Sentenza 28 aprile 2005
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/2005, n. 20473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20473 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 28/04/2005
Dott. LEONASI Raffale - Consigliere - SENTENZA
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 794
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 849/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS NO, nato a [...] il [...];
avverso ordinanza 20/10/04 del Tribunale di BARI;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DERIU LUCIANO;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. PARODI GIOACCHINO, e l'altro difensore, avv. QUARTA RAFFAELE, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
Con ordinanza ex art. 310 c.p.p., in data 20/10/04, il Tribunale di Bari rigettava l'appello proposto da NO IS contro il provvedimento 19/4/04 del giudice per le indagini preliminari (nel seguito: GIP), che aveva respinto l'istanza di rimessione in libertà (proposta dallo stesso AR per asserita "contestazione a catena" ex art. 297/3 c.p.p.). In motivazione, il Tribunale poneva in particolare evidenza: a) come il AR fosse stato attinto da due titoli custodiali emessi dal GIP di Bari il primo in data 23/2/01 nel proc. 11650/00 Reg. NR (art. 416 bis c.p.: promozione, costituzione e direzione di associazione di stampo camorristico - mafioso, tesa al controllo dell'importazione di TLE in contrabbando dal Montenegro e del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere di Japigia), lui seguiva il rinvio a giudizio in data 17/1/02; il secondo in data 6/6/03 nel proc. 1776/02 Reg. NR (art. 74 DPR 309/90: promozione e organizzazione di associazione tesa all'attività di contrabbando e all'importazione di stupefacenti dalla Spagna;
oltreché per concorso in illegale detenzione di armi); come fossero tre i presupposti per l'applicabilità dell'art. 297/3 c.p.p. (connessione ex art. 12/b-c c.p.p.; desumibilità dei fatti, prima del rinvio a giudizio per i reati oggetto della prima ordinanza;
anteriorità dei fatti considerati dalla secondo misura rispetto al decreto che aveva disposto il rinvio a giudizio); come la "desumibilità degli atti" dovesse essere intesa in modo oggettivo (nel senso che occorreva accertare "se già sussistessero gravi indizi tali da legittimare l'emissione di una misura cautelare"); come, nel caso di specie, gli elementi emersi in sede investigativa "non (giungessero) a un grado di gravità tale da consentire l'emissione di un'ordinanza cautelare" e come solo gli elementi successivamente acquisiti (con le dichiarazioni rese da ET DO, dopo il menzionato rinvio a giudizio 17/1/02) avessero integrato i predetti "gravi indizi"; come non sembrasse confacente al caso di specie "il minoritario orientamento giurisprudenziale richiamato dall'appellante" (Cass. 17/1/02, n. 42271), giacché riferito a un caso diverso (non vi era stato ancora il rinvio a giudizio).
Proponeva ricorso per Cassazione il difensore del AR, deducendo nell'ordine: 1) "violazione dell'art. 303/1 c.p.p. in relazione all'art. 297/3 c.p.p."; 2) "difetto e illogicità della motivazione":
vi era stata "contestazione a catena", nel senso che dagli atti risultava l'identità dei fatti contestati con le due successive ordinanze cautelari in questione;
tutti gli elementi valorizzati nella successiva "ritardata" ordinanza 6/6/03 (con l'eccezione delle sole dichiarazioni DO) risultavano già acquisiti con la nota 9/4/01 della Squadra Mobile della Questura (Cass. 6^, sent. 42271/02, Araldi, rv. 222951) era pertinente (nonostante il "maldestro tentativo del Tribunale ... di sostenere che si trattava di un caso diverso").
All'odierna udienza, il Procuratore generale e i difensori del ricorrente hanno illustrato le rispettive tesi e conclusioni (già sintetizzate in epigrafe).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto nell'interesse di NO IS è fondato e merita accoglimento.
Secondo quanto risulta inequivocabilmente evidente dai particolari esposti in parte narrativa di questa stessa sentenza (v. supra) il tribunale di Bari fondò la propria decisione (reiettiva dell'appello) solo ed esclusivamente sulla considerazione che, nel caso di specie, gli elementi posti a fondamento dell'ordinanza cautelare 6/6/03 "non erano desumibili dagli atti acquisiti prima del decreto di rinvio a giudizio per i fatti oggetto del primo provvedimento di custodia cautelare" (emesso il 23/2/01). Devesi rilevare, peraltro, come una recentissima pronuncia delle sezioni unite di questa Suprema Corte (c.c. 22/3/05, P.M. contro .... (Illeggibile) e altri, RG. 31254/05) abbia ritenuto che "in caso di emissione, nella fase delle indagini preliminari, nei confronti di un imputato, di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, commessi antecedentemente all'emissione della prima ordinanza - tra i quali sussista vincolo derivante da continuazione, concorso formale o connessione teologica - la retrodatazione del termine di decorrenza della misura disposta con le ordinanze successive alla prima operi indipendentemente dalla circostanza che i fatti (cui tali provvedimenti si riferiscono) siano desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima ordinanza".
Si impongono, conseguentemente, (in doverosa adesione ai principi enunciati dalla pronuncia appena menzionata dalla sezioni unite): a) l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
b) la declaratoria di inefficacia della misura cautelare emessa il 6/6/03 dal GIP del tribunale di Bari nei confronti di NO AR;
c) l'immediata liberazione di NO AR, se non detenuto per altra causa;
d) il mandato alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia della misura cautelare emessa in data 6/6/2003 dal GIP del tribunale di Bari nei confronti di AR NO, del quale ordina l'immediata liberazione, se non detenuto per altra causa.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2005