Sentenza 7 ottobre 1998
Massime • 1
In tema di procedimento di riesame, la richiesta dell'indagato detenuto fuori dalla circoscrizione del tribunale di "essere tradotto in udienza per presenziare", esprime la volontà del richiedente di essere tradotto per essere sentito nella procedura alla quale è interessato, in quanto la comparizione in udienza è - di norma - funzionale all'audizione. In tale situazione, correttamente gli atti sono trasmessi dal tribunale del riesame al giudice di sorveglianza del luogo di detenzione, a norma dell'art. 127, terzo comma, cod. proc. pen.: in tal caso il termine per la decisione in ordine alla richiesta di riesame decorre dal giorno in cui gli atti sono restituiti al tribunale anche se l'indagato si sia rifiutato di comparire davanti al giudice di sorveglianza (Nella specie la Corte ha ritenuto correttamente motivato il rigetto di richiesta di inefficacia della misura cautelare per decorso del termine di cui al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., essendo state disattese le argomentazioni dell'indagato che aveva affermato di non aver richiesto di essere sentito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/1998, n. 2903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2903 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 7.10.1998
1. Dott. Luciano Deriu Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " N. 2903
3. " Antonino Assennato " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Milo (rel.) " N. 34146/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da OT AN, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza 10.6.1998 del Tribunale di Catania;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. E. Paciotti che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Il difensore avv. Pietro N. Granata non è comparso;
osserva in
Fatto e diritto
Il Tribunale di Catania, con ordinanza 10.6.1998, decidendo in sede di riesame, confermava il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso, il precedente 4 maggio, dal GIP dello stesso Tribunale a carico di AN OT, indagato in ordine ai reati di cui agli art. 416 bis c.p., 74 e 73 dpr n. 309/90. Il Giudice del riesame, dopo avere disatteso l'eccezione d'inefficacia della misura (era stata dedotta la violazione dell'art. 309/10^ cpp), evidenziava analiticamente i gravi indizi emersi a carico del OT e le concrete esigenze cautelari, al di là della presunzione ex art. 275/3^ c.p.p..
Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio legale, l'indagato e ha dedotto: 1) violazione della legge processuale e difetto di motivazione, per non avere il tribunale dichiarato la perdita di efficacia della misura, in conseguenza del fatto che la decisione di riesame era intervenuta oltre il termine di cui al 9^ comma dell'art. 309 c.p.p., non potendo, nella specie, trovare applicazione l'art. 101 disp. att. stesso codice, non avendo egli, ristretto fuori circoscrizione, mai chiesto di essere sentito;
2) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in tema di gravi indizi.
All'odierna udienza camerale, assente il difensore del ricorrente, il P.G. ha concluso come da epigrafe.
Il ricorso è privo di pregio e va rigettato.
Sulla censura in rito, va osservato che, a norma dell'art. 127/3^ c.p.p., richiamato dall'art. 309/8^ stesso codice, l'indagato, in quanto destinatario dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, "è sentito se compare"; la comparizione, quindi, è funzionale all'audizione dell'indagato; se costui, però, è detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del Giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal competente magistrato di sorveglianza. In tale ultima ipotesi, è di intuitiva evidenza che il ristretto termine fisiologicamente fissato dal 9^ comma dell'art. 309 c.p.p., per l'adozione della decisione sulla richiesta di riesame, non può essere rispettato (dieci giorni dalla ricezione degli atti). Per ovviare all'inconveniente, soccorre il disposto dell'art. 101/2^ disp. att. c.p.p., secondo cui il termine in questione deve farsi decorrere dal monumento nel quale pervengono al Giudice del riesame gli atti assunti dal magistrato di sorveglianza.
Nella specie, si è verificata proprio la situazione da ultimo considerata, dal momento che il OT trovavasi ristretto in luogo posto fuori circoscrizione. Il predetto, ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza camerale di riesame, con dichiarazione resa in carcere, a norma dell'art. 123 c.p.p., in data 20.5.1998, chiese espressamente di "essere tradotto in udienza per presenziare" e, poiché, come si è detto, la comparizione in udienza è - di norma - funzionale all'audizione (art. 127/3^ primo periodo), è più che logico cogliere, nella citata dichiarazione resa dal detenuto, la sua volontà di essere sentito in ordine alla procedura alla quale era interessato. Su tale linea interpretativa si è correttamente mosso il tribunale, che, all'udienza del 22.5.1998, trasmise conseguentemente gli atti al competente Giudice di sorveglianza, perché raccogliesse le dichiarazioni dell'indagato. Il successivo giorno 29, costui, per scelta non meglio esplicitata, chiarì che non intendeva essere sentito dal Magistrato di sorveglianza e i relativi atti vennero restituiti al Tribunale del riesame, al quale pervennero in data 2.6.1998. La decisione del Tribunale è, poi, intervenuta, come si è precisato, in data 10.6.1998 e, quindi, nel termine di cui all'art. 309/9^-10^ c.p.p. in relazione all'art. 101/2^ disp. att. stesso codice, con l'effetto che non si è avverata la dedotta causa d'inefficacia della misura.
L'impugnata ordinanza, inoltre, nella parte in cui evidenzia il grave quadro indiziario a carico del OT, riposa su una struttura motivazionale che, in quanto esaustiva e logica, ben resiste alle censure di cui al ricorso, le quali si limitano a contestare, per altro in maniera generica, il giudizio di attendibilità espresso dai Giudici di merito sulle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboranti o l'interpretazione fattuale dagli stessi Giudici data al contenuto delle intercettazioni ambientali ovvero la natura dei rapporti tra l'indagato e tale AN La GU (speculando, a quest'ultimo proposito, sul vincolo di parentela tra i due). L'apparato argomentativo della pronuncia di riesame è, invece, molto analitico, incisivo e immune da sbavature logiche: si è fatto riferimento alle dettagliate e convergenti propalazioni dei collaboranti CH, NN, RA e De AN, che hanno additato il OT come facente parte del gruppo comandato da AN La GU e organicamente inserito nel sodalizio per l'abituale commercio della droga;
si è richiamato anche il contenuto di intercettazioni ambientali, che delineano ulteriormente il ruolo del OT nell'ambito della organizzazione criminale. Al rigetto del ricorso, consegue, di diritto, la condanna del ricorrente alle spese processuali.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà dell'indagato, va disposto l'adempimento di cui all'art. 94/1 ter disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94/1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 1998