Sentenza 20 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di impugnazioni, l'espulsione non costituisce un impedimento legittimo ed assoluto, nè una causa di forza maggiore, ostativa all'esercizio dei diritti di difesa e che impedisca di proporre impugnazione, poichè la facoltà di impugnare può esercitarsi anche mediante deposito dell'atto presso un agente consolare all'estero oppure spedendo l'atto con raccomandata, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente il diritto di restituzione in termini del ricorrente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/12/2016, n. 21200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21200 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2016 |
Testo completo
21200-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/12/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1751/2016 -Presidente- GRAZIA LAPALORCIA REGISTRO GENERALE CARLO ZAZA N.19220/2016 FRANCESCA MORELLI -Rel. Consigliere - ROSSELLA CATENA ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LH IM nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 07/04/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;
mimbele lette/sentite le conclusioni del PG på dil ricons. : Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Viene proposto ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna che ha respinto l'istanza di restituzione in termini avanzata da KA LZ al fine di impugnare la sentenza del Tribunale di Ravenna del 22.7.09, che lo aveva condannato per i reati di lesioni personali gravi in danno di PA IU e detenzione e porto di arma.
1.1. La Corte premette che: la sentenza era stata pronunciata nella latitanza dell'imputato e l'estratto - contumaciale era stato notificato al difensore d'ufficio; in assenza di impugnazione ne era intervenuta l'irrevocabilità -il 24.5.12 KA era stato arrestato a Rotterdam in esecuzione del mandato di arresto europeo relativo all'espiazione della pena inflitta con la sentenza citata - il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 6.12.12, aveva dichiarato, tuttavia, la non esecutività della sentenza e disposto la liberazione del condannato se non detenuto per altra causa;
era infatti emerso che, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado ma precedentemente rispetto al deposito della motivazione, era pervenuta in cancelleria la nomina, da parte del KA, di un difensore di fiducia, al quale, quindi, avrebbe dovuto essere notificato l'estratto contumaciale - in pari data, il Giudice dell'esecuzione faceva notificare l'estratto contumaciale all'imputato personalmente, con l'avviso che da quella data sarebbero decorsi i termini per l'impugnazione, ed il giorno successivo veniva data esecuzione al provvedimento di espulsione.
1.2. Alla richiesta di restituzione in termini per causa di forza maggiore, costituita, secondo il ricorrente, dal divieto di reingresso dell'imputato senza la speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno, la Corte d'Appello replica nel senso che la sola circostanza di trovarsi all'Estero impossibilitato a rientrare fisicamente in Italia non impediva al KA di proporre tempestivo appello, quantomeno nelle forme previste dagli artt. 583 e 582 co.2 c.p.p.
2. Il ricorso deduce violazione dell'art. 175 co.1 c.p.p.laddove la Corte non ha qualificato l'espulsione come impedimento assoluto ad esercitare il diritto di impugnazione. A detta del ricorrente, il diritto ad impugnare personalmente la sentenza di condanna sarebbe stato violato dalla esecuzione del provvedimento di espulsione contestuale alla notifica dell'avviso di deposito della sentenza.
2.1. Con una memoria depositata l'1.12.16, altro difensore di fiducia evidenzia come l'ordine di espulsione con conseguente divieto di rientrare nel territorio nazionale configuri un impedimento assoluto alla facoltà di esaminare gli atti, conferire con il difensore e proporre impugnazione. Ogni contraria interpretazione sarebbe confliggente con i principi enunciati dall'art.24 della Costituzione e dalla Corte EDU nelle sentenze VI c.Italia, SO c.Italia e HU c.Italia.
3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte in cui chiede venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Sotto un primo profilo, va rilevato che "In tema di restituzione in termine, la emissione del decreto di respingimento dello straniero alla frontiera e, a maggior ragione, l'avvenuta espulsione del medesimo non costituiscono ostacolo assoluto all'esercizio dei poteri cognitivi e difensivi indicati nel comma primo dell'art. 175 cod. proc. pen., posto che sia l'art. 7 comma primo quinquies D.L. 30 dicembre 1989 n. 416, convertito nella I. 28 febbraio 1990 n. 39, che l'art. 17 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dall'art. 16 I. n. 189 del 2002, prevedono la possibilità, per l'imputato espulso, di rientrare temporaneamente in Italia per l'esercizio del diritto di difesa" Sez. 3, Ordinanza n. 19947 del 07/04/2005 Rv. 231718 Principio riaffermato da Sez. 5, n. 18708 del 27/02/2013 Rv. 256247 "Non costituisce legittimo impedimento dell'imputato straniero l'avvenuta espulsione del medesimo dal territorio dello Stato, atteso che l'art. 17 D.Lgs. 25 luglio 1998 n.286 gli conferisce la facoltà di rientrare temporaneamente in Italia per l'esercizio del diritto di difesa". Ancorché si verta in tema di esercizio del diritto di impugnazione, i principi sopra enunciati paiono rilevanti al fine di escludere che l'assenza dell'imputato dal territorio nazionale per espulsione rappresenti una condizione genericamente ostativa dei diritti di difesa o, addirittura, una causa di forza maggiore che impedisca il compimento di un atto. D'altro canto, la facoltà di proporre impugnazione può essere esercitata dall'imputato anche mediante deposito dell'atto presso un agente consolare all'estero, che ne cura la trasmissione alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ( art.582 co.2 c.p.p.), o spedendo l'atto per raccomandata, così come previsto dall'art.583 c.p.p. Correttamente l'ordinanza impugnata ha sottolineato che la copia degli atti avrebbe 2 potuto essere richiesta dal difensore di fiducia, così come del resto accade nella maggioranza dei casi in cui non l'imputato personalmente ma il difensore si occupa di tali adempimenti, e che le variegate ed innumerevoli forme di comunicazione, che la tecnica oggi consente, fra l'imputato e il difensore non rendono imprescindibile, ai fini di un completo esercizio del diritto di difesa, l'incontro personale. L'espulsione non costituisce, quindi, un impedimento assoluto ad esercitare il diritto di difesa neppure con riguardo alla presentazione di un' impugnazione.
1.1. Prive di fondamento le osservazioni difensive circa una presunta incertezza del termine entro cui sarebbe dovuto essere depositata l'impugnazione; il diritto a proporre impugnazione non è sorto sulla base di una restituzione in termini pronunciata ai sensi dell'art. 175 c.p.p. ma di un atto del giudice dell'esecuzione, che ha dichiarato la non esecutività della sentenza a motivo della omessa regolare notifica dell'estratto contumaciale e ne ha disposto la rinnovazione, sicché il termine per l'impugnazione era evidentemente quello di 45 giorni dalla notifica, circostanza sostanzialmente ammessa dallo stesso difensore. Nè si può sostenere che il KA fosse sprovvisto di difesa tecnica, posto che la nomina di un difensore di fiducia era intervenuta già prima della pronuncia della sentenza di cui si tratta.
1.2. I richiami, contenuti nella memoria difensiva, alla giurisprudenza della Corte EDU, sono inconferenti. La Corte europea ha ripetutamente sanzionato la disciplina del processo in contumacia, il che ha portato il legislatore a regolare diversamente, con l'introduzione degli artt. 420 bis e ss. c.p.p., il caso in cui l'imputato non sia presente al processo, ed, ancor prima, ad ampliare le ipotesi di restituzione in termini con l'introduzione dell'art. 175 co.2 c.p.p. A tale diversa problematica si riferiscono le sentenze citate ( VI c/ Italia;
SO c/ Italia;
HU c/ Italia). Il ricorrente ha avuto piena contezza del provvedimento da impugnare, essendogli stato notificato personalmente;
la procedura seguita non lasciava dubbio circa il termine entro cui avrebbe dovuto essere proposta l'impugnazione; il ricorrente era assistito da un difensore di fiducia ed aveva la possibilità di presentare personalmente l'impugnazione nelle forme di cui agli artt.artt.583 e 582 co.2 c.p.p., non gli era assolutamente preclusa né la possibilità di avere copia degli atti né quella di comunicare con il proprio difensore.
2. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Sez. 2, n. 3 35443 del 06/07/2007, Rv. 237957) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2.000.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 dicembre 2016 Il Presidente Grazia Lapalorcia сорологие DEPOSITATA IN CANCELLO Il Consigliere estensore Francesca Morelli addi 03 MAG 2017 IL FUNZIONARIO C QuC Cannon Le 4