Sentenza 8 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/05/2001, n. 6363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6363 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM IONE6 3 6 3 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Pggetto AZIONE SEZIONE P. REVOCATORIA FALLIMENTARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20592/99 Presidente Dott. Alfredo ROCCHI Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Cron. 14220 Consigliere Dott. Walter CELENTANO Rep. 2289 Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Ud. 07/03/2001 Rel. Consigliere Dott. Aniello NAPPI - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3000 S.A.R. Srl in liquidazione, in persona del Liquidatore, per diritti L. MAG 2001 & MAGCAN il CELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO 33, presso l'avvocato CARMIGNANI CARLO, che la rappresenta LL AN BARONE, e difende unitamente all'avvocato giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
ZI BA;
intimato avversO la sentenza n. 745/98 della Corte d'Appello di * 2001 CATANIA, depositata il 26/09/98; - 615 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2001 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ca- tania confermò la dichiarazione d'inefficacia del con- tratto di transazione con il quale il 21 ottobre 1980 la S.B.M. s.r.l., successivamente dichiarata fallita, aveva restituito alla venditrice S.A.R. s.r.l. alcuni autoveicoli in precedenza acquistati, avendo le parti constatato che la compratrice era nell'impossibilità di pagarne il prezzo. Ritennero i giudici del merito: a) che, pur essendo il credito della S.A.R. s.r.l. assistito da privilegio, il curatore aveva interesse а proporre azione revocatoria fallimentare, in quanto dallo stato passivo risultavano debiti della società fallita verso il fisco, assistiti da privilegio di gra- do più elevato, oltre alle prededucibili spese della procedura, mentre non era necessaria la dimostrazione dell'attivo, peraltro certamente dell'insufficienza prevedibile;
" 2 b) che risultavano esistenti le condizioni dell'azione revocatoria proposta, sia sotto il profilo dell'art. 67 comma n. 2 legge fall., in quanto la transazione controversa era stata utilizzata come mezzo anomalo di pagamento nei due anni anteriori alla di- chiarazione del fallimento, sia sotto il profilo dell'art. 67 comma 2 legge fall., in quanto la transa- zione era un atto a titolo oneroso compiuto entro l'anno anteriore alla dichiarazione del fallimento e nella dichiarata consapevolezza dello stato d'insolvenza del debitore. Ricorre per cassazione la S.A.R. s.r.l., che propo- ne due motivi d'impugnazione. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce viola- zione degli art. 67 comma 1 legge fall., degli art. 115 e 116 c.p.c. e degli art. 2697 e 2727 c.c., nonché in- sufficienza e contraddittorietà della motivazione. So- stiene che giudici del merito non avrebbero potuto accogliere la domanda senza prima dimostrare che il credito soddisfatto con la transazione non avrebbe tro- vato capienza nell'attivo fallimentare, perché solo una tale dimostrazione avrebbe consentito di accertare il necessario presupposto di una violazione della par con- dicio creditorum. E infatti risultava provato in atti 3 che l'attivo già realizzato era sufficiente al pagamen- to sinanche dei creditori chirografari. Il motivo è infondato. Secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, v'è una radicale differenza, quanto al presupposto del danno per i creditori, tra l'azione re- vocatoria fallimentare e l'azione revocatoria ordina- ria, in quanto nell'azione revocatoria fallimentare il danno per i creditori è presunto e si concreta nella lesione della par condicio (Cass., sez. I, 14 luglio 1975, n. 2780, m. 376792, Cass., sez. I, 15 settembre 1997, n. 9146, m. 507998, Cass., sez. I, 30 marzo 2000, n. 3878, m. 535199). E se per lo più si ritiene che la presunzione di danno sia relativa, non sono infrequenti le decisioni nelle quali si è affermato che si tratti di una presunzione assolta, iuris et de iure (Cass., sez. I, 12 gennaio 2001, n. 403, m. 543105, Cass., sez. I, 20 settembre 1991, n. 9853, m. 473961). L'azione revocatoria fallimentare, in realtà, non richiede la prova di un'effettiva lesione della par condizio creditorum. Nel caso previsto dall'art. 67 comma 1 n. 1 legge fall. il legislatore richiede una sproporzione notevole tra la prestazione del soggetto poi fallito e la pre- stazione della sua controparte, sicché l'evento di dan- 4 no consiste nel corrispondente depauperamento dell'attivo fallimentare verificatosi nei due anni an- teriori alla dichiarazione del fallimento. Ma perché questo danno sia rilevante, non è necessario accertare anche che ne sia conseguita 1'impossibilità dell'integrale pagamento dei creditori. E altrettanto deve ritenersi per le altre ipotesi previste dall'art. 67 comma 1 legge fall., che sono tutte definite in ter- mini tali da giustificare solo una presunzione relativa di conoscenza dello stato di insolvenza da parte del contraente in bonis, che di per sé giustifica l'accoglimento dell'azione revocatoria. Nel caso previsto dall'art. 67 comma 2 legge fall., invece, il legislatore richiede solo la prova che atti a titolo oneroso siano stati compiuti nell'anno ante- riore alla dichiarazione del fallimento nella consape- volezza dello stato di insolvenza. Oltre all'elemento cronologico, perciò, il solo presupposto comune a tutte le ipotesi di revocatoria fallimentare è la consapevolezza dello stato di insol- venza del contraente poi fallito: una conoscenza che viene presunta iuris tantum nelle ipotesi previste dal primo comma, deve essere provata nelle ipotesi previste dal secondo comma (Cass., sez. I, 19 febbraio 1999, n. 1390, m. 523376). In nessun caso l'art. 67 legge fall. 5 richiede l'accertamento di un'effettiva incidenza del singolo atto sulla par condicio creditorum. Sicché è evidente che la funzione dell'azione revocatoria falli- mentare è esclusivamente quella di ricondurre al con- corso chi se ne sia consapevolmente sottratto. Ciò esclude anche che un'effettiva lesione per la par condicio creditorum possa assumere rilevanza sotto il profilo dell'interesse ad agire, secondo quanto pre- vede l'art. 100 c.p.c. E' evidente infatti che l'interesse del curatore ad agire ha natura procedimen- tale, in quanto inteso ad attuare il pari concorso dei creditori, e va accertato con riferimento al momento della proposizione della domanda, perché si fonda sul già dichiarato stato d'insolvenza del debitore, non sui prevedibili esiti della procedura concorsuale.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce anco- ra violazione degli art. 67 comma 1 legge fall., degli art. 115 e 116 c.p.c. e degli art. 2697 e 2727 c.c., nonché insufficienza e contraddittorietà della motiva- zione. Lamenta che erroneamente i giudici del merito abbiano desunto la prova della scientia decoctionis, ai fini della fattispecie di cui all'art. 67 comma 2 legge fall., dal solo fatto che nella transazione i contraen- ti avessero dato atto dell'incapacità della società poi fallità a pagare il prezzo degli autoveicoli acquista- C ti, senza considerare che potesse trattarsi di una mo- mentanea illiquidità, come dimostrato dalle effettive cause del dissesto. Il motivo è inammissibile per due ragioni. Propone 1007 230.000 infatti censure attinenti al merito della decisione im- 10000 pugnata, congruamente giustificata con riferimento a 290000 una plausibile interpretazione del contratto intercorso. 6,00 8061 tra le parti. E investe solo una delle due rationes de- 7 cidendi della sentenza impugnata, autonomamente fondata 7 , 5 anche sull'accertata fattispecie di cui all'art. 67 5 1 comma 1 n. 2 legge fall., che, in ordine al presupposto della scientia decoctionis, pone una presunzione iuris tantum neppure discussa dalla ricorrente.
3. Si deve, pertanto, concludere con il rigetto del ricorso. In mancanza di costituzione della curatela falli- mentare, non v'è pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2001, nella camera di consiglio della prima Sezione civile. Affedefoul Il Consigliere/estensore Il Presidente Aniello Nappi Alfredo сол DEPOSITATA IN LL 8 MHG. 2001 IL CANCELLIERE Di ZZ ного Oggi, e m IL CANCELLIERE RJ AD ного 2 A H I F F C O I O U N I D 1 2 0 0 0 0 0 9 9 3 3 7 7 1 4 9 7 1 1 1 . r A D . R M C C H C N I I G i e i i t e r s s u o A t z l i p o v e B n R P L D I a a F I a z I a i i r t G s a o r M s t D . ( D e g r n t . A r i e e i a v i z e S r i n . l a e u q s r t e s v e a e s R g t r a i 7 o n t 7 i d t a 3 a . 1 1 . . 0 I T 2 0 0 1 . 7 5 5 1 E R G I A E T A L N A L Z M D N R O E E T E A