Sentenza 20 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2002, n. 7369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7369 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 6666632 O 9 I 1 A / Z 4 ее A / 6 R N 2 A T . S T REPUBBLICA ITALIANA I RTE0 7 369/0 2 R B . U G P . B E L D I L R IN NOME DEL POPO A L R E A B D R D E A SSAZIONE S Plic Oggetto T E A N T 1 I E 3 S N R Intel Vizi 1 E I SEZIONE TRIBUTARIA E S . A T E N A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M R.G.N. 21578/99 Dott. Giovanni PAOLINI Presidente Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere 20462 Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere Cron. RAGONESI Consigliere Rep. Dott. Vittorio Ud. 22/02/02 Dott. Achille Consigliere MELONCELLI CORTE SUPREMA D. CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SE N TEN ZA N. 66632 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 1'AVVOCATURA GENERALE DELLOPORTOGHESI 12, presso STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ESPOSITO CIRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA O. DA GUBBIO 18, presso lo studio dell'avvocato GILBERTO PINTO, difeso dall'avvocato GABRIELE CASERTANO, giusta procura a margine;
2002 controricorrente 996 avversO la sentenza n. 152/98 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 28/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto che il Ministro delle Finanze, con ricorso n.21578 del 1999, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regio- nale della Campania n.125/19/98 del 28 settembre 1998 nei confronti di CI SP;
che resiste, con controricorso illustrato da me- moria, quest'ultimo, il quale ha eccepito, preliminar- mente, l'inammissibilità del ricorso principale per in- tempestività della sua proposizione. Considerato in diritto che la sentenza impugnata è stata notificata, ad istanza del controricorrente, all'Ufficio delle Imposte dirette di Caserta in data 25 marzo 1999; che il ricorso per cassazione risulta notificato al resistente medesimo in data 11 novembre 1999, e cioè oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza (scadente il 24 maggio 1999), previsto 2 dall'art.51 comma 1 del d.lgs. n.546 del 1992; che, peraltro, la notificazione della sentenza impugnata, eseguita, come detto, presso l'Ufficio impo- ste dirette di Caserta, deve ritenersi valida ed effi- cace e, quindi, idonea a far decorrere il predetto ter- mine "breve" per la proposizione del ricorso per cassa- posto che costituisce consolidato e,zione: infatti comunque, assolutamente prevalente orientamento di que- sta Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn.9846, 10420 e 10752 del 1998, 4276 del 1999), integralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui, ai fini della decor- renza del termine breve di impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie, è sufficiente la loro no- tificazione all'ufficio tributario che ha emesso (o che ha omesso di emettere) l'atto impugnato e che non abbia esercitato la facoltà di farsi assistere dall'Avvocatura dello Stato nel giudizio di secondo grado (cfr. art.10 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992) è noto che la Corte costituzionale, con sentenza n.525 del 2000 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1° serie speciale, n.49 del 29 novembre 2000), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art.3 Cost., dell'art.21 comma 1 della legge 13 maggio 1999 n.133 (Disposizioni in materia di perequa- zione, razionalizzazione e federalismo fiscale) il 3 quale dispone che: "L'articolo 38, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 si interpreta nel senso che le sentenze pronunciate dalle commissioni tributarie re- gionali e dalle commissioni tributarie di secondo grado delle province autonome di Trento e Bolzano, ai fini del decorso del termine di cui all'art.325, comma 2, cod. proc. civ., vanno notificate all'Amministrazione fi- nanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del. T.u., approvato con r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 e suc- cessive modificazioni" "nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore [18 maggio 1999: cfr. art. 37 della legge n.133 del 1999, pubblicata nella G.U. n.113 del 17 maggio 1999] l'efficacia dell'interpretazione autentica, da essa adottata, dell'art.38 comma 2" del d.lgs. n.546 del 1992; che, pertanto, a seguito di tale dichiarazione di incostituzionalità ed a far data dal 30 novembre 2000 giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel- la G.U. e, quindi, a partire dal quale la norma dichia- rata incostituzionale cessa di avere efficacia e non può avere applicazione e sulla base dell'orientamento di questa Corte dianzi ribadito, debbono ritenersi ido- nee a far decorrere il termine breve di impugnazione 4 delle sentenze di secondo grado delle commissioni tri- butarie le notificazioni delle stesse, (ritualmente) eseguite entro il 17 maggio 1999 nei confronti degli uffici tributari che hanno emesso (o che hanno omesso di emettere) l'atto impugnato e che non hanno esercita- to la predetta facoltà di assistenza da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992; mentre, successivamente alla data predetta (e cioè, dal 18 maggio 1999) debbono ritenersi idonee a tal fine le sole notificazioni delle sentenze stesse, (ritualmente) eseguite, ai sensi dell'art.21 comma 1 della legge n.133 del 1999, presso 1'Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente;
che, sulla base di tale principio, nella fatti- specie, la notificazione della sentenza impugnata, in quanto ritualmente eseguita in data 25 marzo 1999, deve ritenersi validamente ed efficacemente effettuata se- ai fini della condo l'orientamento dianzi rammentato decorrenza del termine breve per la sua impugnazione mediante ricorso per cassazione;
che l'incertezza delle fattispecie processuali del tipo di quella de qua risolta anche sulla base della ricordata pronuncia di incostituzionalità inte- gra giusto motivo, per dichiarare compensate per inte- 5 tra le parti, le spese del presente grado di giudi- ro, zio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 22 febbraio 2002 Il Presidente Il relatore ed estensore Giovanni Paolin vatore Di IL CANCELLIERE Osvaldo Ascanie Oggi 20 MAG. 2002 IL CANCELLIERE C1 AscanioCave . N O ZI 86 A R /19 T IS 5 /4 . G 6 N E 2 R .R. B A .P LL. D D L E A E T B. D T N I A E S I T S SEN R E 131 I IA O I A R T . E N T A M 6