Sentenza 25 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/2003, n. 10144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10144 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 44/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE AZIONI DI RIVENDICAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistra 0 Presidente-> Dott. Mario R.G.N. 17558/00 Dott. Carlo 1 Cron.22490 Rel. Consigliere Rep. 2684 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere- Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Ud. 06/02/03 Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: CU ND, BU LINA, BU VINCENZO, BU ER, BU BASILIO, tutti in qualità di eredi di TO BU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato ROMANO VACCARELLA, che li difende unitamente all'avvocato SETTIMIO DI SALVO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
NI RE, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA GIOVINE ITALIA 7, presso lo studio dell'avvocato 2003 PONTISSO, difeso dall'avvocato LUCIO FILOSA, giusta 209 delega in atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 6652/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 22/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/03 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito 1'Avvocato Settimio DI SALVO, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito 1'Avvocato FILOSA Lucio, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 22 settembre 1999 il Tribunale di Napo- li, pronunziando (per la seconda volta) in qualità di giudice del rinvio, ha rigettato la domanda a suo tempo proposta da EN ON (al quale, deceduto in corso di causa, sono succeduti nel processo i suoi eredi indicati in epigrafe come ricorrenti) nei confronti di UC LO (pur esso deceduto in corso di causa, ed al quale è succe- duto nel processo RN DR), con cui aveva rivendicato la proprietà di una striscia di terreno larga all'incirca 50 centimetri, a confine tra le loro proprietà (estese entrambe meno di 300 metri quadrati); perché, esaminate le prove offerte, ha escluso che i primi abbiano provato l'acquisto di tale striscia di terreno, sia a titolo deri- vativo che originario. Gli eredi EN ON hanno chiesto la cassazione di tale sentenza per due motivi. RN DR ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del loro ricorso gli eredi EN ON censurano la sentenza per non aver fatto applicazione del principio giurisprudenziale secondo il quale il rigore probatorio che caratteriz- za l'azione di rivendicazione si attenua in ragione delle particolarità delle singole controversie;
e denunziano violazione degli art. 948 e 3 2697 cod. civ., nonché degli art. 115, 116, 345, 383 e 394 cod. proc. civ.. La censura è infondata. La Corte di merito, valutate le prove raccolte, ha escluso, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, che i ricorrenti abbiano acquistato la proprietà della striscia di terreno rivendicata, non solo a titolo originario (e dunque in modo rigoroso) con l'allegata usucapione, ma anche soltanto a titolo derivativo, non potendosi de- sumere, dai titoli esibiti, né il trasferimento ad essi della proprietà della striscia di terreno da parte del loro dante causa, né il trasferi- mento del suo possesso. Anche il secondo motivo del ricorso degli eredi EN ON è infondato. Con esso i ricorrenti censurano la valutazione che il giudi- ce del merito ha dato dei titoli esibiti e dell'unica prova testimoniale raccolta nel processo, evidenziando una illogicità che Corte non rie- sce a comprendere, e sostenendo che le prove raccolte non sono state esaminate complessivamente. I ricorrenti non chiariscono però come sia possibile che una valutazione complessiva delle prove raccolte possa condurre a risultati diversi da quelli cui è pervenuto il giudice del merito, che (come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata) ha esami- nato dettagliatamente sia la prova documentale, sia la prova testi- moniale, ed ha esposto le ragioni per cui ha ritenuto che sia l'una, sia l'altra, non corroborano la tesi dei ricorrenti. 4 ... Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifonde- re al resistente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro, oltre 2.000.000 euro per onorari. ܣ 85 + Roma, 6 febbraio 2003 Il presidente (Mario Spadone) Sporkan L'estensore (Carlo Cioffi Can IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 GU 2003 Roma ELUERE C1 Francesc Calailla し 5 .