Sentenza 29 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/2002, n. 7822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7822 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 070PFZENMADICASSAZIONE8 2.2 /10 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN LA CORTE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE VENDITA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 20852/99 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere 23402/99 Cron. 21619 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Rel. Consigliere Rep.・ 1598 Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere Ud. 19/02/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti € 155 sul ricorso proposto da: 29 MAG. 2002 TECNOMAR SRL, in persona del legale rappresentante pro IL CANCELLIERE tempore Sig. MO RT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BACHELET 12, presso lo studio DALLA VEDOVA, che lo difende, dell'avvocato RICCARDO CANCELLERIA giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ES FI;
- intimato e sul 2° ricorso n° 23402/99 proposto da: ES FI, elettivamente domiciliato in ROMA 2002 PZZA DIGIONE 1, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO 250 -1- ALBANESE, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
TECNOMAR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato avverso la sentenza n. 522/98 del Tribunale di PRATO, depositata il 28/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato Riccardo DALLA VEDOVA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- Svolgimento del processo Con Citazione notificata il 22.12.1995 AF RL proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Prato il 2.11 1995 su ricorso della TE srl per il pagamento della somma di L 14:280.000 pretesa quale prezzo di vendita di quattro eliche per imbarcazione da diporto, giusta fattura n.35 del 18.7.1995, eccependo, a sostegno dell'opposizione stessa, l'incompetenza territoriale del Pretore di Prato in favore di quello di Roma, e l'infondatezza, nel merito, della domanda. per non essere intercorso fra lui e la TE alcun rapporto contrattuale La TE si costituiva contestando l'eccezione pregiudiziale di му competenza e deducendo di aver consegnato le eliche al RL in conto vision, e che, essendo trascorso circa un anno della restituzione di due soltamo delle eliche. doveva ritenersi perfezionata la vendita delle altre quattres [] Pretore, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decret fissava l'udienza di trattazione ex art. 183 cpc e, stante l'eccezione " pregiudiziale, invitava, nel contempo, le parti a precisare le conlcusioni. Quindi con sentenza depositata il 5.8.1996, dichiarava la propria competenza a decidere della causa, revocava il decreto opposto e rigettava la domanda, condannando la TE alle spese. In particolare il Pretore, ritenendo di non poter esaminare l'eccezione di incompetenza per territorio senza entrare nel merito della pretesa, solo in tal modo potendo verificare T'esistenza del contratto tra le parti, rilevava che la società opposta, quale parte sostanzialmente attrice, non aveva né provato né offerto di provare i fatti costitutivi del rapporto negoziale dedotto, con la conseguenza che non solo non era provata la debenza di una somma di denaro da parte dell'ingiunto verso l'ingiungente, ma a maggior ragione risultava, a suo giudizio, evidente l'incompetenza del Pretore ad emettere un decreto ingiuntivo per un obbligazione non provata. Indipendentemente da quanto sopra continuava il Pretore, ed indipendentemente dalla competenza territonale del Pretore di Prato all'emissione del decreto, la TE non aveva nemmeno provato la liquidità della somma richiesta, per cui, concludeva anche prescindendosi dalla competenza territoriale del Pretore nel senso che му adito decreto doveva necessariamente essere revocato. Avverso tale pronuncia interponeva appello la TE srl. L'appellato si costituiva chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza in data 16.9/28.10.1998, il Tribunale di Prato rigettava l'appello regolando le spese. му Si osservava al riguardo che, pur essendo infondata l'eccezione di decadenza dalla prova, in ogni modo la prova testimoniale dedotta da parte attrice nell'atto di citazione in appello, benchè tempestiva, non era ammissibile, atteso che le circostanze oggetto della prova erano o pacifiche o ininiluenti atteso che il fulcro della controversia riguardava l'esistenza stessa di contatti e accordi tra la TE e il RL;
in ogni modo, in nessuno dei due capitoli si faceva riferimento al prezzo, non risultante validamente aliunde. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la TE sulla base de un articolato motivo;
resiste con controricorso il RL. Entrambe le parti hanno presentato memoria. Motivi della decisione 2 I due ricorsi. principale ed incidentale, sono rivolti avverso la stessa sentenza e vanno pertanto riuniti a norma dell'art.335 cpc. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale che il controricorrente solleva in relazione a due profili. In primo luogo si evidenzia che la procura in calce al ricorso non consente di individuare chi l'ha in effetti conferita e quindi i quindi i relativi poteri della persona che l'ha sottoscritta;
tale censura non è fondata, atteso che nell'epigrafe del ricorso si indica quale amministratore legale rappresentante pro tempore della TE RT Simonelli, che ha ostensibilmente sottoscritto la procura. Poiché non è nulla la procura ove in questa sia stata omessa l'indicazione della qualità di legale rappresentante, ove conferențe ہو Tanto th sia una persona giuridica,di colui che ha conferito il mandato, se desumabile dall'intestazione del ricorso (v. Cass. n.12733 del 1995), l'eccezione non ha pregio. ry Si sostene poi che il ricorso sarebbe inammissibile, atteso che il controllo della motivazione non potrebbe mai giustificare una rivalutazione delle prove anche tale eccezione appare priva di fondamento, atteso che nella specie attraverso la denunzia del vizio di motivazione si chiede un diverso inquadramento giuridico della fattispecie e, comunque, in sede di legittimità è ammesso il controllo sulla decisività delle prove non ammesse ove il ricorrente dimostri l'esistenza di un nesso eziologico tra il vizio denunciato e la pronuncia emessa in concreto (v. Cass. n.289 del 1999). Venendo all'esame dell'unico motivo su cui si articola il ricorso principale, deve levarsi che lo stesso denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria J motivazione per non avere la sentenza impugnata considerato che il rapporto intercorso fra la società ricorrente ed il RL era riconducibile all'ipotesi di vendita con riserva di non gradimento di cui al 3° c. 3 dell'art 1520 c.c. dovendosi effettuare l'esame della merce venduta presso il compratore Cio pesto, non appariva né congruente né giustificata la motivazione fornita in sentenza circa l'inammissabilità della prova testimoniale richiesta, né trovava conforto la mancata rilevanza attribuita dalla bolla di accompagnamento 20.7.1994. La esclusione della valenza probatoria in ordine alla fattura n.35 del 18 7 1995 emessa nei confronti del RL e non contestata, era del pari ingiustificata, mentre la circostanza evidenziata nella sentenza impugnata secondo cui non sarebbe stato individuato il prezzo della merce era vicariabile mediante ricorso all'art. 1474 c.c. nel senso che le parti si erano riferite al prezzo normalmente praticato dal venditore. La doglianza si basa su di una pretesa diversa qualificazione giuridica del negozio, fondata su argomentazioni basate su elementi di fatto diversi da quelli posti a base della decisione impugnata ed emersi nel corso dell'intera fase di merito In particolare, non era neppure stato prospettato, né era emerso in precedenza che il RL. ricevute le sei eliche in conto visione, avrebbe dovute esprimere entro un dato termine il suo gradimento, con la conseguenza che trovandosi le cose presso di lui e non avendolo fatto, il gradimento doveva ritenersi avvenuto. Questa ricostruzione del rapporto prescinde totalmente dall'argomento base su cu il Tribunale ha fondato la propria sentenza, qui impugnata, e consistente nell'affermazione secondo cui non era stata fornita prova alcuna, da parte della TE, della conclusione di un contratto tra detta società ed il RL Appare conseguentemente ultroneo discettare circa la natura del contratto intercorso tra le parti se manca la prova della avvenuta conclusione di un + qualsivoglia contratto. Motivatamente e correttamente la sentenza impugnata ha valutato la prova richiesta e la documentazione prodotta nella ottica della conclusione o meno di un contratto tra le parti, con specifico riguardo anche all'elemento del prezzo, ed ha escluso la rilevanza della prova testimoniale e la concludenza della documentazione prodotta, pervenendo alle conclusioni raggiunte. Il nice so principale non può essere pertanto accolto. Neil aico motivo del ricorso incidentale (violazione degli artt. 187 e 345 cpc) si duole che la TE non fosse stata dichiarata decaduta dalla L prova estimoniale ovvero non fosse stata affermata l'inammissibilità della prova - tessa per tardività, essendo stata richiesta solo con l'atto di appello. Anche a non voler considerare il ricorso in esame condizionato, in una ottica riduttiva della espressione usata "per mero scrupolo difensivo", lo stesso risulta palesemente assorbito dalla reiezione del ricorso principale. In definitiva, il ricorso principale va respinto e quello incidentale va dichiarato assorbito. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. $129,11 23,66
P.Q.M.
149.77° La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito Fincidentale Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese che liquid. in,138,00 'euro, oltre a 1 300,00 euro per onorari. Cost deciso in Roma, il 19.2.2002 Il Presidente Il Consigliere estensore ༼ང་ཆའ་ས་སི་བ་ཙ་ པའི་༼་ཀྱི་མི་མང་ང་ Правочи IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 29 MPR 2002