Sentenza 18 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2002, n. 5587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5587 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
Aula A I TAL I N RE P UB B L I CA nom del Popolo Italiano05 1 RTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.lavoro Presidente R.G.16285/99Dott. Vincenzo Trezza " Mario Putaturo Donati V. Consigliere " Maura La Terza " Rep. " Cron. 16715 " Giovanni Amoroso " Raffaele Di Lella " Ud. 25/1/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da AG ED,elett.dom.in Roma, via del Viminale n.43, presso lo studio dell'avv.Maria Ettore Cerasa che, insieme all'avv. Ivanoe Vaini, lo rappresenta e difende, per procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTE CONTRO 367 S.p.a. OMSA, in persona del legale rappresentante NO GR, elett.dom.in Roma, via Sabotino n.46,presso lo studio che, inisieme all'avv. Modestino Lieto, la dell'Patrizia Properzi rappresenta e difende, per procura speciale in calce al controricorso;
1 CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Cremona in data 2 luglio 1999,n.21 (R.G.N.15/1999); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 25/1/2002,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv.Ettore Maria Cerasa e Patrizia Properzi;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen.Dr.Giuseppe Napoletano che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ST ED conveniva davanti al Pretore del lavoro di Mantova la s.p.a. OMSA, di cui era direttore commerciale sin dal 1990, e, deducendo che la datrice aveva risolto il rapporto di lavoro con lettera del 29 gennaio 1991, adducendo che la decisione era stata determinata da una radicale ristrutturazione organizzativa con riduzione dei costi fissi, resasi necessaria per che in realtà ilsopravvenuta crisi economica e produttiva, e recesso era avvenuto nonostante la mancata soppressione delle sue funzioni e l'assegnazione ancora possibile di altre mansioni corrispondenti,ne chiedeva la condanna alla corresponsione dell'indennità supplementare di cui all'art.9 del CCNL del settore nonché della somma di lire 68.745.000 a titolo di differenze retributive. 2 ка Nella resistenza della convenuta, il Pretore,con sentenza del 14 marzo 1995,in parziale accoglimento del ricorso, condannava la ingiustificatezza del società, previa declaratoria della licenziamento, al pagamento supplementare nella dell'indennità misura pari a 15 mensilità e della somma di lire 51.032.566 a titolo di differenze retributive. Avverso la decisione proponeva gravame la società e il locale Tribunale, con sentenza del 30 aprile 1996, in parziale accoglimento dell'appello, rigettava la domanda del ED relativa all'indennità supplementare, confermando nel resto. Osservava, in particolare, il Tribunale che: dal bilancio dell'OMSA, concernente l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 erano risultate perdite pari a 29 miliardi, per cui si era resa necessaria la ricostituzione del capitale sociale mediante emissione di azioni con conseguente controllo da parte di nuovi azionisti;
si era contestualmente provveduto ad una consistente modifica dell'assetto societario con variazione dell'oggetto, trasferimento della sede legale e modificazione dello statuto;
il ED, prima della cessazione del rapporto di lavoro,era stato sostituito nell'espletamento delle mansioni dal direttore commerciale di una azienda, collegata alla nuova gestione riscosso la fiducia della subentratadell'OMSA, il quale aveva compagine societaria;
tale circostanza era sufficiente a fare ritenere giustificata la risoluzione del rapporto. L'appellato proponeva ricorso per cassazione avverso la detta e falsa applicazione degli sentenza denunciando: violazione 3 artt.2118,2119 c.c., in relazione agli artt. 22,23 e 19 del CCNL per i dirigenti industriali del 3 ottobre 1989, nella parte in cui aveva ritenuto giustificato il licenziamento, pur avendo dato atto della continuazione dell'attività dell'OMSA nel medesimo settore e con le medesime strutture senza la soppressione dell'incarico prima affidato al dirigente;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia ed errores in procedendo nella valutazione delle circostanze di fatto perché, pur avendo affermato che la ristrutturazione non aveva inciso sul costo del lavoro e comportato soppressione del posto di lavoro, aveva ritenuto giustificata la risoluzione del rapporto. nonostante la società si fosse avvalsa dell'opera di altro personale. La Corte di Cassazione, con sentenza del 29 gennaio 1999, n.825, in accoglimento di entrambi i motivi di ricorso, cassava la sentenza impugnata sul rilievo che il Tribunale aveva fondato la decisione su un fatto diverso da quello contestato nella lettera di licenziamento, omettendo per di più l'esame, nel profilo ermeneutico, delle norme collettive sulla giustificatezza del recesso. Il giudizio veniva riassunto davanti al Tribunale di Cremona che, con sentenza del 2 luglio 1999, in riforma della pronuncia del Pretore di Mantova del 28 marzo 1995, rigettava la domanda volta al pagamento della indennità supplementare. proposto ricorso per cassazione con due Il ED ha da memoria,cui ha resistito la società con motivi, illustrato controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt.392-394 c.p.c., ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza perché, invece di pronunciare entro i limiti assegnati dalla sentenza della Corte di Cassazione, ha rimesso in discussione i fatti medesimi ricostruendoli in modo diverso da come in precedenza accertati.Il giudice di rinvio ha così omesso di considerare che il Tribunale di Mantova aveva ritenuto legittimo il licenziamento del ED in base alla valutazione di fatti diversi da quelli addotti come motivo del licenziamento, e cioè nonostante l'utilizzazione da parte della società dell'opera di soggetti riscuotenti all'epoca maggiore sua fiducia. omessa, insufficiente Con il secondo motivo, denunciandosi e punti decisivi della contraddittoria motivazione su controversia, ai sensi dell'art.360 n.
5 - errores in c.p.c. - si censura procedendo nella valutazione di circostanze di fatto l'impugnata sentenza per avere valutato un fatto diverso (l'essersi la società avvalsa di personale in cui aveva riposto più fiducia), prestando così solo formalmente ossequio ai principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione. Il Tribunale avrebbe dovuto invece adeguatamente considerare che il ED era stato di fatto sostituito nell'esercizio delle sue O QU L mansioni sin dall'inizio del novembre 1991, ossia prima della cessazione del rapporto di lavoro, come del resto dimostrato dal mancato invito ad una riunione tenutasi a Desenzano, riguardante la potenzialità produttiva dell'azienda. In effetti, il rapporto di lavoro era stato risolto il 30 novembre 1991,cioè prima dell'intervento del nuovo gruppo societario che era avvenuto il 27 di capitale) e quasi unaprile 1992 (aumento anno prima dell'acquisto del marchio OMSA dalla s.p.a. MI (26 settembre 1992). Tali ultime vicende non avevano del resto influenzato la produzione in tutti i suoi aspetti e le mansioni di direttore commerciale del ED, invece di essere soppresse, erano state affidate ad altri.La stessa OMSA si era riferita nella lettera di licenziamento alla radicale ristrutturazione aziendale realizzabile solo inizialmente, con la riduzione dei posti fissi. Al contrario era risultata non rispondente al vero l'accorpamento della dirigenza, poiché in difetto della soppressione del settore commerciale, era pur sempre necessaria l'elaborazione di politiche per la vendita dei prodotti. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, vanno rigettati perché infondati. La sentenza di Cassazione vincola il giudice di rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati,ma anche in ordine alle questioni di fatto costituenti il presupposto necessario ed inderogabile della pronuncia espressa in diritto giacchè il porre nel nulla ° a limitare gli effetti riesame tenderebbe a della Cassazione, la quale, ordinando il rinvio, fissa il principio di diritto non in via meramente astratta, ma agli effetti della concreta decisione della lite (tra le tante, vedi Cass.,6 febbraio 1999, n.1070). Si ricorda altresì in subiecta materia che: la nozione contrattuale di giustificatezza del licenziamento del dirigente non coincide affatto con la nozione di giustificato motivo di 1966, venendo in recesso di cui all'art.3 della legge n.604 del rilievo in base alla prima prospettazione qualsiasi motivo, purchè giustificato, ossia costituente base di una decisione coerente e sorretta da motivi apprezzabili i quali non richiedono l'analitica verifica di specifiche condizioni,ma una globale valutazione che escluda l'arbitrarietà del licenziamento del dirigente (vedi Cass., 12 ottobre 1996, n. 8934); licenziamento giustificato da esigenze relative ad una il ad una più economicariorganizzazione aziendale finalizzata gestione può essere intimato anche prima della ristrutturazione ed in vista della medesima, che trovi esecuzione nel corso о al (Cass., 19 novembre termine del periodo di preavviso 1997, n.11519, fattispecie relativa a licenziamento di dirigente industriale, impugnato ai fini della corresponsione della indennità supplementare prevista dal contratto collettivo). Siffatti principi sono stati applicati dal Tribunale di Cremona che, nell'ambito dei fatti addotti a motivazione del recesso, consistiti in una radicale ristrutturazione organizzativa societaria con conseguente riduzione di costi fissi, ha accertato che: la struttura dirigenziale, facente capo al ED,era risultata 7 effettivamente 1991 - epocaingiustificata alla fine del dell'intimato recesso -, allorchè era sopravvenuta una gravissima crisi economica aziendale, accompagnata da perdite in bilancio di diverse decine di miliardi, confermata da due avvenimenti verificatisi a distanza di pochi mesi dalla intimazione, quali la estromissione del vecchio azionariato e la vendita del marchio;
sulla posizione del dirigente licenziato non aveva alcun rilievo l'essere entrato in Omsa tale BO, funzionario della società che stata trattando l'acquisto (Golden Ladj), poiché questi non era stato assunto al posto del ED ma aveva soltanto valutato, insieme ad altri dirigenti del gruppo, la potenzialità dedific incamerandi stabiliment industriale eAlla rete commerciale;
successivamente la nuova società aveva mantenuto l'Omsa come realtà produttiva, accentrando nei propri dirigenti gli incarichi prima ricoperti da dirigenti Omsa, come del resto ribadito dai testi escussi, i quali avevano confermato che il BO non aveva sostituito il ED ma aveva aggiunto i compiti di quest'utimo a quelli svolti per la Golden Ladj;
erano quindi da escludersi l'arbitrarietà e la pretestuosità discriminatoria del recesso, stante la rispondenza a fatti di radicale sua e all'ovvia necessità di immediata ristrutturazione aziendale riduzione dei costi. Trattasi di giudizio, congruamente motivato ed esente da errori nel profilo logico e giuridico,come tale incensurabile in questa sede, rispetto al quale le censure proposte postulano fatti 8 diversi da quelli presi in esame, finendo col sollecitare un inammissibile riesame delle risultante probatorie. Il ricorso deve perciò essere rigettato. Sussitono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
compensa le spese. Roma, 25 gennaio 2002 Il Consigliere est. Il Presidente Viece s Tresse Mi Relicto Do d fill 79 9PM 2002 Phillie 9