Consigliere dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) PA NI nato a [...] il [...] IN 2) BU AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, sezione del riesame in data /7/2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15/6/2015 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forli' disponeva l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di BU IN e PA NI in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, il BU per i reati di cui ai capi A), C) ed E) della provvisoria imputazione, i capi C) ed E) relativi a rapine 1 consumate ed aggravate ai danni di istituti di credito siti nel territorio di Forli e Cesena commesse nel 2010 e ed il capo A) relativo ad una rapina tentata commessa dal BU in concorso con il PA ed altro complice rimasto ignoto il 18/7/2014; il PA in ordine al solo reato di cui al suddetto capo A).
1.1. Avverso tale provvedimento proponevano istanza di riesame gli indagati contestando la sussistenza delle esigenze cautelari tutelabili con la sola misura della custodia in carcere.
1.2. Il Tribunale di Bologna, sezione del riesame, con ordinanza del 7/7/2015, respingeva le istanze proposte, confermando l'ordinanza impugnata.
2. Ricorrono per Cassazione gli indagati PA NI e BU IN, per mezzo del loro difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame: BU IN 2.1. violazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 274, 275, 275 bis cod. proc. pen. nonché degli artt. 3, 13, 27 e 111 Cost. Evidenzia al riguardo che sia il G.I.P. che il Tribunale del riesame hanno riconosciuto l'indagato meritevole della misura degli arresti domiciliari, purché sia applicato il braccialetto elettronico, per poi negare l'applicazione della misura meno afflittiva sulla base dell'accertata indisponibilità del dispositivo in questione;
con ciò determinando che la scelta di applicare la misura carceraria sia stata effettuata sulla base di criteri non previsti dal codice.
2.2. violazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 274, 275 cod. proc. pen. per non essere stata applicata la misura degli arresti domiciliari semplici in attesa della disponibilità del dispositivo e per non essere stato considerato che in relazione ad altra rapina avvenuta il 12/2/2015 il BU era stato scarcerato e sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora in data 25/5/2015. 2.3. violazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 275 comma 2 bis cod. proc. pen. per non essere stata riconosciuta la continuazione fra i fatti di cui al presente procedimento e la rapina commessa a Rovigo che rappresenta il reato più grave. PA NI 2.1. violazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione agli artt. 2 Ru 125, 274, 275, 275 bis cod. proc. pen. nonché degli artt. 3, 13, 27 e 111 Cost. Evidenzia al riguardo che sia il G.I.P. che il Tribunale del riesame hanno riconosciuto l'indagato meritevole della misura degli arresti domiciliari purché sia applicato il braccialetto elettronico, per poi negare l'applicazione della misura meno afflittiva sulla base dell'accertata indisponibilità del dispositivo in questione;
con ciò determinando che la scelta di applicare la misura carceraria sia stata effettuata sulla base di criteri non previsti dal codice.
2.2. violazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 274, 275 cod. proc. pen. per non essere stata applicata la misura degli arresti domiciliari semplici in attesa della disponibilità del dispositivo e per non essere stato considerato che in relazione ad altra rapina avvenuta il 12/2/2015 il PA era stato scarcerato e sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora in data 25/5/2015. 2.3. violazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 275 comma 2 bis cod. proc. pen. per non essere stata riconosciuta la continuazione fra i fatti di cui al presente procedimento e la rapina commessa a Rovigo che rappresenta il reato più grave. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Entrambi i ricorsi, perfettamente coincidenti anche da un punto di vista letterale per le questioni proposte, sono infondati e devono essere, pertanto, rigettati. Segnatamente il provvedimento impugnato non presenta i vizi denunciati con i ricorsi: specificamente sono state enunciate le esigenze cautelari che hanno imposto l'adozione della misura custodiale, stante l'inadeguatezza di altra misura meno afflittiva a prevenire il rischio di reiterazione di condotte criminose;
il Tribunale, nel confermare la valutazione effettuata nell'ordinanza genetica, ha ritenuto che la misura degli arresti domiciliari potesse essere considerata idonea solo se applicata nelle forme previste dall'art. 275 bis cod. proc. pen., ritenendo che, in assenza dei previsti strumenti di controllo elettronico a distanza, non potessero essere sufficientemente garantite le esigenze di tutela sociale ravvisate sulla base della personalità dei ricorrenti. Ora in punto di diritto, prima dell'intervento del recente intervento del legislatore di cui si dirà nel seguito, questa Corte aveva stabilito che, 3 in tema di misure cautelari personali, la previsione di cui all'art. 275 bis cod. proc. pen., introdotta dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341, art. 16, conv. dalla L. 19 gennaio 2001, n.
4 -stabilendo che il giudice nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare possa prescrivere, in considerazione della natura e del grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, l'adozione di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo - non introduce una misura coercitiva ulteriore, rispetto a quelle elencate negli artt. 281 ss. cod. proc. pen., ma unicamente una condizione sospensiva della custodia in carcere, la cui applicazione viene disposta dal giudice contestualmente agli arresti domiciliari e subordinatamente al consenso dell'indagato all'adozione dello strumento elettronico. Ne deriva che il suddetto braccialetto rappresenta una cautela che il giudice può adottare, se lo ritiene necessario, non già ai fini della adeguatezza della misura più lieve, vale a dire per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione ma ai fini del giudizio, da compiersi nel procedimento di scelta delle misure, sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, assumendo l'impegno di installare il braccialetto e di osservare le relative prescrizioni. (sez. 5 n. 40680 del 19/6/2012, Rv. 253716; sez. 3 n. 7421 del 3/12/2014, Rv. 262418). Questa impostazione deve essere rivista alla luce del mutato quadro : normativo introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. a) d.l. 23 dicembre 2013 n. 146 convertito nella legge 21 febbraio 2014 n. 10) che ha riformulato l'art. 275 bis cod. proc. pen., nel senso che al comma 1 primo periodo le parole se lo ritiene necessario>> sono state sostituite da quelle < salvo che le ritenga non necessarie>>. A ciò consegue che oggi, di regola, la misura degli arresti domiciliari debba essere applicata attraverso la prescrizione di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria;
è, comunque, fatta salva dalla nuova normativa la facoltà del giudice di non disporre l'adozione delle suddette procedure in considerazione della natura e del grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Sulla base del testo normativo, quindi, l'applicazione della misura degli arresti domiciliari con le particolari modalità di controllo non può essere più 4 Rue considerata solo una mera modalità di esecuzione di una misura cautelare, come sopra ritenuto da questa nella vigenza della precedente versione dell'art. 275 bis cod. proc. pen., costituendo, invece, la regola generale in tema di applicazione della misura degli arresti domiciliari, con la sola eccezione rimessa alla prudente valutazione del giudice in relazione alle esigenze cautelari sottese alla privazione della libertà personale dell'indagato. Ma tuttora l'applicazione della misura, con le descritte modalità, è subordinata all'accertamento preventivo della disponibilità dei mezzi elettronici o tecnico (cosiddetto braccialetto elettronico) da parte della polizia giudiziaria. A ciò consegue che, in caso di accertata indisponibilità dei suddetti mezzi di controllo, al giudice, sarà necessariamente imposta l'adozione della misura della custodia in carcere. Difatti le stesse esigenze cautelari che imponevano l'adozione della misura degli arresti domiciliari con l'adozione degli strumenti di controllo si prestano ad essere adeguatamente tutelate solo con l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Tornando al caso di specie, il Tribunale per il riesame ha specificamente motivato sulla non adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, in presenza dell'impossibilità di applicare all'interessato il cd. "braccialetto elettronico", avendo evidenziato come la misura custodiale non potesse essere surrogata da altre misure meno afflittive, in considerazione del livello e dell'intensiva del pericolo di recidiva specifica: segnatamente e' stato evidenziato come entrambi i ricorrenti sono indagati di reati reiterati e gravi, di notevole allarme sociale commessi con forte spregiudicatezza e che presuppongono un non modesto livello organizzativo;
e' stato rappresentato, come al di la della formale incensuratezza di entrambi i ricorrenti, gli stessi risultano bene inseriti in un ampio contesto criminale dedito al perpetrazione di rapine nel Nord Italia;
e' stata ragionevolmente presa in considerazione, nella valutazione del pericolo di recidiva, la rapina commessa a Rovigo in data 13/2/2015 da entrambi i ricorrenti. Stante questa situazione, come definita dai giudici del merito, di particolare pericolosità sociale dei prevenuti, nessuna censura può essere 5 ple mossa al provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. L'impossibilità di effettuare il controllo elettronico a distanza per carenza degli strumenti tecnici, costituisce una circostanza di fatto che, seppure non ascrivibile agli indagati, deve essere valutata ai fini del giudizio di adeguatezza della misura degli arresti domiciliari. Può quindi essere ribadito il seguente principio di diritto, già affermato da questa Corte (sez. 2 n. 28115 del 19/6/2015, Rv. 264230): qualora il giudice reputi che il cd. "braccialetto elettronico" sia una modalità di esecuzione degli arresti domiciliari necessaria ai fini della concedibilità della misura e, tuttavia, tale misura non possa essere concessa per la concreta mancanza di tale strumento di controllo da parte della P.G. o dell'Amministrazione penitenziaria, non sussiste alcun vulnus ai principi di cui agli artt. 3 e 13 Cost., ne' alcuna violazione dei diritti della difesa, perché l'impossibilità della concessione degli arresti domiciliari senza controllo elettronico a distanza dipende pur sempre dall'intensità delle esigenze cautelari e pertanto è ascrivibile alla persona dell'indagato. A nulla poi rileva la diversa valutazione cautelare effettuata da altri giudici nell'ambito dell'altro procedimento relativo alla rapina commessa a Rovigo, dovendosi però in questa sede prescindere dalle considerazioni svolte sul punto nel provvedimento impugnato, in quanto del tutto inidonee ad incidere sulla legittimità dello stesso. Quel che conta è sola la ravvisata sussistenza di esigenze cautelari meritevoli di tutela e particolarmente intense da imporre forme di controllo costante degli indagati. Ancora l'eventuale riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati posti alla base del provvedimento restrittivo di cui al presente ricorso e la rapina commessa a Rovigo non spiega alcuna influenza sulla legittimità del titolo cautelare impugnato, potendo solo eventualmente rilevare, in presenza dei presupposti dall'art. 279 cod. proc. pen., per il computo dei termini massimi di custodia cautelare.
4. Di conseguenza entrambi i ricorsi devono essere respinti, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dei ricorrenti, deve disporsi ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., - comma 1 ter - che copia della stessa sia trasmessa ai direttori degli istituti penitenziari in cui gli indagati si trovano ristretti perché provvedano a 6 : quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua- li. Si provveda a norma dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di at- tuazione del codice di procedura penale. Così deliberato in camera di consiglio, il 10 novembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone Dott. Franco Fjandanese francs fiandare DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 23 NOV. 2015 IL CANCELLIERE Di Claudia Planelli I O N E L * 7