Sentenza 12 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di fallimento, il legislatore, nel dettare le norme di cui all'art. 67, primo e secondo comma legge fall., non soltanto ha inteso differenziare le ipotesi di azione revocatoria fallimentare da quella di revocatoria ordinaria "sub specie" del differente presupposto del danno per i creditori, ma ha altresì ipotizzato, all'interno della stessa revocatoria fallimentare, due diverse fattispecie, sul presupposto che il concetto di danno possa assumere, rispetto agli atti a titolo oneroso, una portata diversa, sancendo così, con l'art. 67 secondo comma, il principio di una più incisiva indisponibilità (relativa) del patrimonio nell'imminenza della dichiarazione del fallimento del suo titolare, sicché il concetto di "eventus damni" va, in tal caso, ravvisato nell'assoluta (e legale) presunzione di pregiudizio dei creditori conseguente all'atto di disposizione del patrimonio, vietato nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/2001, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
Dott. Aniello NAPPI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GIGANTE Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GOZZADINI 42, presso l'avvocato MAGNO TURI R., rappresentata e difesa dall'avvocato MAGNO CARLO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO GIGANTE MASSIMO, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ITALO CARLO SALBO 22, presso l'avvocato FRANCESCO COLUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE BARBARO, giusta procura speciale per Notaio Magda Garofalo di Sava rep.n. 23194 del 21.9.2000;
- resistente -
avverso la sentenza n. 273/98 della Corte d'Appello di LECCE, Sezione distaccata di TARANTO, depositata il 31/10/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2000 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il resistente, l'Avvocato Barbaro, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce confermò la dichiarazione d'inefficacia dei contratti stipulati il 5 marzo 1990 con i quali massimo Gigante, fallito il successivo 11 febbraio 1991, aveva venduto alla Gigante s.r.l., da lui stesso amministrata, tre autobus, trattandosi di stipulazioni avvenute nell'anno immediatamente precedente la dichiarazione del fallimento e nella consapevolezza dello stato di dissesto del venditore. Ritennero i giudici del merito che, pur essendo presunto l'evento di danno ai fini dell'azione revocatoria fallimentare, doveva comunque considerarsi accertato nel caso in esame un pregiudizio per i creditori concorsuali, in quanto a due degli autobus il C.T.U. aveva attribuito un valore rispettivamente di L.
5.000.000 e di L.
1.500.000 alla data della vendita, mentre per il terzo autobus il debito di cui era gravato, e che la società acquirente si era accollato, era garantito da un'ipoteca non ancora consolidatasi, in quanto iscritta dalla creditrice Menarini s.p.a. l'8 marzo 1989 per un credito non ancora scaduto, e comunque non rinnovata prima della scadenza ai sensi dell'art. 2 r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436. Ricorre per cassazione la Gigante s.r.l., che propone cinque motivi d'impugnazione, illustrati con memoria.
Motivi della decisione
2. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 67 legge fall. e illogicità della motivazione. Sostiene che l'azione revocatoria fallimentare avrebbe dovuto essere respinta in mancanza della prova di un danno rilevante, illogicamente ritenuta sussistente dalla corte d'appello.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 2 r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436 e motivazione illogica e contraddittoria. Sostiene che erroneamente la corte d'appello ha ritenuto inopponibile ai creditori concorsuali l'ipoteca gravante su uno degli autobus, posto che la garanzia opera sin dal momento dell'iscrizione, avvenuta nel caso in esame prima della dichiarazione del fallimento.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 56 legge fall. nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione, lamentando che la corte d'appello le abbia erroneamente disconosciuto il suo credito di rivalsa quale accollataria del debito del fallito nei confronti della Menarini s.p.a.
Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione degli art. 52 e 54 legge fall., lamentando che erroneamente i giudici del merito abbiano omesso di considerare come fosse inutile la rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria dopo la dichiarazione del fallimento. Con il quinto motivo infine la ricorrente deduce motivazione illogica e contraddittoria, lamentando che erroneamente i giudici del merito abbiano fatto riferimento al valore che i beni controversi avevano al momento della vendita, mentre avrebbero dovuto invece considerare il valore che essi avevano al momento in cui era stata proposta l'azione revocatoria.
3. Il ricorso è palesemente infondato.
Secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, non solo v'è una differenza, quanto al presupposto del danno per i creditori, tra l'azione revocatoria fallimentare e l'azione revocatoria ordinaria (Cass., sez. I, 14 luglio 1975, n. 2780, m. 376792, Cass., sez. I, 15 settembre 1997, n. 9146, m. 507998, Cass., sez. I, 30 marzo 2000, n. 3878, m. 535199), ma nella stessa azione fallimentare il concetto di danno assume rispetto agli atti a titolo oneroso una portata diversa a seconda delle fattispecie legali distinte e previste dal primo comma e dal secondo comma dell'art. 67 legge fall. Nel caso previsto dall'art. 67 comma 1 n. 1 legge fall., in particolare, il legislatore richiede una sproporzione notevole tra la prestazione del soggetto poi fallito e la prestazione della sua controparte, sicché l'evento di danno consiste nel corrispondente depauperamento dell'attivo fallimentare verificatosi nei due anni anteriori alla dichiarazione del fallimento. Nel caso previsto dall'art. 67 comma 2 legge fall., invece, il legislatore non richiede l'accertamento in concreto di un qualsiasi danno, perché presume iuris et de iure la dannosità per l'attivo fallimentare degli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione del fallimento. E per questa ragione, mentre nel primo caso ricollega all'accertata sproporzione delle prestazioni una presunzione iuris tantum di consapevolezza da parte del contraente in bonis dello stato di insolvenza del contraente danneggiato, nel secondo caso ricollega la presunzione assoluta di dannosità del negozio all'accertamento della consapevolezza dello stato di insolvenza del soggetto poi fallito da parte dell'altro contraente. Sicché può ben dirsi che l'art. 67 comma 2 legge fall. "sancisce, in sostanza, un principio di una più incisiva indisponibilità (relativa) del patrimonio nell'imminenza della dichiarazione del fallimento del suo titolare";
e perciò "il concetto di "eventus damni", in tale caso, va ravvisato nell'assoluta e legale presunzione del pregiudizio dei creditori conseguente dall'atto di disposizione del patrimonio, vietato dal legislatore nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento" (Cass., sez. I, 20 settembre 1991, n. 9853, m. 473961). Nel caso in esame, quindi, correttamente i giudici del merito ritennero che il danno per i creditori fosse presunto rispetto a contratti di compravendita stipulati dal fallito nell'anno anteriore alla dichiarazione del fallimento, posto che l'altro contraente era una società da lui stesso amministrata. Mentre furono superflue le ulteriori argomentazioni della corte d'appello intese a dimostrare l'effettiva esistenza in concreto di un tale danno. E di conseguenza è infondato il primo motivo del ricorso, mentre i rimanenti motivi rimangono assorbiti dal rigetto del primo.
Al rigetto del ricorso non consegue la condanna alle spese, non essendosi costituita in giudizio la curatela fallimentare.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
E condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, in lire 80.000, liquidandole quanto agli onorari in L. 3.000.000.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, il 27 settembre 2000. Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2001