Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/1998, n. 2903
CASS
Sentenza 7 ottobre 1998

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In tema di procedimento di riesame, la richiesta dell'indagato detenuto fuori dalla circoscrizione del tribunale di "essere tradotto in udienza per presenziare", esprime la volontà del richiedente di essere tradotto per essere sentito nella procedura alla quale è interessato, in quanto la comparizione in udienza è - di norma - funzionale all'audizione. In tale situazione, correttamente gli atti sono trasmessi dal tribunale del riesame al giudice di sorveglianza del luogo di detenzione, a norma dell'art. 127, terzo comma, cod. proc. pen.: in tal caso il termine per la decisione in ordine alla richiesta di riesame decorre dal giorno in cui gli atti sono restituiti al tribunale anche se l'indagato si sia rifiutato di comparire davanti al giudice di sorveglianza (Nella specie la Corte ha ritenuto correttamente motivato il rigetto di richiesta di inefficacia della misura cautelare per decorso del termine di cui al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., essendo state disattese le argomentazioni dell'indagato che aveva affermato di non aver richiesto di essere sentito).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/1998, n. 2903
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2903
    Data del deposito : 7 ottobre 1998

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