Sentenza 12 dicembre 2003
Massime • 1
La curatela del fallimento che ha ottenuto il sequestro conservativo è portatrice di un concreto interesse al mantenimento della misura cautelare ed è pertanto, sulla base dei principi desumibili dal combinato disposto degli artt. 318, 324 e 127 cod. proc. pen., titolare del diritto di ottenere la notifica dell'avviso dell'udienza camerale fissata per il riesame, nonché di partecipare all'udienza medesima (nella specie, la curatela del fallimento si era costituita parte civile nel procedimento per il reato di bancarotta).
Commentario • 1
- 1. Alle Sezioni Unite la questione relativa alla legittimazione dellaJacopo Della Torre · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza qui pubblicata, la seconda Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la problematica concernente la legittimazione della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che abbia revocato in tutto o in parte un sequestro conservativo disposto nel suo interesse[1]. Nel caso di specie, il Tribunale di Messina, in veste di giudice del riesame, annullava nei confronti di un imputato un sequestro conservativo, disponendo l'immediata restituzione dei beni all'avente diritto. Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione nell'interesse delle parti civili, chiedendosi l'annullamento del provvedimento impugnato per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2003, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 12/12/2003
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1951
Dott. CICCHETTI ZI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 030034/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CURATELA FALLIMENTARE S.r.l. "Fratelli OR Holzimport";
nei confronti di:
1) D'EO NU N. IL 08/01/1941;
avverso ORDINANZA del 23/06/2003 TRIB. LIBERTÀ di BOLZANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLONNESE ANDREA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Loreto D'Ambrosio che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Bologna con ordinanza 23-6-2003 revocava il provvedimento di sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili già disposto - su richiesta della curatela del fallimento S.r.l. "F.lli OR Holzimport - dallo stesso tribunale, in data 19/5/2003, nei confronti di D'LO ZI, imputato, unitamente a OR EP, dei reati di cui agli artt. 216 e 223 L.F. e 26 21 c.c.. Ricorre per Cassazione la curatela del fallimento - già costituita parte civile nel procedimento penale a carico del D'LO e del OR - denunciando violazione di legge.
Premette che il procedimento di riesame si svolgeva, ai sensi dell'art. 324 c.p.p., in Camera di consiglio, nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p. in forza del quale è obbligatoria la notifica dell'avviso di udienza alle parti interessate. Deduce che, nella specie, alla parte civile, curatela fallimento indicato, non è stata data comunicazione dell'avviso d'udienza alla quale la stessa non ha potuto partecipare. Da ciò, nullità del provvedimento impugnato. Il ricorso è fondato e l'ordinanza deve essere annullata con rinvio per la celebrazione del giudizio camerale.
Va premesso che effettivamente non risulta notificato alla ricorrente l'avviso dell'udienza camerale fissata per il riesame. Ciò premesso, va osservato che la parte civile che ha ottenuto il sequestro conservativo è portatrice di un concreto interesse al mantenimento della misure cautelare ed è, pertanto,titolare - sulla base dei principi di cui agli artt. 318, 324 e 127 c.p.p. - del diritto di ottenere la notifica dell'avviso di udienza fissata per il procedimento di riesame ed a parteciparvi. Sussiste quindi la necessità di un nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Bolzano per il giudizio camerale.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004