Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/1999, n. 1195
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Sentenza 13 febbraio 1999

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La notificazione è giuridicamente inesistente quando esorbiti completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettino gli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge. Pertanto, è giuridicamente inesistente ed insuscettibile di sanatoria la notificazione del ricorso per cassazione eseguita anziché dall'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 137 cod. proc. civ., da persona qualificatasi "responsabile ufficio personale", con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/1999, n. 1195
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1195
    Data del deposito : 13 febbraio 1999

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