Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/1990, n. 3101
CASS
Sentenza 2 ottobre 1990

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Il principio della "fungibilità della detenzione" non opera fra pena e misura di sicurezza detentiva ammesso che quest'ultima non sia stata provvisoriamente applicata in corso di contrasti cautelari, nel qual caso lo stato di ininterrotta privazione della libertà personale dell'imputato anche se reperibile in parte in custodia cautelare e in parte in applicazione provvisoria di misure di sicurezza, rileva, per gli effetti di cui all'art. 137 cod. pen., come unitario periodo di carcerazione preventiva, detraibile dalla pena che venga successivamente inflitta all'imputato con la sentenza irrevocabile. Tale principio, però, non trova applicazione nel caso in cui vengano applicata definitivamente anche le misure di sicurezza, poiché l'intero periodo di privazione della libertà personale non può essere computato ad un tempo, come internamento per misure di sicurezza detentiva e come espiazione della pena inflitta. Tale principio è stato recepito anche dal nuovo codice di procedura penale nel prevedere nell'art. 657 che, nel determinare la pena detentiva da eseguire, si computi oltre alla custodia cautelare la misura di sicurezza detentiva provvisoriamente applicata, sempre che questa non sia divenuta definitiva.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/1990, n. 3101
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3101
    Data del deposito : 2 ottobre 1990

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