Sentenza 6 maggio 2010
Massime • 1
È legittima la revoca della sospensione condizionale della pena per successiva condanna a pena interamente condonata, in quanto l'indulto non fa cessare gli effetti penali della condanna.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite sulla recidiva in caso di estinzione della penaGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Fa sempre piacere registrare che la Corte di suprema di cassazione, specie se nella sua più alta espressione, prende posizione per interpretazioni in favorem rei piuttosto che contra reum. Non fa mai piacere, però, quando si debba prendere atto che queste posizioni "virtuose" si prestano a rilievi in chiave critica o lasciano senza risposta alcuni interrogativi. È il caso della sentenza in rassegna. Risparmiamo volentieri al lettore il riepilogo della questione controversa sottoposta all'esame del Collegio per avervi già accennato in sede di presentazione dell'ordinanza di rimessione ex art. 618 c.p.p., in questa Rivista, 2011: si trattava di stabilire se possa essere contestata la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2010, n. 18124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18124 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 06/05/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1360
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 37351/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE IS DO N. IL 17/09/1986;
avverso l'ordinanza n. 74/2009 TRIBUNALE di TRANI, del 28/09/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI Umberto;
lette le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. OSSERVA
1. Con ordinanza in data 28.09.2009 il Tribunale collegiale di Trani, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di De DI OM il beneficio della sospensione condizionale della pena a lui concesso con sentenza 11.10.2005 sul rilievo avere detto condannato riportato nel quinquennio altre condanne determinanti la revoca.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava il gravame deducendo: la pena di cui alla successiva sentenza 05.12.2007 era stata condonata, per cui non poteva valere ai fini della revoca.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso, palesemente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge. Ed invero sulla questione giuridica proposta dal ricorrente questa Corte si è espressa con giurisprudenza consolidata secondo cui "l'indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l'espiazione, non estingue però le pene accessorie e neppure gli altri effetti penali della condanna, tra i quali è compresa l'eventuale causa di revoca dei precedenti benefici condizionati (così Cass. Pen. SS.UU. n. 23 in data 09.06.1995, Rv. 201548, P.M./Mirabile; Cass. Pen. Sez. 1, n. 2057 in data 14.03.1997, Rv. 207696, Renda Popolo;
ecc). La sentenza 05.12.2007 a carico del De DI ha quindi piena efficacia, anche se condonata, quale causa di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena erogato con sentenza in data 11.10.2005. Il ricorso è pertanto palesemente infondato e dunque inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro. 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente De DI OM al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro. 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010