Sentenza 13 febbraio 1999
Massime • 1
La notificazione è giuridicamente inesistente quando esorbiti completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettino gli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge. Pertanto, è giuridicamente inesistente ed insuscettibile di sanatoria la notificazione del ricorso per cassazione eseguita anziché dall'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 137 cod. proc. civ., da persona qualificatasi "responsabile ufficio personale", con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/1999, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale Pontrandolfi - Presidente -
" Marino Donato Santojanni - Consigliere -
" Giovanni Prestipino " Rel.
" Corrado Guglielmucci "
" Raffaele Foglia "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge.
- Ricorrente -
contro
GO MA.
- Intimato -
per l'annullamento della sentenza del Pretore di Milano n. 2137 del 7.6.1996 (R.G.n. 8971/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.11.1998 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. dello Stato Maurizio Di Carlo per il ricorrente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per la rimessione del ricorso al Primo Presidente della Corte di Cassazione per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite e in subordine per l'accoglimento. Svolgimento del processo
Con provvedimento del 30 agosto 1995 il Ministro dell'Interno irrogava a MA GO, ai sensi dell'art. 9 l. 12 giugno 1990 n.146, la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 100.000, per non avere ottemperato all'ordinanza del 2 agosto 1995 che aveva disposto, a norma dell'art. 8 della medesima legge, il differimento a una data successiva dello sciopero dichiarato da un sindacato dei vigili del fuoco.
Essendo stata dal GO proposta opposizione ed essendosi costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, il Pretore di Milano, con sentenza del 7 giugno 1996, dichiarava la nullità del "decreto del Ministro dell'Interno n. 5831 dei 30.8.1995, nella parte relativa all'opponente", in base al rilievo che l'infrazione non era stata contestata e che il decreto era stato notificato all'interessato dopo la scadenza del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 l. 24 novembre 1981 n. 689. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno, che ha dedotto un unico motivo. L'intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
In via preliminare e d'ufficio deve essere esaminata la questione relativa alla ammissibilità del ricorso. Salvo che la legge non disponga altrimenti (v., ad esempio, l'art. 1 della l. 21 gennaio 1994 n. 53 che, nella ricorrenza di determinate condizioni, dà la possibilità all'avvocato munito di procura alle liti di provvedere alla notifica degli atti del giudizio nonché l'art. 13 della l. 21 novembre 1991 n. 374, come successivamente modificato dall'art. 11 bis della l. 6 dicembre 1994 n. 673, che ammette che nei procedimenti di competenza del giudice di pace la notifica7ione possa essere effettuata dai messi di conciliazione "fino all'esaurimento del loro ruolo di appartenenza") e salve le diverse modalità che possono essere disposte dal giudice a norma dell'art. 151 c.p.c., stabilisce l'art. 137, primo comma, c.p.c. che la notificazione degli atti del processo, su istanza delle parti interessate o del cancelliere, deve essere eseguita dall'ufficiale giudiziario. E, da questa norma, dalla dottrina viene tratta la regola che la notificazione, la cui funzione è quella di portare a conoscenza di un determinato soggetto un atto relativo al processo, è a sua volta un atto processuale (strumentale) che deve essere compiuto dall'ufficiale giudiziario, il quale, pertanto, a norma del medesimo art. 137, secondo comma, previa attestazione della sua conformità all'originale, ha il compito di consegnare al destinatario una copia dell'atto. Entrambe le attività, quella propedeutica attinente all'attestazione di conformità della copia all'originale e quella finale inerente alla consegna di tale copia al destinatario, vengono certificate nella relazione di notifica, che, provenendo da un pubblico ufficiale, fa fede, a norma dell'art. 2700 c.c., fino a querela di falso (cfr. Cass. 11 gennaio 1994 n. 224).
Da parte sia della dottrina che della giurisprudenza si sostiene che, al contrario della nullità, che ricorre quando manchino i requisiti necessari per il raggiungimento dello scopo la notifica7ione, alla stregua di qualsiasi altro atto processuale, è inesistente quando è priva degli elementi essenziali indicati nel modello delineato dalla legge e quando, per conseguenza, esorbita dallo schema legale (cfr., per quanto concerne la giurisprudenza, fra le tante sentenze, Cass. 9 settembre 1997 n. 8804 e Cass. 15 gennaio 1996 n. 272; v. anche Cass. 29 luglio 1995 n. 8372, secondo cui la notificazione è inesistente quando è effettuata in un modo assolutamente non previsto dalla legge); di guisa che "il procedimento notificatorio" inerente all'atto introduttivo del giudizio, qualora debba essere considerato non solo nullo, ma addirittura inesistente "perché giammai entrato a far parte della realtà dell'ordinamento" (Cass. 29 maggio 1997 n. 4746), non è passibile di sanatoria ne' per mezzo della rinnovazione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 291. c.p.c. (v. la sentenza da ultimo indicata, cui adde Cass. 13 febbraio 199¢ n. 1084) ne' mediante la costituzione in giudizio dell'altra parte (Cass. 18 marzo 199¢ n. 2264 e Cass. 11 febbraio 1995 n. 1544). In applicazione di questi principi, da questa Corte è stata ravvisata l'inesistenza della notificazione in una fattispecie in cui la relazione di notifica, redatta in calce all'originale dell'atto da notificare, era priva della sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario (Cass. 26 novembre 1988 n. 6377). Pertanto, tenuto conto di questo precedente giurisprudenziale e dei rilievi sopra esposti, a maggior ragione, nella medesima categoria dell'inesistenza, senza alcuna possibilità di sanatoria, deve essere compresa ~ proprio perché, come è stato affermato in dottrina, trattasi di un atto talmente abnorme da non potersi fare rientrare nello sviluppo del processo - la notificazione dell'atto processuale che, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge (v. quanto si è detto sopra), lungi dall'essere eseguita dall'ufficiale giudiziario, sia effettuata da un altro soggetto, non importa se pubblico ufficiale, non essendo tale diverso soggetto legittimato a svolgere la funzione prevista dalla legge.
Nel caso in esame, come risulta dalla relazione di notifica, il ricorso per cassazione è stato notificato all'intimato non già dall'ufficiale giudiziario, ma da un non meglio indicato "responsabile ufficio personale". La notificazione deve essere, quindi, ritenuta inesistente, con la conseguenza che il ricorso proposto dal Ministero dell'Interno deve essere dichiarato inammissibile.
Non vi è materia per provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 20 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 1999.