Sentenza 19 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12140 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 2 140 /0 3 REPUBBLICA ITA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G.N. 7147/00 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Cron. 26022 Dott. Fernando LUPI Consigliere- Rep. Consigliere Ud. 26/02/03 Dott. Donato FIGURELLI Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
RB TA DA, elettivamente ... --- domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente 2003 avverso la sentenza n. 26828/99 del Tribunale di ROMA, 1242 -1- depositata il 14/12/99 - R.G.N. 90621/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/03 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 17 dicembre 1993 il Pretore di Roma rigettava la domanda proposta da TT AN CI nei confronti del Ministero dell'Interno per ottenere l'assegno di invalidità civile di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971. Su appello della signora CI il Tribunale di Roma, espletata nuova consulenza medico legale, condannava il Ministero a corrispondere la prestazione richiesta a decorrere dal 1° febbraio 1997. I giudici di secondo grado condividevano le conclusioni dell'ausiliare da essi nominato in ordine all'aggravamento del quadro clinico dell'appellante intervenuto all'inizio del 1997. Per la cassazione di tale decisione (sentenza del 26 marzo/14 dicembre 1999) ricorre, formulando un unico motivo di censura, il Ministero dell'Interno. TT AN CI resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo la difesa del Ministero ricorrente denuncia violazione dell'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118. Deduce che il giudice di appello ha omesso di accertare la sussistenza del requisito della iscrizione della signora CI nelle liste del collocamento speciale degli invalidi civili. Rileva che tale iscrizione, anche secondo l'orientamento di questa Corte, integra uno degli elementi costitutivi per l'insorgenza del diritto all'assegno, potendosi definire "incollocato al lavoro" solo l'invalido che, iscritto nelle liste del collocamento speciale, non abbia rinvenuto un'occupazione adeguata alle proprie condizioni di salute. 3 Il motivo è fondato. L'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 prevede, fra i requisiti per la fruizione dell'assegno mensile di assistenza, la "incollocazione” al lavoro. Le Sezioni Unite della Corte hanno precisato che l'invalido è da ritenersi "incollocato al lavoro” non per effetto del mero stato di disoccupazione nel quale versi, ma solo quando - essendo iscritto o avendo presentato domanda di iscrizione nelle speciali liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio - non abbia conseguito un'occupazione in mansioni compatibili (Cass., S.U., 10 gennaio 1992 n. 203). In altri termini, “incollocato” è colui che ha adempiuto l'onere di un comportamento teso al fine del "collocamento" e, ciò nonostante, sia rimasto inoccupato. Le Sezioni Unite hanno evidenziato che le due leggi, quella sul collocamento obbligatorio e quella sulle provvidenze in favore degli invalidi civili che conservano ancora una capacità lavorativa, operano su piani complementari, come si ricava anche dal fatto che l'art. 8, comma 5, della legge n. 118 del 1971 prevede che l'accertamento della minorazione e della causa invalidante e la valutazione della natura e del grado di invalidità degli invalidi civili sono effettuati da una commissione sanitaria provinciale “anche ai fini dell'iscrizione degli interessati nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482". Così, ancora, l'art. 13, comma 2, della legge n. 118/71 prevede che “l'assegno agli invalidi civili di cui al precedente comma può essere revocato su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che i beneficiari non accedono a posti di lavoro adatti alle loro condizioni 4 fisiche". Se si considera che gli uffici provinciali del lavoro sono proprio quelli incaricati della tenuta degli speciali elenchi di cui all'art. 19 della legge n. 482 del 1968 e che ad essi devono rivolgere le richieste di assunzione le aziende tenute alle assunzioni obbligatorie (art. 16, comma 4, legge n. 482 del 1968), risulta evidente il nesso istituito dal legislatore tra le provvidenze della legge n. 482 e quelle della legge n. 118 (così, in motivazione, la sentenza n. 203 del 1992). La soluzione interpretativa scelta dalle Sezioni Unite è stata costantemente seguita dalla giurisprudenza della Corte, con l'unica precisazione che, per gli invalidi civili di età inferiore ai cinquantacinque anni i quali, pur avendo presentato domanda di assegno, non abbiano ancora ottenuto dalla competente commissione sanitaria o dall'Autorità giudiziaria l'accertamento di un grado di invalidità sufficiente alla presentazione di domanda di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, il requisito dello stato di "incollocazione al lavoro" previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971 va inteso come stato di fatto di “disoccupazione” o “non occupazione"; ferma la facoltà dell'invalido di iscriversi, nelle more, nelle liste del collocamento ordinario, facoltà che non può tradursi in un obbligo, atteso che l'invalido ha diritto ad una occupazione confacente alle sue condizioni di salute, occupazione che solo l'iscrizione nelle liste protette può garantirgli. Solo dopo la comunicazione all'interessato del verbale di visita della commissione sanitaria, o dopo la pubblicazione della sentenza, che riconoscano un grado di invalidità sufficiente all'iscrizione nelle predette liste speciali del 5 collocamento, sorge per l'invalido, per continuare a fruire dell'assegno di invalidità di cui all'art. 13 della citata legge n. 118 del 1971, l'obbligo di iscriversi nelle liste del collocamento obbligatorio (Cass., 19 gennaio 1999 n. 473). Va altresì rilevato che la disciplina del collocamento al lavoro degli invalidi è stata recentemente innovata con la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), la quale, fra l'altro, ha eliminato il limite dei cinquantacinque anni per la iscrizione negli elenchi dei disabili, facendo riferimento al requisito che le persone interessate si trovino "in età lavorativa". La stessa legge ha confermato (art. 1, lett. a) la competenza, per l'accertamento della minorazione comportante una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. delle commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile. Il Tribunale di Roma avrebbe dovuto controllare di ufficio, anche in assenza di specifica contestazione da parte del Ministero appellato, la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'insorgenza del diritto all'assegno di invalidità civile, tra i quali figura lo stato di “incollocato al lavoro". È evidente, infatti, che, con riferimento alla sussistenza di quelli che sono i requisiti richiesti dalla legge per la sussistenza del diritto azionato, la mancanza di contestazione da parte del convenuto non esonera il giudice dal pronunciarsi su di essi né impedisce al convenuto di far valere, in qualsiasi stato e grado del giudizio, la insussistenza di uno o più di tali requisiti, salvo il caso che sul punto si sia formato il giudicato. 6 Sul punto occorre ribadire quanto già chiarito con la sentenza n. 4217 del 13 aprile 1995: in materia di pensione d'inabilità o di assegno d'invalidità, rispettivamente previsti, a favore degli invalidi civili (totali o parziali) dagli artt. 12 e 13 della Legge 30 marzo 1971 n. 118, il cosiddetto requisito economico integra (diversamente dal requisito reddituale in relazione alle prestazioni pensionistiche dell'I.N.P.S.) non già una mera al pari del cosiddetto condizione di erogabilità della prestazione ma - requisito sanitario un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza - del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. Peraltro, tale deducibilità 0 rilevabilità di ufficio sono da rapportare alle preclusioni determinatesi nel processo e, in particolare, a quella derivante dal giudicato interno formatosi ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all'esito della verifica del solo requisito sanitario per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita - (siccome relativa ad un indispensabile premessa o presupposto logico- giuridico della pronuncia) in ordine all'esistenza del requisito economico;
mentre, ove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda (senza alcuna pronuncia sul requisito economico) e l'interessato abbia appellato in ordine all'esclusione della sussistenza del requisito sanitario, la carenza del requisito economico è deducibile (anche) per la prima volta in appello, o rilevabile d'ufficio dal giudice di secondo grado, del quale il Ministero dell'Interno può censurare, con ricorso per cassazione, la decisione espressa o implicita – in ordine alla sussistenza dello stesso requisito economico (o reddituale), deducendo la violazione di legge, prima ancora che, con riguardo al caso di decisione implicita, il vizio di omesso esame di 7 un punto decisivo. Per tutto quanto esposto il ricorso del Ministero va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata ad altro giudice di pari grado, che si indica nella Corte di Appello di Perugia, che accerterà la sussistenza, accanto al non contestato requisito della riduzione della capacità di lavoro oltre il 74% a decorrere dal gennaio 1997, del requisito della mancata collocazione al lavoro, nel senso sopra precisato. Al giudice di rinvio si rimette anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Perugia. Così deciso in Roma il 26 febbraio 2003. cons. Il cons. estensore H Presidente Шкпостачені *SENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 IL CANCELLIERE Depositate in Canceller 19 960. 2003 J IL CANCELLERE 8 ..