Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2007, n. 1187
CASS
Sentenza 6 novembre 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata in caso di mancato rispetto del limite temporale trimestrale fissato per il deposito temporaneo, sono necessari sia l'iniziale attività di deposito dei rifiuti sia la loro mancata rimozione successiva nel termine indicato. Ne consegue che, in caso di trasferimento della titolarità dell'azienda nell'arco del trimestre successivo all'avvenuto deposito, il titolare subentrante risponde del reato, in quanto con la propria condotta omissiva determina la condizione di irregolarità del deposito.

In materia di impugnazioni, dovendo valutarsi l'esistenza di un concreto interesse ad impugnare considerando anche gli eventuali effetti giuridici extrapenali, difetta tale interesse ove il gravame tenda ad ottenere una diversa formula assolutoria (nella specie, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato) rispetto alla sentenza impugnata (declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione), in quanto il suo eventuale accoglimento comporterebbe la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative, statuizione idonea a produrre un effetto pregiudizievole per l'impugnante.

Commentario1

  • 1Le Sezioni Unite sulla successione tra reato e illecito amministrativo
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Le Sezioni unite ribadiscono un loro non recente insegnamento (Sez. un., 16 marzo 1994, n. 7394, in Cass. pen., 1995, 1806, con nota di Albano), chiarendo utilmente qualche discutibile affermazione di più recenti precedenti che avrebbero potuto dar luogo ad equivoco e che, di fatto, sia pure marginalmente, hanno determinato oscillazioni nella giurisprudenza di legittimità. È utile una breve premessa sui fatti. Uno straniero viene giudicato per tentativo di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (artt. 56 e 517 c.p.), commesso nell'area doganale di Genova il 26 gennaio 2006. È condannato in primo grado nel 2007, ma in appello viene assolto per effetto della legge n. 166 del …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2007, n. 1187
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1187
Data del deposito : 6 novembre 2007

Testo completo